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Sentenza

MUTUO Contratto di mutuo - Ammortamento alla francese - Anatocismo (Cc, ar...
MUTUO Contratto di mutuo - Ammortamento alla francese - Anatocismo (Cc, articolo 1194)

Nel caso di ammortamento alla francese, a fronte di un capitale preso a prestito all’epoca iniziale, il debitore deve corrispondere (N) rate di importo costante (R) comprensive di interessi, calcolati al tasso (I).

La costruzione del piano di ammortamento avviene secondo i seguenti criteri: 1) ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota capitale crescente; 2) la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso (I) il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo “zero” il debito residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell’interesse semplice; 3) la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; 4) il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; 5) il debito residuo, che al tempo “zero” coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.

Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

D’altro canto, l’imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell’ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell’art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore.

    Corte di appello di Roma, sezione II, 16 settembre 2025 n. 5120
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
### In persona dei seguenti ### Dott. ### rel.
Dott.ssa ###ssa ### all'esito della camera di consiglio del 16.09.2025 ha pronunciato, sulle
conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. 4762/2021 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
### nata a ### il ###, residente ###, C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'Avv. ### C.F.: ###, ###,
indirizzo e mail: ###, n. di fax ###, (recapiti in cui si chiede di ricevere le comunicazioni), con studio
in ### via ### n. ###, in virtù di procura allegata in calce all'atto di appello. - APPELLANTE -
CONTRO
### di ### e ### S.c.p.a., in persona del ### del Consiglio di ### e legale rappresentante pt, avv.
### nato a ### il ### , con sede ### (### alla ### n° ### (### - ###), elettivamente domiciliat ###
(### alla ### n°34 e, occorrendo in ### alla ### n. ### (c/o studio legale Avv. ###, presso e nello
studio dell'avv. ### (###), del foro di ### che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti resa
in calce all'originale del ricorso per ingiunzione - ### - ###., società a responsabilità limitata con
socio unico costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “### sulla
Cartolarizzazione”), con sede ### n. ###, codice fiscale ed iscrizione al Registro delle ### di ###,
capitale sociale interamente versato pari ad ### 10.000,00 (di seguito, la “Mandante”) e per essa,
quale mandataria, giusta procura speciale per atto notar ### di ### del 20/01/2022 (repertorio
n.843 - raccolta n.510), la Società do### S.p.A., società di diritto italiano, con sede ### dell'### n.
7, capitale sociale ### 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle ### di ### e
codice fiscale ###, partita iva ###, in persona dell'avv. ### nato a ### il ### (CF###), a tanto
abilitato in forza di procura speciale del 19/10/2022 rilasciata dal ### legale rappresentante della
società ### S.p.A., autenticata nelle firme in data ### dal ### in ### iscritto nel Ruolo dei ### di
### e ### (### n. 77770 - Racc. n. 29100), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (CF-###), del ### di
### giusta procura alle liti, resa su foglio separato, allegato al presente atto ed elettivamente
domiciliata presso lo ### dello stesso avvocato in ### in ### (### alla ### n.34 e, occorrendo, in
### alla ### n.16 (c/o studio legale Avv. ###. - TERZA INTERVENUTA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di ### n. 44/21.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in appello, ### ha impugnato la sentenza n. 44/21 con cui il tribunale di ###
pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 595/18 emesso nei suoi confronti su
ricorso della ### appellata, ha così statuito: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa
o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione: - rigetta l'opposizione proposta avverso
il decreto ingiuntivo n. 595/2018; - condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese
del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e oneri di legge”.
A sostegno del gravame ha posto i seguenti motivi: A) Erroneità della statuizione laddove ha
escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione degli interessi nel piano di ammortamento “alla
francese” di cui al mutuo concesso all'opponente, in violazione degli artt.1284 c.c., 117 e 125 bis
### 6 Delibera CICR del 9.02.2000 e L. n. 108/1996.
B) Erroneità della statuizione della sentenza che ha ritenuto non provata l'opposizione proposta,
