Pubblica Amministrazione, il buono pasto spetta se c’è la pausa
Il caso esaminato riguardava l’Asp di Palermo, la quale sosteneva che la Corte d’Appello avesse errato nel riconoscere il diritto al buono pasto a tutti i lavoratori che superano le sei ore giornaliere, senza distinzione tra chi svolge attività continuativa su turni e chi, invece, può interrompere la prestazione per la pausa.
La Cassazione, tuttavia, ha respinto questa tesi. La Corte, infatti, ha ribadito che «in tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane dei dipendenti, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione di una pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto a un intervallo non lavorativo
19-09-2025 15:09
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