Nel contratto di trasporto il destinatario che accetta la consegna è obbligato a pagare il corrispettivo al vettore salvo il diritto al risarcimento dei danni nei confronti del mittente se sono stati violati i patti intercorsi con lui.
Questo il principio espresso dalla Cassazione con l’ordinanza n. 25270/25.
La posizione del destinatario
Puntualizzano i Supremi giudici che il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto che deve comunque sempre effettuare. Precisa, poi, la Cassazione a proposito di riconsegna che se il vettore effettua la riconsegna senza pretendere il previo pagamento di quanto a lui dovuto, il destinatario resta obbligato al pagamento per il solo fatto di aver accettato la riconsegna, che avrebbe potuto sempre rifiutare. E anzi, con l’assunzione dell’obbligo da parte del destinatario ha luogo, ex lege, anche la liberazione del mittente, sì che il vettore può rivolgersi, per il soddisfacimento del proprio credito, solo al destinatario.
La Cassazione e il principio di diritto
Secondo i Supremi giudici deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui “Indipendentemente dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra ipso iure al mittente non soltanto nei diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore, ma altresì, ex art. 1689, comma secondo, cod. civ., nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è condicio iuris dell’esercizio di quei diritti”.
17-09-2025 05:30
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