per il mancato deposito dei ### in violazione degli artt. 113, 115 e 614 cod. pen e 1815 cod. civ.,
come novellati dall'art. 1 e dall'art. 4 della I. 108/96.
C) Erroneità della statuizione della sentenza per non aver il Tribunale disposto procedersi alla C.T.U.
contabile richiesta dall'opponente, motivando tale rifiuto solo in sentenza, con il riferimento al
difetto di produzione in giudizio dei ### indicanti il ### in violazione, tra l'altro, degli artt.113, 191
e198 cpc.
D) Contrariamente a quanto ritenuto in I grado, il contratto di mutuo con l'allegato piano di
ammortamento alla francese, è suscettibile di declaratoria di nullità per indeterminatezza ai sensi
degli artt.1346, 1419 e 1427 E) Erroneità della statuizione della sentenza con cui l'opponente è
stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, in violazione dell'art.91 e 92 c.p.c..
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia alla ###ma Corte di
Appello di ### contrariis reiectis, previa sospensione ai sensi degli articoli 283 e 351 c.p.c.,
dell'esecuzione della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da ### e del
presente appello, ed in riforma della sentenza stessa: A) revocare o annullare il decreto ingiuntivo
opposto per violazione di legge e conseguente nullità del contratto di mutuo ad esso sottostante,
nonché per insussistenza, illegittimità e difetto di prova di tutte le pretese creditorie con lo stesso
azionate, anche a titolo di interessi; B) in subordine, per i medesimi motivi, revocare parzialmente
il decreto ingiuntivo opposto, rideterminando il saldo dovuto dall'opponente alla ### opposta nelle
somme indicate in citazione e più dettagliatamente nella consulenza di parte attrice, agli atti; C) in
via istruttoria, disporre la C.T.U. contabile come richiesta in I grado ed in questa sede, al fine di
accertare la sussistenza delle dedotte violazioni di legge e delle eccepite nullità delle clausole del
mutuo ripassato tra le parti ed operare il ricalcolo della somma realmente dovuta. Il tutto con
vittoria di spese e compensi dei due gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario ed oneri accessori
di legge”.
Si è costituita la ### di ### e ### la quale, nel contestare l'avverso gravame in quanto, a suo dire,
infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso: “Voglia l'###ma Corte d'Appello adita, ogni
contraria istanza rigettata, previa reiezione dell'istanza di sospensione, dichiarare inammissibile ex
art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avverso appello e confermare la gravata sentenza, con vittoria
di spese e competenze del presente giudizio”.
E' intervenuta, quale cessionaria del credito, la società ### 2021 S.r.l. e, per essa, la sua mandataria
la quale ha concluso aderendo alle conclusioni formulate dalla banca.
Respinta la invocata inibitoria, alla odierna udienza a trattazione scritta, sulle conclusioni delle
parti, la Corte ha emesso sentenza con motivazione contestuale.
Con il primo motivo la appellante si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il ### ha
escluso qualsiasi fenomeno di capitalizzazione degli interessi nel c.d. piano di ammortamento alla
francese.
La doglianza deve essere respinta.
La tesi di partenza non è condivisibile, perché l'opzione per l'ammortamento alla francese non
comporta l'applicazione di interessi anatocistici se gli interessi che vanno a comporre la rata da
pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale.
Infatti, nel caso di ammortamento alla francese come quello previsto nel caso di specie, a fronte di
un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere N rate di importo
costante R comprensive di interessi, calcolati al tasso I e la costruzione del piano di ammortamento
avviene secondo i seguenti criteri: I . ciascuna rata costante è costituita da una quota-interessi
decrescente e da una quota capitale crescente; 2. la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il
tasso I il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito
residuo coincide con quello iniziale e, pertanto applicando la formula dell'interesse semplice (### =
### x tasso x tempo); 3. la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi
dello stesso periodo; 4. il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto
alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata; 5. il debito residuo, che al tempo
zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto.
Ne consegue, che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati
sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non
vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di
interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta
calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. ### canto, l'imputazione dei pagamenti
prevalentemente in conto di interessi e solo in minima parte in conto capitale (nell'ammortamento
