MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Tribunale di Milano, sezione VI civile, sentenza 11 settembre 2025 n. 6822
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada
Favarolo, ha emesso, ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 29675 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall’avvocato
in virtù di procura alle liti allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo
studio in Foggia, via e, pertanto, presso l’indirizzo telematico del difensore
RICORRENTE
E
Partita IVA ), in persona dei suoi procuratori Dottor
ppresentata avvocati e a
virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata
RESISTENTE
OGGETTO: contratti bancari
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente
diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex
art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento
revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell’art. 1284, comma 3°, c.c.
c) con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto
difensore antistatario”
Per parte resistente:
“- in via preliminare: accertare e dichiarare l’improcedibilità della domanda ex art. 5 c. 1 bis D.lgs. 28/2010;
- ancora in via preliminare: accertare e dichiarare inammissibilità/improcedibilità della domanda di accertamento negativo presupposta
alla domanda di condanna per difetto di sua autonomia e/o per contrarietà ai principi di correttezza e buona fede per le ragioni meglio
indicate in parte motiva;
- Nel merito ed in via principale: rigettare la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente
assolta da ogni e qualsivoglia pretesa dell’attore. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso s.g. IVA
e CPA
- Nel merito ed in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi che si ritenesse in tutto o in parte fondata la domanda avversaria,
escludere o limitare fortemente le spese legali di soccombenza o compensarle integralmente per le ragioni meglio indicate in parte motiva
stante il frazionamento della domanda la contrarietà ai principi di correttezza e solidarietà.
Ci si oppone comunque alla distrazione a favore del difensore ove non vi sia prova dell’anticipo.
In ogni caso con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003”
Parte_1 C.F._1
Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
[...] Controparte_3
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Controparte_1
Controparte_1
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RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, ai sensi dell’art. 281 decies c.p.c., il signor
ha chiesto di dichiarare la nullità del contratto avente ad oggetto l’apertura di una linea di credito
mediante l’uso di una carta revolving, stipulato in data 13 maggio 2008 con la società
contestualmente alla stipulazione di un contratto di finanziamento.
Il ricorrente ha sostenuto la nullità parziale del contratto di apertura della linea di credito con carta revolving,
con particolare riferimento alla clausola di determinazione degli interessi, per violazione dell’art. 117 TUB e
dell’art. 1284 cc., in quanto la misura degli interessi e del TAEG era stata pattuita con l’indicazione di un
limite minimo e di un limite massimo, senza precisazioni sulle modalità di definizione del tasso
concretamente applicabile né in merito alla parte che avrebbe potuto procedere a tale quantificazione.
Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare la nullità parziale del contratto avente ad oggetto l’apertura della
linea di credito con carta revolving e il correlato diritto del signor a restituire le somme ricevute in
prestito, con applicazione di interessi al tasso sostitutivo di cui all’art. 117 T.U.B. o al tasso legale di cui
all’art. 1284 c.c.
2. Si è costituita in giudizio la società eccependo, in via pregiudiziale,
l’improcedibilità delle domande per omesso espletamento della mediazione e l’inammissibilità della
domanda di accertamento della nullità del contratto per illegittimo frazionamento, essendo tale domanda di
accertamento funzionalmente connessa alla domanda di ripetizione delle somme illegittimamente pagate.
Nel merito, la difesa della resistente ha chiesto di rigettare integralmente la domanda ritenendo che il
contratto contenesse la completa disciplina economica e contrattuale della linea di credito mediante carta di
credito revolving. La difesa di ha evidenziato come il ricorrente, con la sottoscrizione del
modulo integrante una proposta contrattuale avesse preso atto e accettato che, ai sensi dell’art. 1C delle
condizioni particolari relative alla Carta, il relativo contratto si sarebbe concluso solo con l’accettazione
scritta di con cui la società in questione avrebbe anche provveduto a trasmettere la carta,
determinare l’importo del e determinare il tasso di interesse puntuale applicato all’inizio del rapporto
entro l’ambito dei valori (minimo e massimo) indicati nella proposta sottoscritta dal consumatore. Nel caso
di specie, con una missiva del 13.05.2008, la aveva provveduto ad accettare per iscritto la richiesta
di fido specificando il tasso di interesse applicato (TAN 1,16% mensile) e il TAEG (pari al 14,84%), ossia
applicando il tasso al valore minimo indicato al consumatore nella documentazione precontrattuale, ossia
all’atto della proposta. Secondo la difesa di parte resistente, il contratto doveva considerarsi concluso al
momento in cui erano stati comunicati i tassi, con la lettera di accettazione della banca, mentre fino a quel
momento vi era stata una mera proposta con l’indicazione di alcuni elementi contrattuali che non erano
ancora determinati ma erano determinabili e che il cliente aveva accettato.
