PROCESSO DI COGNIZIONE
Querela di falso - Giudizio civile - Giudizio penale
(Cc, articoli 270 e 2702; Cpc, articoli 221, 295; Cpp, articolo 654)
È affermazione in punto di diritto dell’adito Tribunale di Napoli Nord quella secondo cui la querela di falso è lo strumento processuale atto a contestare l’efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento (atto pubblico o scrittura privata) e non può essere proposta se non allo scopo di togliere allo stesso l’idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti. In particolare, la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico, o una scrittura privata riconosciuta, della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione.
Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio.
Con la precisazione che il giudizio civile di falso ed il procedimento penale di falso, pur conducendo entrambi ad un’eliminazione dell’efficacia rappresentativa del documento risultato falso, sono sostanzialmente differenti tra loro: il primo tende soltanto a dimostrare la totale o parziale non rispondenza al vero di un determinato documento nel suo contenuto obiettivo o nella sua sottoscrizione; il secondo, mira anche ad identificare l’autore, al fine di assoggettarlo alle pene stabilite dalla legge.
Avendo, come detto, la querela di falso ex articolo 221 c.p.c., da un lato, e la denuncia in sede penale, dall’altro lato, funzioni diverse esse ben possono coesistere, salvo l’obbligo del Giudice civile di sospendere il giudizio civile sulla querela allorché ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall’articolo 295 c.p.c. e sempre a condizione che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell’altro giudizio (articolo 654 c.p.p.).
Tribunale di Napoli Nord, 23 luglio 2025 n. 2957
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
### Il Tribunale di Napoli Nord, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ### dott. ### dott.
### rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2956 del Ruolo gen. Affari Contenziosi
dell'anno 2023, avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
### - ### di ### s.a.s., di ### & co., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli
alla ### di ### n. ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la
rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti; ATTORE
E
### S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo ### con l'Avv. ###
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTO
E
Comune di ### di Napoli
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ Il
P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE NECESSARIO
Conclusioni: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti,
l'attore ha adito il Tribunale per sentire accogliere le seguenti
conclusioni di merito: “### Nel merito, accertare, a seguito
dell'accoglimento della presente querela di falso, l'apocrifia della
sottoscrizione apposta in calce alle menzionate relate di
notificazione e/o avvisi di ricevimento, in quanto irriferibili alla
grafia del socio accomandatario della soc. ### s.a.s. e per l'effetto
dichiararne la falsità e/o la non autenticità della sottoscrizione ivi
apposta; IV. Ancora nel merito, dichiarare, a seguito
dell'accoglimento della presente querela di falso, la nullità e/o
inesistenza e/o annullabilità degli atti impugnati; IV. ### di spese
e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore dello
scrivente procuratore dichiaratosi antistatario.”.
A sostegno della propria domanda, l'attore ha in particolare
addotto: - che in data ###, alla società ### s.a.s. è stato
notificato il preavviso di fermo amministrativo n. 2021/###, a
mezzo del quale la ### S.p.a., per conto del Comune di ### di
Napoli, ha intimato il pagamento dell'importo complessivo pari ad
€ 3.936,66, pena l'iscrizione, presso il competente Pubblico
Registro Automobilistico, del fermo amministrativo sul veicolo tg.
### - che al predetto preavviso di fermo amministrativo risulta
sottesa l'ingiunzione fiscale n. ###, avente ad oggetto il presunto
mancato pagamento della ### per l'anno 2013 e risultata
notificata in data ###, nonché il relativo avviso di accertamento
n. 1902 del 29.06.2018, risultato notificato in data ###; - che in
realtà l'attore non ha mai ricevuto la notifica dei predetti atti; -
che, in particolare, l'ingiunzione di pagamento n. ### del
09.09.2019 risulta munita di avviso di ricevimento della ### A.G.
n. ###- 2, nel quale il notificatore ha mendacemente dichiarato
di aver eseguito la notificazione a mani del “destinatario persona
fisica”, mentre la stessa è stata ricevuta da persona estranea e
sottoscritta con grafia non corrispondente a quella del socio
accomandatario della soc. ### s.a.s.; - che l'Avviso di
accertamento n. 1902 del 29.06.2018 risulta munito di avviso di
ricevimento della ### A.G. n. ###- 3, nel quale il notificatore ha
mendacemente dichiarato di aver eseguito la notificazione a mani
del “destinatario persona giuridica”, mentre la stessa è stata
ricevuta da persona estranea e sottoscritta con grafia non
corrispondente a quella del socio accomandatario della soc. ###
s.a.s.; - che trattandosi di atti che fanno prova fino a querela di
falso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 ss. c.c., è interesse
della soc. ### s.a.s., in persona del socio accomandatario,
contestare la veridicità della documentazione esibita da ###
S.p.A. nel giudizio tributario di opposizione all'ingiunzione, al fine
di farne acclarare e dichiarare la falsità materiale e/o ideologica.