alla francese la quota capitale è nelle prime rate molto bassa e cresce col tempo) risulta
assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 c.c. il quale stabilisce che il debitore
non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il
consenso del creditore.
Così, quando le parti hanno inserito in contratto la somma oggetto di mutuo, il tasso di interesse e
il numero delle rate, non è più possibile alcun intervento successivo del mutuante, il quale non ha
la possibilità di suddividere la rata fra quota capitale e quota interessi, poiché tale suddivisione è
già contenuta nella definizione di una rata costante di quel determinato importo.
In sostanza, una volta raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del prestito
e sul rimborso mediante un numero predefinito dì rate costanti, la misura della rata discende
matematicamente dagli indicati elementi contrattuali; il rimborso di un mutuo acceso per una
certa somma, ad un certo tasso e con un prefissato numero di rate costanti, può avvenire solo
mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo”.
Nel caso in esame, in assenza di specifiche deduzioni in senso contrario da parte degli appellanti, si
deve ritenere che l'importo delle singole rate sia stato determinato in conformità del tasso di
interesse pattuito e della durata prefissata.
Non va tra l'altro trascurato quanto da ultimo affermato dalle stesse ### con la nota sentenza
29.5.2024 n. 15130, a mente della quale “in tema di mutuo bancario a tasso fisso, con rimborso
rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato
tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di
ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per
indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto , né per violazione della normativa
in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e clienti.
La sentenza, in parte qua, è dunque meritevole di conferma.
Con il secondo motivo la difesa appellante censura la sentenza per avere il ### di prime cure
ritenuto non provata la opposizione in virtù del mancato deposito dei ### ministeriali ### Avrebbe
errato il Tribunale nel fare applicazione del principio “dispositivo” e non di quello “iura novit curia”.
Peraltro, non avrebbe considerato anche la circostanza che la stessa controparte non ha mai
contestato l'indice indicato nei suddetti decreti essendosi limitata a contestare il criterio posto a
base del calcolo degli interessi.
Orbene, è ben vero che sotto tale profilo in applicazione del principio richiamato dalla S.C. (Cass.
N. 883/2020), non è condivisibile la conclusione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che
parte opponente avrebbe dovuto produrre i ### ma in ogni caso il gravame non è da accogliere.
Non risulta, infatti, provato che il cd. tasso soglia di mora sia stato mai superato.
In considerazione della data di sottoscrizione del contratto di mutuo (29.4.2009), infatti, il ###
rilevato nel II trimestre 2009 per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso”,
ammontava al 4,42%. Sommando a tale tasso la maggiorazione del 2,1% e moltiplicando per 1,5, si
ottiene il cd. tasso soglia di mora, pari al 9,87%, nettamente superiore al tasso di mora pattuito,
pari all'8,00% ### quanto dettato dalla S.C. del resto, (Cass. SS. UU. n.19597/2020), per i contratti
di mutuo conclusi dal 01.04.2003 al 30.06.2011, il tasso di mora va determinato sommando al ###
il valore del 2,1% (maggiorazione media di interessi indicata nei ###), il tutto maggiorato del 50%
ex art.2, comma 4, ### 108/1996.
Il terzo motivo attiene alla mancata ammissione della ctu. contabile.
Orbene, la ctu. non era e non è necessaria alla luce della documentazione prodotta a sostegno
della domanda creditoria proposta dalla banca che ha prodotto tutta la documentazione a suo
supporto e non vi sono ragioni, in considerazione della determinatezza delle condizioni contrattuali
e dei principi richiamati in precedenza per la determinazione del tasso soglia, per ritenere il motivo
meritevole di accoglimento.
Il quarto motivo relativo alla ritenuta indeterminatezza dell'ammortamento alla francese è stato
già affrontato con riferimento al primo motivo di gravame e, quindi, non può che essere
ugualmente respinto per le medesime ragioni. ### motivo è inerente alla statuizione sulle spese
ma va respinto.
La totale soccombenza della parte opponente, infatti, non giustificava la richiesta compensazione
tra le parti delle spese del giudizio non ricorrendo peraltro alcuno dei presupposti di cui all'art. 92
comma 2 c.p.c..
Come ulteriore motivo è stata successivamente eccepita la nullità del contratto di mutuo dovendo
trovare applicazione la disciplina del ### del ### La Corte dovrebbe comunque rilevare ex officio la
nullità come nel caso di specie secondo l'insegnamento della S.C. (SS.UU. 26242/2014).