3. All’esito della prima udienza, il giudice originariamente assegnatario della causa, ritenuto che la
controversia rientrasse nell’ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n.
28\2010, ha assegnato il termine per l’avvio del procedimento. Alla successiva udienza del 2 luglio 2025,
svolta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c., il nuovo giudice assegnatario del fascicolo (a seguito di provvedimento
del Presidente di sezione del 12 febbraio 2025) ha fissato l’udienza del 10 settembre 2025 per la
precisazione delle conclusioni e in quella sede la causa è stata rimessa in decisione, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 281 terdecies, 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 127 ter c.p.c
4. In via preliminare, non è meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla di
improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 5 d.lgs. n. 28/2010.
Giova anzitutto rilevare come la materia del credito al consumo, cui inerisce il giudizio, sia soggetta alla
procedura di mediazione, ai sensi dell’art. 5 del d. Lgs. 28/2010, in quanto si tratta di materia regolata dal
Parte_1
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testo unico di cui al d. lgs 385/1993 e, in quanto tale, inquadrabile tra i contratti bancari per i quali la
mediazione integra una condizione di procedibilità.
Nel corso del giudizio, in seguito all’espletamento della mediazione disposta con ordinanza del 4 febbraio
2025, la difesa di parte resistente ha reiterato l’eccezione di improcedibilità e contestato il regolare
svolgimento del procedimento evidenziando che: (a.) la domanda di mediazione era stata quantificata in
misura pari ad € 1.000,00 e, quindi, non vi era simmetria rispetto alla domanda giudiziale, di valore
indeterminato; (b.) non era presente la parte personalmente ma l’avv. che aveva dichiarato, nel
verbale di mediazione, di presenziare in sostituzione dell’Avv. ritenendosi a tal fine insufficiente la
procura prodotta in sede di mediazione; (c.) vi era un’asimmetria tra la domanda giudiziale, attinente
unicamente all’accertamento dell’asserita indeterminatezza dei tassi applicati, e la domanda di mediazione
avente un oggetto più ampio (essendo relativa anche alla nullità del contratto poiché concluso da soggetto
non abilitato).
L’eccezione non è meritevole di accoglimento in quanto, ad avviso di questo giudice, il procedimento di
mediazione attivato dalla difesa del signor (con istanza del 12 febbraio 2025 e incontro tenuto in
data 13 marzo 2023 – cfr. allegati E ed A del fascicolo di parte resistente) è idoneo a ritenere assolta la
condizione di procedibilità.
Quanto alla divergenza in ordine al valore della domanda, si ritiene trattarsi di un profilo di carattere
amministrativo rilevante ai fini del calcolo del contributo, eventualmente da integrare, ma inidoneo, di per
sé, ad inficiare la regolarità del procedimento.
In ordine allo svolgimento del procedimento di mediazione e, in particolare, all’assenza della parte, l’art. 8
del d.lgs. n. 28/2010 espressamente dispone, al comma 4, che “Le parti partecipano personalmente alla procedura
di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri
necessari per la composizione della controversia […]”. Nel caso di specie, dall’esame del verbale di mediazione si
evince che al procedimento ha “per la parte istante Sig. , compare l’Avv.
