RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Malpractice medica - Ritardo nella diagnosi - Responsabilità civile
Intervenuta nel sottosistema della responsabilità civile da malpractice medica sottolinea in sentenza la Corte d’Appello di Napoli come il nesso causale fra il comportamento del medico (o della struttura sanitaria) e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l’opera del medico (o della struttura), se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi. Grava dunque sulla struttura sanitaria convenuta l’onere di dimostrare l’inesistenza dell’inadempimento, ovvero di aver reso correttamente e tempestivamente la diagnosi giusta sul paziente, o, in alternativa, la prova dell’inesistenza del rapporto di causalità fra l’inadempimento ed il danno, per il sopraggiungere improvviso di una complicanza, o di una inaspettata progressione della patologia da cui era affetto il paziente. Segnatamente in caso di colpevole ritardo nella diagnosi di patologie ad esito infausto, l’area dei danni risarcibili non si esaurisce nel pregiudizio recato alla integrità fisica del paziente, nè nella perdita di chance di guarigione, ma include la perdita di un ’ventaglio di opzioni’ con le quali scegliere come affrontare l’ultimo tratto del proprio percorso di vita, che determina la lesione di un bene reale, certo - sul piano sostanziale - ed effettivo, apprezzabile con immediatezza, qual è il diritto di determinarsi liberamente nella scelta dei propri percorsi esistenziali; in tale prospettiva, il diritto di autodeterminarsi riceve positivo riconoscimento e protezione non solo mediante il ricorso a trattamenti lenitivi degli effetti di patologie non più reversibili, ovvero, all’opposto, mediante la predeterminazione di un percorso che porti a contenerne la durata, ma anche attraverso la mera accettazione della propria condizione. La valutazione circa l’aspettativa di vita in (tesi) ridotta a causa di un ritardo diagnostico non può essere espressa in modo generico, evanescente e contraddittorio, e soprattutto senza puntuale riferimento ai dati scientifici a supporto pertinenti al caso in scrutinio dovendo il nesso causale essere accertato rigorosamente.
Corte d’Appello di Napoli, sezione VIII, sentenza 24 settembre 2025, n. 4424
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei
magistrati Dr. ### est. riunita in camera di consiglio, ha
pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause in grado di appello riunite sotto il n. 4733 del ruolo
generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 aventi per ###
risarcimento danni da esercizio di attività sanitaria e vertenti
TRA
### con sede ###, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ### alla ### ### presso
l'avv. ### (C.F: ###) da cui è rappresentata e difesa in virtù di
procura alle liti prodotta in sede di iscrizione telematica a ruolo
della causa di appello.
APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. N. 4733/21
E
### di ### (C.F./P.Iva ###), in persona del ### pro tempore,
elettivamente domiciliat ### presso l'avv. ### (C.F. ###) da
cui è rappresentata e difesa in virtù di procura prodotta in sede di
costituzione telematica in appello.