Si è costituita in giudizio la convenuta ### S.p.a., la quale ha
resistito all'avversa domanda, contestando che i documenti
impugnati sarebbero suscettibili di querela di falso, sottolineando
la correttezza della procedura di notificazione degli atti impugnati
di falso e segnalando, in particolare, la carenza di interesse ad
agire dell'attore, atteso che il giudizio instaurato da quest'ultimo
in sede tributaria, relativo all'opposizione alla ingiunzione ###
2013 in favore del Comune di ### di Napoli, è stato già respinto
dalla Corte di ### di primo grado di Napoli, con la sentenza n.
10682-2022. La convenuta ha quindi concluso, nel merito,
chiedendo il rigetto della domanda.
Non si è costituito in giudizio il Comune di ### di Napoli, benché
regolarmente citato, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
Proceduto all'interpello della parte convenuta ai sensi dell'art. 222
c.p.c., valutata l'ammissibilità della querela di falso, l'originario
giudice istruttore ha provveduto al deposito dei documenti
impugnati di falso alle udienze del 15.12.2023 e 15.3.2024.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., ritenuta
matura per la decisione senza necessità di approfondimento
istruttorio, la causa è stata rinviata per conclusioni.
Con provvedimento del 14.3.2025, la causa è stata rimessa in
decisione al collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art.
190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
2.1. Va ricordato in punto di diritto che la querela di falso è lo
strumento processuale atto a contestare l'efficacia di prova legale
di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. di un documento e non può essere
proposta se non allo scopo di togliere allo stesso (atto pubblico o
scrittura privata) l'idoneità a far fede e servire come prova di
determinati rapporti. In particolare, la querela di falso, sia essa
proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare
un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) della sua
intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o
di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a
conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del
valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria,
qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla
legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione
dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa
sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del
documento, riveste efficacia erga omnes e non solo nei riguardi
della controparte presente in giudizio (cfr. Cassazione civile, sez.
1, 20 giugno 2000 n. 8362; Cassazione n. 19727/2003;
Cassazione 24725/08). Nel caso oggetto d'esame, l'attore ha
impugnato di falso due documenti certamente dotati di fede
privilegiata, trattandosi di avvisi di ricevimento relativi a
notificazione eseguita ai sensi della l. n. 890 del 1982 (sul punto
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22058 del 03/09/2019: «###
notificazione a mezzo del servizio postale, l'attestazione sull'avviso
di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere
eseguito la notificazione ai sensi dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982
fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è
un'attività compiuta, per delega, dall'ufficiale giudiziario, il quale,
in forza dell'art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi
del servizio postale per l'attività notificatoria che è stato incaricato
di eseguire. Ne consegue, da un lato, che l'avviso di ricevimento,
a condizione che sia sottoscritto dall'agente postale, per le attività
che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a
querela di falso e, dall'altro, che il destinatario di un avviso di
ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in
particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso
avviso, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione
della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo
di querela di falso.»).
Trattandosi poi di querela avanzata in via principale, va rilevato
che l'interpello della parte che intende valersi del documento
costituisce adempimento non previsto dalla legge, atteso che l'art.
222 c.p.c. lo riserva alla sola ipotesi della proposizione della
querela in via incidentale.
2.2. Quanto all'interesse ad agire, in corso di giudizio parte
convenuta ha documentato che il giudizio introdotto dall'attore in
sede tributaria, relativo all'opposizione alla ingiunzione ### 2013
in favore del Comune di ### di Napoli e, pertanto, relativo anche
agli atti oggetto della presente querela di falso, è stato definito con
sentenza n. 5969/2023 della Corte di ### tributaria di secondo
grado della ### passata in giudicato siccome non oggetto di
ricorso in Cassazione (cfr. sentenza depositata in data ###).
A fronte di tale sviluppo processuale, all'udienza del 26.11.2024,
l'attore ha dedotto che essendo entrambe le pronunce rese in sede
tributaria fondate su prove documentali contestate di falso,
l'eventuale falsità dei documenti che dovesse essere accertata in
questa sede può essere fatta valere come motivo di revocazione
straordinaria della sentenza, ai sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c.
