RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Allievo minore di età – Autolesione – Responsabilità e risarcimento danni
(Cc, articoli 1218 e 2048)
Tribunale di Ragusa, Sentenza n. 1255/2025 del 09-09-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ### ha
pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al.
n. 3885/2019 r.g. promossa da: ### ### (Cf. ###),
rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti.
ATTORE
contro
MINISTERO DEL###, ### E ### (Cf.###) rappresentati e difesi
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ### CONVENUTO
### in persona del legale rappresentante p.t., (Cf.###),
rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura in atti. TERZA
CHIAMATA
### E ###
Con atto di citazione ritualmente notificato, ### nella qualità di
genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore ###
### ha convenuto in giudizio il Ministero dell'### dell'### e
della ### per ottenere il risarcimento dei pregiudizi (danno
biologico, danno morale e danno patrimoniale per le spese
mediche) patiti dal figlio a cagione di un sinistro verificatosi
durante l'ora di educazione fisica. ### ha in particolare dedotto:
che nel 2018 il figlio frequentava il primo anno dell'### di ###
che, in data ###, durante l'ora di educazione fisica, nello
svolgimento della normale attività sportiva, il figlio, nell'atto di
calciare un pallone, si procurava una grave lesione al piede
sinistro; dall'occorso era conseguita la “frattura bi-malleolare al
piede sinistro”; che il sinistro era ascrivibile a specifica culpa in
vigilando del personale docente di turno e dell'### scolastico più
in generale. ### ha pertanto concluso chiedendo la condanna del
Ministero dell'### dell'### e della ### al pagamento della
complessiva somma di € 61.342,25. Costituitosi in giudizio, il
Ministero dell'### dell'### e della ### ha chiesto il rigetto delle
avverse domande, deducendone l'infondatezza nonché il difetto di
prova. Il convenuto Ministero ha in particolare dedotto che
l'occorso si era concretizzato in un evento repentino e
imprevedibile e che, in ogni caso, mancava la prova dell'assenza
di vigilanza da parte dell'insegnante o che la stessa non avesse
dato idonee istruzioni ai suoi allievi su cosa fare. Parte convenuta
ha in ogni caso chiesto ed ottenuto il differimento della prima
udienza al fine di poter chiamare in garanzia la propria compagnia
assicurativa, per essere manlevata e tenuta indenne di quanto
eventualmente condannata a pagare alla parte attrice. A seguito
di regolare citazione, si è costituita in giudizio la ### chiedendo
anch'essa il rigetto della domanda di parte attrice, non sussistendo
alcuna responsabilità dell'### o del personale docente, tenuto
conto della mancata prova del nesso di causalità tra l'asserita
condotta illecita e il danno lamentato, oltre che della paventata
violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale
docente. Alla prima udienza di comparizione, le parti insistevano
nelle rispettive difese. Concessi i termini ex art. 183, comma 6,
c.p.c., con ordinanza del 16.11.2022 venivano rigettate le istanze
istruttorie formulate dall'attrice e dalla terza chiamata e la causa
rinviata per la precisazione delle conclusioni. Frattanto, si
costituiva in giudizio personalmente ### nelle more divenuto
maggiorenne. All'udienza del 9.04.2025 sulle conclusioni
precisate come da note di trattazione scritta ritualmente
depositate dalle parti, la causa è stata assunta in decisione con
concessione di sessanta giorni per il deposito di comparse
conclusionali e di venti giorni per memorie di replica. *** Con il
presente giudizio, ### (unico legittimato attivo avendo la madre
perduto la legittimazione processuale a seguito della costituzione
in giudizio del figlio divenuto maggiorenne) ha chiesto di
condannare il Ministero convenuto al risarcimento del danno dallo
stesso subito in orario scolastico (in particolare durante l'ora di
scienze motorie), invocando la responsabilità contrattuale per
culpa in vigilando del personale docente e, più in generale,
dell'istituto scolastico.
La domanda è infondata. ### ha posto a base della propria
domanda quel vincolo negoziale che nasce, quanto all'istituto
scolastico, dall'accoglimento della domanda di iscrizione e la
conseguente ammissione dell'allievo alla scuola e, quanto
all'insegnante, “per contatto sociale, un rapporto giuridico
nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del
complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico
obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si
procuri da solo un danno alla persona” (cfr. Cass. civ. sez. III,
25/11/2021, n. ###).