APPELLATA/APPELLANTE NEL GIUDIZIO R.G. N. 4792/21
E
### nato a Napoli il ### (C.F: ###) e ### nata a ### il ###
(C.F: ###), in proprio e quali di eredi legittimi del figlio ### nato
a ### il ### e deceduto il ###, elettivamente domiciliat
###presso l'avv. ### (C.F: ###) che li rappresenta e difende,
congiuntamente e disgiuntamente all'avv. ### (C.F: ###), in
virtù di procura alle liti prodotta in sede di costituzione telematica
nei giudizi di appello riuniti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER ###.O.U. ### “L'### di Napoli (di seguito, breviter, l'###,
si riporta integralmente al proprio atto di appello, le cui conclusioni
si intendono qui integralmente ripetute e trascritte, nonché a tutta
la documentazione versata agli atti ed ai precedenti verbali di
udienza a trattazione scritta. ### pure si riporta integralmente
alla propria comparsa di costituzione relativa al gravame proposto
dall' A.O.R.N. ### “Pausilipon” (di cui al n. RG 4792/2021), ora
riunito al presente giudizio. ### impugna e contesta la comparsa
di costituzione e risposta degli appellanti poiché infondata in fatto
e in diritto e tutta la documentazione ex adverso depositata agli
atti; come pure impugna e contesta tutto quanto ex dedotto,
prodotto ed eccepito dall'A.O.R.N. ### “Pausilipon”, nel proprio
atto di appello, infondato in fatto e in diritto. ### segnala alla
###ma Corte che l'### a seguito della notifica dell'atto di
precetto di pagamento in proprio danno, ha provveduto a pagare,
con riserva di ripetizione, in favore dei ###ri ### e ### nonché
in favore del loro difensore, avv. ### il 50% delle somme liquidate
nella sentenza di primo grado. Tutto quanto ritenuto ed esposto la
### di Napoli conclude affinché la Corte di Appello di Napoli -
respinta ogni avversa richiesta e istanza - voglia: 1) in via
principale, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è
ascrivibile all'operato dei sanitari della ### per tutte le
motivazioni svolte nel paragrafo “I” dell'atto di appello; per
l'effetto, riformare integralmente la sentenza gravata n.
8344/2021 resa dal Tribunale di Napoli…con revoca della
statuizione di condanna; 2) in via subordinata, nella malaugurata
ipotesi di conferma di una qualche responsabilità in capo alla ###
in accoglimento del secondo motivo di gravame di cui all'atto di
appello, determinare una congrua riduzione degli importi oggetto
di condanna, e ciò anche come conseguenza della domandata
graduazione delle colpe rispetto all'operato della ### 3) in via
ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'assoluta
erroneità della personalizzazione del danno operata dal Tribunale
di Napoli nella sentenza impugnata ed in accoglimento del terzo
motivo di gravame di cui all'atto di appello riformare la sentenza
n. 8344/2021 nella parte in cui il primo Giudice ha riconosciuto
una personalizzazione del 40%, e per l'effetto revocare in parte
qua la detta statuizione 4) In ogni caso condannare gli appellati
alla restituzione delle somme che costoro hanno incassato da parte
della AOU ### di Napoli prima della auspicanda modifica della
sentenza di primo grado. 5) in ogni caso, con condanna alle spese
e compensi del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge”.
PER L'### “Con le presenti note di trattazione scritta l'A.O.R.N.
### si riporta integralmente a tutte le eccezioni e deduzioni
formulate nei propri scritti difensivi e conclude, quanto all'appello
n.r.g. 4733/21 proposto dall'### per il rigetto dell'appello e
vittoria di spese; quanto all'appello n.r.g. 4792/21, proposto
dall'### di ### per l'accoglimento dell'appello alla stregua delle
conclusioni rassegnate nell'atto di appello e, segnatamente, così
conclude: a) voglia la Corte, in accoglimento del presente
gravame, annullare/riformare la sentenza del Tribunale di Napoli
n. 8344 del 13.10.2021 e per effetto: a1) in via principale, voglia
la Corte dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla
A.O.R.N. ### alla stregua di quanto rilevato con i motivi n. 1 e n.
2 dell'atto di appello; a2) in via subordinata, laddove si dovesse
ritenere sussistente la responsabilità dell'A.O.R. ### voglia la
Corte determinare una congrua riduzione degli importi oggetto di
condanna, in ragione della maggiore incidenza causale dell'attività
svolta dalla A.O.U. ### e in ragione del concorso, nella causazione
del danno, del comportamento degli attori, alla stregua di quanto
rilevato con i motivi n. 3 e 4 dell'atto di appello; a3) in via
ulteriormente subordinata, voglia la Corte accertare e dichiarare
l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui liquida il
danno parentale e nella parte in cui riconosce una
personalizzazione del 40% come da motivi n. 6 e n. 7 dell'atto di
appello; b) con vittoria di spese e compensi del doppio grado del
giudizio”. ### E ### “In ottemperanza al provvedimento della
Corte assunto all'esito dell'udienza cartolare dell'1.03.2024, che
rinviava la causa all'udienza del 30.05.2025 per la precisazione
delle conclusioni disponendone lo svolgimento nelle forme della
trattazione scritta, questa difesa si riporta alle memorie di
costituzione depositate nei due giudizi riuniti che si abbiano qui per
ripetute e trascritte, ai verbali di causa ed a tutti gli atti e
documenti ritualmente acquisiti in primo grado ed impugnando
ancora una volta gli appelli principali proposti dell'A.O.U. ### e
dall'A.O.R.N. ### unitamente e per quanto di ragione ai reciproci
appelli incidentali, in quanto inammissibili ed infondati in fatto ed
in diritto, chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1.
accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello
principale proposto dall'A.O.U. ### in persona del legale
rappresentante pro tempore (R.G. 4733/2021) per tutti i motivi
svolti in comparsa e, per quanto di ragione, dell'appello incidentale
proposto dall'A.O.R.N. ### e, per l'effetto, rigettare gli appelli con
conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Napoli n.
8344/2021 pubblicata il ###; 2. accertare e dichiarare
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello principale proposto
dall'A.O.R.N. ### in persona del legale rappresentante pro
tempore (R.G. 4792/2021), per tutti i motivi svolti in comparsa e,
per quanto di ragione, dell'appello incidentale proposto dall'A.O.U.
### e, per l'effetto, rigettare gli appelli con conseguente conferma
della sentenza del Tribunale di Napoli n. 8344/2021 pubblicata il
###; 3. condannare l'appellante principale A.O.U. ### e
l'A.O.R.N. ### - ### in persona dei loro legali rappresentanti pro
tempore, al pagamento delle spese e compensi del giudizio di
gravame avente R.G. 4733/2021, oltre rimborso spese generali al
15% ed oneri accessori come per legge, con distrazione in favore
dell'Avv. ### e dell'Avv. ### dei compensi non riscossi e delle
spese che dichiarano di avere anticipato; 4. condannare
l'appellante principale A.O.R.N. ### e l'A.O.U. ### in persona dei
loro legali rappresentanti pro tempore, al pagamento delle spese
e compensi del giudizio di gravame avente R.G. 4792/2021, oltre
rimborso spese generali al 15% ed oneri accessori come per legge,
con distrazione in favore dell'avv. ### e dell'avv. ### dei
compensi non riscossi e delle spese che dichiarano di avere
anticipato. Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione
dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 23 ed il ### i coniugi ### e ### hanno
convenuto innanzi al Tribunale di Napoli l'### di ### e l'###
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e
iure hereditatis conseguenti al decesso del figlio ### nato a Napoli
il ### ed ivi deceduto il ###, da imputare al ritardo con cui le
strutture convenute gli avevano diagnosticato un retinoblastoma
all'occhio destro determinando, in tal modo, la progressione della
malattia tumorale che conduceva a morte il paziente laddove una
diagnosi tempestiva e corretta avrebbe consentito una completa
guarigione nel 95% dei casi. Deducevano in particolare gli istanti
che, nonostante il piccolo fosse stato monitorato dalla nascita in
ambiente pediatrico per le sue condizioni cliniche e nonostante gli
esami strumentali praticatigli sin dal 04.02.2011, ben 4 diagnosi
errate erano state formulate e cioè: 1) coloboma della retina e del
nervo ottico; 2) persistenza del vitreo primario; 3) glioma del
nervo ottico; 4) sindrome di ### Solo dopo l'intervento di
enucleazione del bulbo oculare destro, eseguito presso l'### di
### dell'A.O.U. ### su diagnosi di “sospetto glioma del nervo
ottico”, ed in particolare dopo l'esame istologico del 02.07.2012,
quando non vi era più nulla da fare perché il tumore era ormai
metastatizzato, si era infatti pervenuti alla corretta diagnosi di
retinoblastoma. Alla grave responsabilità dei sanitari