in sostituzione dell'Avv. munita di procura sostanziale” (verbale di
mediazione prodotto da entrambe le parti); nella procura richiamata, denominata “Procura speciale per la
procedura di mediazione” e rilasciata in data 10 febbraio 2025, il signor ha conferito agli
avvocati e il potere di rappresentarlo (letteralmente, intervenire “in suo
nome, per sua vece e per suo conto”) nel procedimento di mediazione attribuendo agli stessi ogni potere, ivi
compreso quello di “pagare ed incassare somma […] assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della
controversia, pattuire termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo […]”. Infine, la circostanza, oggetto di
contestazione ad opera della resistente, per cui in tale procura si sia fatto riferimento ad un giudizio nei
confronti di instaurato dinanzi al Tribunale di Milano avente ad oggetto “la ripetizione dell’indebito”
mentre il presente giudizio in relazione al quale è stata disposta la mediazione è un’azione di mero
accertamento non appare inficiare la validità della suddetta procura, tenuto conto sia della data in cui la
stessa è stata rilasciata (10 febbraio 2025), di poco successiva all’udienza nel corso della quale il giudice
originariamente assegnatario della causa ha disposto l’espletamento della mediazione, sia del fatto che non
risultano essere pendenti altri giudizi tra le medesime parti (ossia il signor e .
Infine, quanto all’eccepita asimmetria tra la domanda proposta nel presente giudizio e quelle oggetto del
procedimento di mediazione, si ritiene irrilevante che la mediazione abbia avuto un oggetto più ampio
rispetto al giudizio, essendo sufficiente, ai fini della regolarità del procedimento e, conseguentemente, ai fini
della procedibilità della domanda giudiziale, che la mediazione abbia avuto ad oggetto almeno la domanda
proposta nel presente giudizio (nullità parziale del contratto relativo alla carta di credito revolving per
indeterminatezza della clausola relativa agli interessi).
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5. Per quanto concerne l’inammissibilità conseguente all’illegittimo frazionamento delle domande e
alla carenza di interesse ad agire in ordine alla domanda di mero accertamento, si osserva che nel nostro
ordinamento sono pienamente legittime le domande aventi ad oggetto l’accertamento della nullità di un
contratto.
In questa prospettiva, anche di recente la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto sussistente l’interesse ad
agire in ordine ad una domanda di accertamento della nullità di una clausola contrattuale, ritenendo che tale
domanda possa essere formulata anche in via autonoma e non meramente strumentale rispetto
all'accoglimento dell’eventuale domanda di restituzione (Cass., ordinanza, 16 febbraio 2023 n. 4911 e, più
in generale, sull’ammissibilità di azioni di accertamento, in tema di contratti di bancari, in via autonoma
rispetto all’azione di ripetizione, Cass., Ordinanza, 5 settembre 2018 n. 21646), laddove si ravvisi un
interesse della parte, inteso come possibile conseguimento di un risultato utile e giuridicamente
apprezzabile.
Nel caso di specie, è configurabile, ad avviso di questo giudice, l’interesse ad agire della parte ricorrente,
atteso che dall’accoglimento delle domande di accertamento della nullità del contratto di apertura di linea di
credito discenderebbe il diritto del signor di corrispondere, almeno per il futuro, interessi in misura
minore e comunque diversa rispetto a quanto richiesto dalla resistente. Tale interesse del ricorrente mira al
conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del
giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e, in ipotesi, anche nel ripristino
di una maggiore estensione dell'affidamento concesso.
In ordine all’ipotizzata illegittimità del frazionamento delle domande, l’eccezione potrebbe assumere
rilevanza nell’ambito di un futuro giudizio, allo stato meramente ipotetico, avente ad oggetto la
rielaborazione del saldo e la ripetizione degli addebiti illegittimi, idoneo ad integrare l’invocato
frazionamento. Al riguardo, non può tuttavia escludersi che la resistente, in caso di accoglimento della
domanda di mero accertamento formulata nel presente giudizio, dia spontaneamente seguito
all’accertamento dell’invalidità contrattuale e proceda alla rielaborazione del saldo, così da rendere superflua
l’istaurazione di un eventuale ulteriore giudizio ad opera del ricorrente.
Tali considerazioni inducono a ritenere non rilevanti, nella fattispecie, i principi espressi di recente dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte in tema di abusivo frazionamento del credito (Cass. SS.UU. 19 marzo
2025 n. 7299) - ravvisandosi la titolarità, in capo al signor di un apprezzabile interesse alla tutela
processuale limitata alla dichiarazione di nullità del contratto.