Ne segue che, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, deve
farsi valere il principio espresso da Cass. civ. 30/05/2023,
n.15190, condiviso da questo giudice, secondo cui “qualificata la
responsabilità dell'amministrazione scolastica come responsabilità
contrattuale, grava su parte attrice l'onere di provare la fonte del
suo credito e il danno, nonché quello di allegare l'inadempimento
o l'inesatto adempimento dell'obbligazione di vigilanza gravante
sulla convenuta, mentre spetta a quest'ultima la prova, da offrirsi
anche in via presuntiva, dell'esatto adempimento di tale
obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione che ne
forma oggetto”.
Orbene, in base alla citata giurisprudenza, l'attore non può
limitarsi a dire di essere stato vittima di un incidente, accaduto a
scuola, ma deve andare oltre, perché solo in presenza di precise
allegazioni, dirette a individuare la causa dell'evento dannoso nella
mancata osservanza di tali cautele o, comunque, nelle condizioni
di potenziale pericolosità dello stato dei luoghi, la controparte
potrà essere tenuta a fornire la prova dell'esatto adempimento.
Ciò premesso, risulta incontestato che il sinistro si sia verificato
durante l'orario scolastico e in particolare durante l'ora di scienze
motorie.
Tuttavia, dalla lettura degli atti di causa, non appare chiara la
dinamica dell'occorso, atteso che l'attore ha dedotto che “il ###,
il minore, nello svolgimento della normale attività sportiva -
segnatamente nell'atto di calciare un pallone - durante l'ora di
educazione fisica nei locali della palestra scolastica, si procurava
una grave lesione al piede sinistro” (cfr. atto di citazione, p.1); di
contro, la ### ha allegato la relazione della docente ### (redatta
nell'immediatezza dei fatti contestati) in cui si dichiara: “sabato 3
marzo, durante l'ora di scienze motorie e sportive e precisamente
alle 9.30 l'alunno ### dopo avere effettuato il riscaldamento
muscolare, mentre correva per recuperare una palla di pallavolo,
è scivolato e ha subito un trauma alla caviglia sinistra” (cfr. doc. 2
comparsa costituzione terza chiamata).
A fronte delle difese di controparte, l'attore nulla ha specificamente
contro dedotto - non potendosi ritenere sufficienti le contestazioni
generiche e non circostanziate riportate con formule di stile - né
ha allegato documenti o articolato prove orali volte a confermare
la dinamica del sinistro, così come dallo stesso descritto.
Pertanto, non è possibile individuare la causa effettiva della lesione
riportata da ### tenuto, altresì, conto che l'evento (per
ammissione dell'attore) si è verificato “nello svolgimento della
normale attività sportiva”. Dunque, difettando l'allegazione dello
specifico inadempimento perpetrato dalla scuola, quest'ultima non
è stata messa nella condizione di provare l'esatto adempimento o
l'imprevedibilità dell'evento.
A ciò si aggiunga che l'attore non ha mai dedotto con precisione
quale obbligo la scuola avrebbe violato, limitandosi a riferire di un
generico dovere di vigilanza e di predisposizione di misure
adeguate a evitare danni agli alunni.
Peraltro, risulta pacifico che l'insegnante era presente al momento
dell'occorso, restando così provato l'adempimento dell'obbligo di
sorveglianza generico, ossia quello richiesto in presenza di
situazioni ordinarie, quali lo svolgimento delle lezioni, comprese
quelle di educazione fisica.
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, la domanda attorea
è infondata e deve essere perciò rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo i parametri
del D.M. 55/2014 s.m.i (tariffa tra media e minima per le fasi
studio e introduttiva per il Ministero dell'### per tutte le fasi per
AIG ### avuto riguardo al valore della causa e tenuto conto
dell'attività difensiva concretamente espletata, del livello di
complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, seguono
la soccombenza di ###
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di ### dott.ssa ### ### in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile
iscritta al n. 3885/2019 R.G.: - rigetta la domanda proposta da
### nei confronti di tutti i convenuti; - condanna ### al
pagamento, in favore del Ministero dell'### dell'### e della ###
delle spese del giudizio liquidate in complessivi € 2.100,00 per
compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del
15%, IVA e cpa come per legge; - condanna ### al pagamento,
in favore del ### delle spese del giudizio liquidate in complessivi
€ 7.100,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario
nella misura del 15%
25-09-2025 06:28
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