dell'A.O.R.N. ### per non aver capito che si trattava di
retinoblastoma già alla luce dell'esame obiettivo, degli
inequivocabili sintomi mostrati dal bambino e degli esami
strumentali effettuati nell'arco di due anni, si aggiungeva poi la
responsabilità per non aver potuto eseguire al piccolo dei semplici
esami ecografici, perché le strumentazioni in dotazione alla
struttura non erano funzionanti, costringendo il paziente ad
eseguirli presso l'A.O.U. ### con ulteriore ritardo diagnostico. Le
responsabilità dell'A.O.U. ### oltre che nella difettosa tenuta
della cartella clinica relativa ai ricoveri del 15.11.2011 e del
18.06.2011, si risolvevano poi nell'aver reso diagnosi sbagliate, a
dispetto delle ecografie eseguite e dei risultati dei precedenti esami
strumentali in loro possesso. Più in dettaglio il succedersi degli
eventi veniva così descritto in citazione: a) in data ###, presso la
### di ### di Napoli, nasceva il figlio ### che, intubato e
ventilato meccanicamente, veniva trasportato presso il reparto di
terapia intensiva neonatale del P.O. S.S. ### da cui veniva
dimesso l'01.09.2010; b) in data ### il piccolo veniva sottoposto
a visita oculistica presso l'### con diagnosi di “coloboma del disco
ottico e della corioretina”, all'esito della quale si consigliava esame
PEV (n.d.r. esame non invasivo che misura la risposta elettrica del
cervello agli stimoli visivi attraverso segnali luminosi) eseguito,
con esito dubbio, il ###; c) in data ###, nel corso di un ordinario
controllo neurologico presso l'### veniva riscontrato “strabismo
convergente” e in data ###, durante altro analogo controllo
neurologico, una “cataratta in occhio destro e strabismo” in
presenza di leucocoria (n.d.r. riflesso pupillare bianco visibile a
occhio nudo che può essere spia di gravi patologie quali il
retinoblastoma); d) in data ### il piccolo veniva ricoverato presso
la ### dell'### con riscontro, all'esame obiettivo, di “esotropia”
(n.d.r. strabismo convergente) e “nistagmo” (n.d.r. disturbo
caratterizzato da movimenti involontari, ritmici e ripetitivi degli
occhi) e rilevazione, al fondo oculare, di un “esteso distacco di
retina in tutti i settori”; e) il giorno successivo, ossia il ###,
venivano eseguite una TAC orbitale, il cui referto recita “a dx il
globo oculare appare diffusamente iperteso a livello vitrale con
piccole calcificazioni lineari nel settore
temporale…Sostanzialmente regolare il nervo ottico” e una RMN
che evidenziava una “formazione endobulbare destra a margini
festonati…”; f) in data ### il piccolo ### veniva dimesso con
indicazione ad eseguire una ecografia oculare in quanto l'ecografo
in dotazione della struttura non era funzionante; g) in data ### e
in data ### il bambino veniva ricoverato in day hospital presso
l'### con esecuzione della ecografia oculare soltanto in data
###, il cui esito refertava: “un quadro ecografico compatibile con
la presenza di un distacco di retina globoso associato a persistenza
di vitreo primario. Utile ripetere esame eco il ###”; h) al
successivo controllo del 20.02.2012 presso il ### veniva
riscontrato “O.D. distacco di retina totale. Tono oculare ++.