Nel caso di specie, emergerebbe dagli atti che la appellante non ha sottoscritto il mutuo quale
professionista o, comunque, quale imprenditore o per finalità professionali ma solo nella sua
qualità di consumatore.
Sarebbe altresì chiara l'abusività della clausole contenute nel contratto in quanto risulterebbero
“pattuizione di interessi di mora eccessivi; capitalizzazione anatocistica non trasparente;
commissioni occulte o non giustificate; facoltà unilaterale di modifica del contratto da parte della
banca, limitazione del diritto del contraente più debole ad opporsi o agire in giudizio, risoluzione
del contratto a fronte del mancato rispetto di obbligazioni troppo generiche, non particolarmente
significative, e non relative a interessi meritevoli di tutela; trasferimento in capo alla mutuataria
degli oneri tributari diretti della banca. Sotto il profilo dell'economia del rapporto, appaiono inoltre
abusive le clausole che pretendono di consentire alla banca di modificare unilateralmente e senza
giustificato motivo le condizioni economiche del contratto, compreso il tasso di interesse”, nonché
per la presenza delle seguenti clausole vessatorie: “### art.1/bis (Disposizioni relative all'ipoteca,
frazionamento del mutuo, accollo); art.1/ter (spese e commissioni non specificate nel contratto);
art.1/quater (### delle condizioni economiche, secondo cui “Il Mutuatario prende atto che tutte le
condizioni economiche applicate al rapporto di mutuo potranno formare oggetto di modifica da
parte della ###; art.2 (Indilazionabilità degli obblighi del mutuatario); art. 5 (Cause di risoluzione
del contratto, con particolare riferimento ai commi a), c), d), e); art.8 (Imposte ed oneri fiscali)”.
Orbene, è principio consolidato della S.C. (Cass. sez. 1 n.7385 19/03/2025) richiamata peraltro
dalla difesa della banca appellata, che quello della rilevabilità d'ufficio va contemperato con le
regole generali del processo civile e la relativa tempistica “onde evitare che l'esercizio di un potere
officioso consenta alle parti di rimettersi in pista - per così dire - quando i fatti costitutivi del
lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere
tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i
fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la
invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo,
procedere d'ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla
sola valutazione in iure dei fatti già allegati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 20713
del 2023 e Cass. nn. 2607, 5038, 5478 e 10712 del 2024)”.
Dunque, la quaestio nullitatis è sì proponibile per la prima volta in appello, al di là delle preclusioni
ormai maturatesi, “ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio denunciato
fossero stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su
quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun
accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 7385/2025 cit.;
cfr. anche Cass. sez. 3 n.20713 del 17/07/2023).
Nel caso di specie, la ### solo in sede di deposito di note conclusionali ha dedotto possibili profili
di nullità riconducibili alle clausole contrattuali da essa ritenute vessatorie e/o abusive e ciò ha
fatto in modo inammissibile.
Ad ogni buon conto, pur a voler ritenere ammissibile una tale ipotesi, non vi sarebbe alcuna nullità.
Vertendosi in una ipotesi di contratto di mutuo fondiario per rogito notarile, trova applicazione
quanto statuito di recente proprio dai ### di ### (sentenza n. 4140 del 14/02/2024), per i quali: “In
tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore, allorquando il testo contrattuale venga
predisposto, su incarico di una o di entrambe le parti, da un notaio o da altri professionisti, quali ad
esempio un avvocato o un commercialista, l'applicabilità della disciplina di tutela del d.lgs. n. 206
del 2005 può ritenersi esclusa se e in quanto il consumatore abbia avuto la possibilità di
concretamente incidere, anche provocandone la modifica o l'integrazione, sul contenuto del
contratto da tali soggetti predisposto…”.
Dunque, in ogni caso l'appello anche in parte qua è da respingersi.
Quanto al regime delle spese esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ### avverso la
sentenza n.44/21 del Tribunale di ### ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata. ### la appellante alla rifusione in
favore della appellata e della terza intervenuta, delle spese e competenze del presente grado che
per ciascuna liquida, quanto alle competenze, in € 5.077,00 oltre spese generali, IVA e CPA come
per legge.
Dà atto della sussistenza nei confronti dell'appellante incidentale dei presupposti richiesti dall'art.
13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115 per il pagamento del doppio del C.U., se
dovuto.
Avv. Antonino Sugamele

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