6. Tanto premesso, passando all’esame del merito, va accolta la domanda avente ad oggetto
l’accertamento della nullità parziale del contratto relativo all’apertura della linea di credito con carta revolving
e, precisamente, della clausola relativa agli interessi, con conseguente applicazione dei tassi sostitutivi di cui
all’art. 117 TUB.
Dall’esame del documento contrattuale prodotto da entrambe le parti, precisamente del frontespizio,
nella parte a destra, si evince che il cliente (nel caso di specie il signor ) ha dichiarato: «Il sottoscritto,
presa visione delle condizioni contrattuali comuni e particolari Carta riportate sul retro del presente modulo, che tutte
dichiaro di accettare senza riserva alcuna, chiedo a la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante
una Carta di Credito rilasciata a mio nome per l’importo e alle condizioni indicate sul retro nella “tabella riassuntiva delle
condizioni economiche della carta” e aderente ai circuiti indicati in quest’ultima […]» (doc. 1 di parte
ricorrente e doc. 2 di parte resistente, pag. 1).
Nella seconda pagina, precisamente nella sezione “Tabella riassuntiva delle condizioni economiche della Carta”, con
riguardo al tasso di interesse mensile, per un fido minimo di euro 800,00 (quale importo minimo, elevabile
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a discrezione di , è stata inserita la seguente previsione: “Min 1,16% (TAN 13,92%; TAEG
14,84%), Max. 1,60% (TAN 19,20%, TAEG 20,98%)”.
Nel contratto in questione, dunque, è stato previsto unicamente un limite minimo e massimo del tasso di
interesse, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero concordato il tasso
concretamente applicabile. Ebbene, nel documento qui esaminato, integrante una proposta contrattuale in
merito all’apertura della linea di credito qui contestata è stato previsto unicamente un limite massimo del
tasso di interesse e del TAEG, senza alcuna indicazione sulle modalità con cui le parti avrebbero
concordato i tassi concretamente applicabili; anzi, al riguardo, l’art. 1C delle condizioni particolari della
Carta aveva testualmente previsto che “In caso di accettazione della domanda, unitamente alla comunicazione scritta di
accettazione, il Titolare riceverà una Carta intestata a suo nome […]. Il limite massimo di utilizzo della Carta e della linea
di credito (di seguito, il nonchè il tasso puntuale applicato all’inizio del rapporto
sono determinati d
a sua discrezione ed indicati per iscritto al più tardi nella comunicazione di cui sopra”.
Ebbene, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, “In tema di contratti bancari, ai fini della prova della
pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali, la misura del tasso di interesse non deve necessariamente essere indicata con
un indicatore numerico, ma ben può essere determinata attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e a elementi estrinseci, purché
oggettivamente individuabili, non unilateralmente determinati dalla banca e funzionali alla concreta determinazione del tasso
stesso; analoga regola vale con riguardo all’obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall’art. 117, comma 4, TUB”
(Cass., ord. 13 giugno 2024 n. 16456; già Cass., ord. 26 giugno 2019 n. 17110).
Nella fattispecie, dall’esame condizioni contrattuali ed economiche sopra riportate e applicabili alla linea di
credito, non emergono i criteri o gli elementi estrinseci, oggettivamente individuabili, tali da rendere
quantomeno determinabile il tasso di interesse nell’ambito dei valori minimi e massimi ivi indicati.
Una clausola così pattuita è quindi nulla in considerazione dell’indeterminatezza e indeterminabilità del
tasso di interesse da applicare in concreto, dovendosi anche escludere che il tasso così indicato possa essere
successivamente e unilateralmente individuato da una sola delle parti e, in particolare, dalla parte resistente
– come invece sostenuto dalla difesa della parte resistente secondo cui era del tutto idonea la
determinazione unilaterale effettuata dalla nella lettera di accettazione (doc. 3) - atteso che i
requisiti di forma e il contenuto minimo del contratto, ai sensi dell’art. 117 TUB (e, trattandosi di credito al
consumo, dell’art. 124, secondo la disciplina vigente all’epoca della stipula del contratto oggetto di causa)
devono essere valutati con riferimento al momento della stipula del contratto di finanziamento.