Buftalmo (n.d.r. ingrossamento del bulbo oculare). Utile esame
ecografico di controllo (anche O.S.) come da prescrizione del
Policlinico” con prescrizione di collirio ipotonizzante; i) in data ###
i sanitari dell'### riscontravano “OD glaucoma secondario
(distacco di retina)” e consigliavano ricovero di P.S. per praticare
una ### eseguita l'11.05.2012, a seguito della quale il paziente
veniva dimesso con terapia domiciliare, per ridurre il tono oculare,
in attesa di eseguire nuovo esame ecografico prenotato presso
l'A.O.U. ### secondo per il ###; l) al successivo controllo del
28.05.2012 veniva annotato in cartella che “Per le condizioni
generali del piccolo non è stato possibile praticare l'esame
ecografico in narcosi prenotato presso la ### dell'### II” e
veniva fissato nuovo controllo dopo l'esecuzione dello stesso
rinnovando la medesima terapia domiciliare; m) in data ### il
piccolo ### veniva ricoverato presso l'### ed il ### veniva
eseguita l'ecografia oculare così refertata: “O. Dx distacco di retina
globoso e totale con emorragie intravitreali, massive e
proliferazione vitreoretinica di grado elevato. Il nervo ottico appare
di diametro aumentato con aumento del liquido, aumento del
diametro del peduncolo ottico vascolare; tale ultimo dato può
essere compatibile con patologia tipo glioma”; n) il ### veniva
proposta “enucleazione del bulbo destro con innesto dermoplastico
in cavità”; o) in data ### veniva posta la diagnosi di “sospetta
malattia di Norrie” (n.d.r. rara patologia genetica che causa cecità
congenita) e il ### il paziente veniva operato e dimesso in data
### in attesa dell'esito dell'esame istologico; p) l'esame istologico
accertava che il piccolo paziente era affetto da retinoplastoma; q)
seguiva, in data ###, altro ricovero presso il ### con
sottoposizione del paziente ad altro intervento per verificare
l'eventuale invasione extra bulbare del tumore, purtroppo
confermata; r) in data ### il paziente veniva ricoverato presso la
UOC di ### dell'### di ### con diagnosi di “### O.D.
enucleato. ### S.N.C. e ossee”; s) da tale centro specializzato il
bambino veniva dimesso in data ### scrivendo nella lettera di
dimissioni:“…La sopravvivenza da ### tumore maligno della
retina …viene stimata, nei paesi con sistemi sanitaria avanzati, in
circa il 95% dei casi. La terapia…comporta il ricorso
all'enucleazione la cui effettuazione, per non mettere a rischio la
vita del bambino affetto, deve comunque avvenire prima della
fuoriuscita del tumore dall'ambito bulbare. Nel caso di ### il
ritardo diagnostico e della enucleazione è verosimilmente
all'origine della evoluzione clinica sfavorevole della malattia
neoplastica. Le condizioni cliniche attuali (coma GCS 6) e le
indagini eseguite dimostrano una grave progressione sistemica del
retinoblastoma (cavità orbitaria, S.N.C., parete ossea della teca
cranica), tale da non consentire una prevedibile efficacia di un
trattamento di salvataggio…Il limite maggiore dell'efficacia dei
trattamenti è rappresentato dalla localizzazione ### che,
purtroppo, si riscontra nel bambino. Nella nostra esperienza uno
schema di chemioterapia a più citostatici…può essere ipotizzato
come estremo tentativo di trattamento … pur se nello stato clinico
di ### può essere inteso o può realmente costituire un
accanimento terapeutico…”; t) il giorno successivo sopravveniva il
decesso del bimbo.
§§§§§§ L'### costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della
domanda negando ogni sua responsabilità sia perché gli
accertamenti eseguiti presso la propria struttura non consentivano
di pervenire ad una diagnosi di retinoblastoma e sia perché i
genitori del piccolo ### avevano ritardato i controlli periodici e gli
esami strumentali da eseguire altrove. Anche l'### ha resistito
alla domanda deducendo che ### sin dalla nascita, era stato
seguito e visitato presso l'ospedale pediatrico ### - ### e che i
due accessi presso la propria struttura erano stati occasionati solo
dalla necessità di eseguire esami ecografici oculari non praticabili
presso il nosocomio dove era in cura il bambino.