Ciò posto, il Tribunale rileva sul punto che la prova falsa che, ai
sensi dell'art. 395 n. 2 c.p.c., consente la proponibilità
dell'impugnazione per revocazione, è quella che sia stata
dichiarata tale con sentenza passata in giudicato, ovvero la cui
falsità sia stata ammessa dalla parte a vantaggio della quale essa
è stata utilizzata dal giudice. Tale fattispecie revocatoria di cui
all'art. 395 n. 2 c.p.c. richiede, a pena di inammissibilità,
l'indicazione del giorno in cui è stata riconosciuta o dichiarata la
falsità della prova poiché il presupposto fondamentale
dell'impugnazione è proprio che la prova sia stata già riconosciuta
come falsa dalla parte a cui vantaggio è stata utilizzata ovvero
dichiarata falsa con sentenza passata in giudicato.
La dichiarazione giudiziale di falsità potrà ottenersi con la
proposizione della querela di falso tutte le volte in cui l'impugnativa
sarà rivolta contro un documento avente fede privilegiata e in tutti
gli altri casi mediante la proposizione di una azione di mero
accertamento, in quanto la regola secondo la quale le azioni di
mero accertamento possono avere ad oggetto solo i diritti e non
anche i fatti subisce una eccezione nei casi espressamente previsti
dalla legge, tra cui rientra l'autonomo giudizio di falsità della prova
propedeutico alla proposizione della domanda di revocazione ai
sensi dell'art 395 n. 2 c.p.c. (Cass. 3947/2006).
Orbene, dalla lettura delle sentenze n. 10682/2022 della Corte di
### di primo grado di Napoli e n. 5969/2023 della Corte di ###
di secondo grado della ### si evince che gli avvisi di ricevimento
oggetto della presente querela di falso sono stati ritenuti
pienamente validi e sono stati posti a base della decisione proprio
perché muniti di fede privilegiata, in mancanza di querela di falso.
Ne consegue che, nei termini appena esplicitati, ricorra nel caso di
specie l'interesse ad agire.
2.3. Nel merito, dall'esame degli avvisi di ricevimento oggetto di
causa risulta evidente la falsità ideologica denunciata dall'attore,
stante la chiara contraddizione tra quanto asseritamente accertato
dal notificante e la realtà dei fatti desumibile dalla sottoscrizione
degli avvisi da parte dei riceventi.
In particolare, quanto all'avviso di ricevimento della ### A.G. n.
###- 2, nel quale il notificatore ha dichiarato di aver eseguito la
notificazione indirizzata alla soc. ### s.a.s. a mani del
“destinatario persona fisica”, va da un lato rilevata la falsità insita
nel riferimento a una persona fisica mentre la notifica era rivolta a
una persona giuridica, dall'altro, che la sottoscrizione del
ricevente, che sembra attribuibile a tale ### non risulta
certamente attribuibile al legale rappresentante della società
destinataria della notifica, ### Quanto all'avviso di ricevimento
della ### A.G. n. ###- 3, nel quale il notificatore ha dichiarato
di aver eseguito la notificazione a mani del “destinatario persona
giuridica”, va rilevata la falsità ricavabile ictu oculi dalla circostanza
che la sottoscrizione del ricevente, non chiaramente leggibile, non
risulta certamente attribuibile al legale rappresentante della
società destinataria della notifica, ### per diversità del nome e
del cognome, oltre che per diversità di tratto rispetto alle
sottoscrizioni di quest'ultimo (cfr. ad es. la sottoscrizione della
procura alle liti).
Ogni ulteriore questione attiene al giudizio tributario.
3. Le spese, nel rapporto tra l'attore e ### S.p.a. seguono la
soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai
parametri medi di cui al DM 55/2014 corrispondenti al valore della
causa dichiarato all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa
(scaglione da € 1.100,01 a € 5.200,00).
Nel rapporto tra l'attore e il Comune di ### di Napoli, stante la
mancata opposizione di quest'ultimo alla domanda attorea,
sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le
parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni
contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del Comune di ### di Napoli; 2) accoglie
la domanda e, per l'effetto, dichiara la falsità dell'avviso di
ricevimento della ### A.G. n. ###-2 e dell'avviso di ricevimento
della ### A.G. n. ###-3; 3) ordina alla cancelleria l'annotazione
della sentenza sull'originale degli atti impugnati di falso; 4)
condanna ### S.p.a., al pagamento, in favore di ### - ### di
### s.a.s., di ### & co., delle spese di lite, che liquida in €
2.552,00 per compensi, € 125,00 per spese vive, oltre rimborso
forfettario spese al 15 %, Iva e Cpa come per legge, con
attribuzione in favore dell'Avv. ### dichiaratasi antistataria; 5)
compensa integralmente le spese di lite nel rapporto tra l'attore e
il Comune di ### di Napoli.
05-08-2025 13:59
Richiedi una Consulenza