In questa prospettiva, peraltro, alcun rilievo è possibile attribuire alla comunicazione di accettazione della
(doc. 3 del fascicolo di parte resistente) dovendosi escludere che la dichiarazione contenente
l’accettazione possa avere un contenuto difforme rispetto alla proposta, ai sensi dell’art. 1326 c.c.; d’altro
canto, laddove si volesse attribuire alla suddetta accettazione - contenente l’individuazione delle effettive
condizioni economiche da applicare al rapporto - il valore di una nuova proposta, non è stata offerta prova
idonea della accettazione da parte del signor evidenziandosi che, a tal fine, doveva essere rispettato
il requisito della forma scritta.
Deve essere pertanto dichiarata la nullità della clausola relativa al tasso di interesse con riferimento
all’apertura della linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra le parti, con conseguente
applicazione a tale rapporto del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117, settimo comma, TUB (tasso
nominale minimo dei buoni ordinario del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti alla data di
conclusione del contratto).
7. Infine, non può trovare accoglimento l’accoglimento la richiesta di anonimizzazione delle
generalità e/o di ogni altro dato identificativo avanzata dall’appellante ai sensi dell’art. 52
d.lgs. n. 196\2003.
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Al riguardo, è stato rilevato come, per effetto delle modifiche normative intervenute nel corso del 2011
l’istanza di anonimizzazione possa essere proposta unicamente da persone fisiche. Precisamente, è stato
affermato che, in tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per
finalità di informazione giuridica, l'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 legittima alla proposizione della relativa
istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi la sola persona dell’interessato da
individuarsi - per effetto delle modifiche apportate, all'art. 4, lett. i) del d.lgs. cit., dall'art. 40 del d.l. n. 201
del 2011, conv. dalla l. n. 214 del 2011 che ha eliminato il riferimento alla persona giuridica -
esclusivamente con la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi “legittimi”, da intendersi
come motivi “opportuni” (così, Cass., 9 febbraio 2022 n. 4167; già Cass., ordinanza 7 agosto 2020 n.
16807). In tal senso rileva anche il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare il
considerando n. 14.
In ogni caso la resistente non risulta avere illustrato adeguatamente le invocate esigenze di
riservatezza, anche considerata la materia trattata, di per sé non sensibile né caratterizzata in re ipsa da
particolare delicatezza.
I rilievi sin qui svolti sono tali da superare ogni ulteriore contestazione o domanda evidenziandosi
che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e,
comunque, inidonei a supportare valutazioni di tipo diverso.
8. Per quanto riguarda le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza di parte resistente in
ordine alla domanda proposta in via principale e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui
al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa
determinato ai sensi dell’art. 5 del decreto, della scarsa complessità delle questioni esaminate e dell’attività
effettivamente svolta (tenuto conto, in particolare, dell’assenza di attività istruttoria). Alla luce di tali criteri
si liquidano le spese applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
In assenza della prova degli esborsi relativi al pagamento del contributo unificato ex art. 14 d.P.R. n.
115\2002 e delle anticipazioni forfettarie ex art. 30 d.P.R. n. 115\2005, nulla va liquidato per questi titoli.
Le spese inerenti ai compensi vengono liquidate in favore dell’avv. che ha dichiarato
di non aver riscosso i compensi ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande
proposte da nei confronti della società così provvede:
a. accoglie la domanda proposta e accerta la nullità della clausola di determinazione del tasso di
interesse con riferimento al contratto di apertura di linea di credito con carta di credito revolving stipulato tra
le parti e, per l’effetto, accerta il diritto della ricorrente di restituire le somme ricevute in prestito con
applicazione del tasso sostitutivo di cui all’art. 117, settimo comma, TUB;
b. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio,
che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15% del compenso, oltre a CPA e IVA come per legge, con attribuzione all’avv. ai sensi
dell’art. 93 c.p.c.
Così deciso a Milano, in data 11 settembre 2025
Il giudice
Ada Favarolo
02-10-2025 21:32
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