PREVIDENZA E ASSISTENZA
Tribunale di Napoli, sezione lavoro, 28 ottobre 2025 n. 7715
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa ### in funzione di giudice del lavoro, all'esito
della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art
3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16763 dell'anno 2024 del Ruolo generale
### TRA
### rappresentato e difeso dall'avv. ###
E ### - ### in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentato e difeso dall'avv. ###
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data ### il ricorrente in epigrafe
conveniva in giudizio l'### assumendo: di essere cittadino UE
maggiorenne e di risiedere nel territorio della Repubblica Italiana
dal 2006; che in data ### essendo il suo nucleo familiare in
possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa, presentava
domanda di reddito di cittadinanza n. ###2020-2530558 anche al
fine di trovare un'occupazione lavorativa; che l'### accoglieva la
sua domanda ed erogava il beneficio dal mese di giugno 2020 sino
alla scadenza di novembre 2021 (18 mesi) per un importo pari ad
€ 17.309,08 (circa 960€ mensili); che, con racc.ta ricevuta il 15
maggio 2023, l'### comunicava la richiesta di restituzione della
somma percepita in quanto “il pagamento non era dovuto - in
conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di
cittadinanza (domanda prot. ### - 2020 -2530558) per la
seguente motivazione:- ### false dichiarazioni rese nell'istanza
RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o
patrimonio inerenti il nucleo”; che in data ### presentava
mediante pec istanza di riesame chiedendo l'annullamento
dell'indebito; che l'Ente solo in data ### rispondeva affermando
di aver revocato il beneficio poiché egli risultava sprovvisto del
requisito della residenza decennale richiesto, ai sensi dell'art2,
co.1, lett. a), p.2 DL 4/2019; che, in data ###, inoltrava nuova
domanda di RDC - 2022-5282755 ma la stessa veniva respinta con
la seguente motivazione “### presentata prima dello spirare del
termine di 6 mesi di cui all'articolo 7, comma 11, della legge n. 26
del 2019”.
Tanto premesso, concludeva: “### e dichiarare
l'illegittimità/nullità/invalidità/inefficacia dell'eventuale
provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza ### mai
notificato al ricorrente e per l'effetto dichiarare che quanto
percepito dal ricorrente nel periodo che va da giugno 2020 a
novembre 2021 a titolo di RDC è stato legittimamente percepito,
e che pertanto il sig. ### nulla deve all'### e dichiarare altresì il
diritto del ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza nel
periodo che va dal mese di marzo 2022 al settembre 2023 e per
l'effetto ### l'### in persona del legale rappresentante pro
tempore al pagamento della somma di € 17.280 (€ 960.00 x 18
mesi), a titolo di ratei di RDC ingiustamente non corrisposti o a
titolo di risarcimento danni oltre rivalutazione e/o interessi come
per ### o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in
quanto il mancato accoglimento della domanda prot n.
###_5282755 inoltrata dal sig. ### è mera conseguenza
dell'illegittima revoca/decadenza operata dall'### sulla
precedente domanda di ### In ogni caso porre a carico dell'###
le spese del suddetto procedimento nonché liquidare le spese
processuali, diritti, onorari e rimborso forfettario spese generali ex
artt. 93 e ss. C.P.C con attribuzione al sottoscritto avvocato che si
dichiara antistatario.” Si costituiva l'### che deduceva la corretta
applicazione da parte dell'### delle disposizioni in materia di ###
di cittadinanza, sostenendo, per l'effetto, la legittimità della revoca
del beneficio nei confronti del ricorrente. Concludeva per il rigetto
del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter,
introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la
presente sentenza.
Il ricorso è fondato per le motivazioni di cui si dirà.
Preliminarmente rileva il ### che, successivamente
all'instaurazione del presente giudizio, la Corte Costituzionale con
sentenza n. 31/2025 del 12.2.2025 depositata il ### ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a),
numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni),
convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26,
nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di
cittadinanza dovesse essere residente in ### «per almeno 10
anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni»”.
Orbene, l'### ha richiesto la restituzione delle somme erogate a
titolo di reddito di cittadinanza sul presupposto che il ricorrente
non avesse la residenza da almeno dieci anni all'atto della
domanda di fruizione del suddetto beneficio.
La sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità della norma in
parte qua e la documentazione prodotta dal ricorrente comprovano
la sussistenza dei requisiti di legge in capo allo stesso dal momento
che aveva la residenza in ### certamente da più di 5 anni
antecedenti alla presentazione della domanda come dimostrato
anche dalla scheda anagrafica (doc. 6 ricorso) e confermato
dall'### con riscontro all'istanza di riesame del 19 luglio 2023
(doc. 15 ricorso), in maniera continuativa. Il ricorrente era titolare
di tutti i requisiti socio-economici per fruire della prestazione.
La concessione della prestazione e la sua successiva revoca,
motivata dalla sola contestazione in ordine al requisito della
residenza e dalla non veridicità di quanto dichiarato sul punto dal
richiedente nella ### portano a ritenere che il ricorrente fosse in
possesso dei requisiti reddituali previsti dall'art. 2 del D.L. n.
4/2019.
Va pertanto dichiarata l'illegittimità del provvedimento di revoca e
restituzione del Rdc per il periodo da giugno 2020 a novembre
2021, oltre il diritto del ricorrente a percepire i ratei della domanda
###2022- 5282755 del 10.02.2022.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accerta e dichiara l'illegittimità della revoca del Rdc per mancato
rispetto del requisito della residenza, di cui al d.l. n 4/2019, art. 2,
per il periodo da giugno 2020 a novembre 2021; dichiara non
dovute le somme portate nel provvedimento d'indebito su Rdc del
21/04/2023 per il periodo da giugno 2020 a novembre 2021 e
dichiara il diritto del ricorrente a percepire i ratei della domanda
###2022-5282755 del 10.02.2022.
Condanna l'### al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
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