§§§§§§ La causa, assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
ed espletata c.t.u. medico-legale, è stata decisa con sentenza
pubblicata il ### e notificata il giorno successivo la quale ha
accolto la domanda condannando l'A.O.R.N. ### e l'A.O.U. ###
al pagamento di € 350.000,00 oltre interessi in favore di ciascuno
dei genitori del minore deceduto, a titolo di risarcimento del danno
da perdita del rapporto parentale, nonché al pagamento di €
74.175,00 quale danno biologico terminale subito dal figlio ### e
trasmesso loro iure hereditatis. Il tribunale ha, inoltre, condannato
le due ### ospedaliere al pagamento delle spese di lite, liquidate
in € 27.804,00 per compensi oltre € 550,00 per esborsi e accessori
di legge, nonché al pagamento delle spese di c.t.u. Detta
decisione è stata adottata sulla scorta della seguente motivazione:
“… Nel merito, la domanda va accolta per le ragioni che seguono.
Parte attrice si duole della inadeguatezza della prestazione
sanitaria resa dai sanitari delle due strutture in occasione delle
visite specialistiche e dei ricoveri ospedalieri del figlio minore ###
avvenuti dal 24.02.2011 al 28.06.2012 allorquando, alla età di
quasi due anni, riceveva, soltanto a ridosso dell'intervento di
enucleazione del bulbo oculare destro, la diagnosi di
“retinoblastoma” (…). In particolare, nel caso in esame,
l'inadempimento qualificato, imputabile alle predette strutture,
consisterebbe in un ritardo nella diagnosi di “retinoblastoma”
all'occhio destro, che, se tempestivamente e correttamente posta,
avrebbe garantito la guarigione del paziente, a seguito dei
necessari trattamenti sanitari, nel 95% dei casi. Tale condotta
avrebbe comportato il progredire della malattia che conduceva
inevitabilmente al decesso del piccolo ### Ebbene, sulla base
della ricostruzione dei fatti di causa effettuata in sede peritale dal
c.t.u. dott. ### dalle cartelle cliniche in atti emerge che “La
diagnosi di ### veniva purtroppo effettuata solo il 2 luglio del
2012, a seguito dell'esame istologico effettuato sul globo oculare
enucleato (a soli 26 giorni dal decesso avvenuto il 28 luglio del
2012). ### chirurgico e la diagnosi erano tardivi, in quanto il
tumore aveva già invaso la cavità orbitaria, il nervo ottico, le
meningi, le teca cranica e il sistema nervoso centrale (metastasi
plurifocali). Una diagnosi corretta, avvenuta nei tempi in cui era
possibile farla, anche in presenza di una istologia aggressiva con
cellule poco differenziate, con altissima probabilità avrebbe evitato
la morte del bambino. La stessa enucleazione del globo oculare,
comunque tardiva, venne effettuata senza neanche una diagnosi
di probabile retinoblastoma, ma solo per un sospetto glioma del
nervo ottico. La diagnosi fu solo istologica, ma non
clinicostrumentale, così come doveva avvenire… ###arco
temporale tra il ### e il ### ben otto visite oculistiche e due
ricoveri all'### e due ricoveri ed altrettante ecografie oculari in
narcosi al ### non furono sufficienti a pervenire alla diagnosi
corretta. Eppure sussistevano tutti i presupposti per una diagnosi
precoce del retinoblastoma, essendo il bambino, per le
conseguenze soprattutto neurologiche dell'asfissia perinatale,
costantemente monitorato in ambiente pediatrico e specialistico
per le patologie neurologiche presentate sin dalla nascita. Il
tumore era probabilmente già presente in occasione delle prime
due visite oculistiche effettuate presso il ### in data ### e in
data ###, allorché fu presumibilmente identificato come ### del
disco ottico e della ### Se da un lato tale diagnosi poteva essere
plausibile considerata l'anamnesi patologica del paziente, la
successiva evoluzione clinica imponeva una rivalutazione critica
della diagnosi. Tale diagnosi avrebbe dovuto infatti essere posta in
discussione già dopo pochi mesi, e precisamente il ###, allorché
comparve uno strabismo convergente (precedentemente non
presente in associazione con il coloboma). ### visite oculistiche,
del ### prima e del ### poi, considerata l'incertezza diagnostica,
sarebbe stato necessario acquisire immagini fotografiche in modo
da poter rivalutare l'orientamento diagnostico e controllare
l'evoluzione della patologia oculare. Ciò non fu fatto in nessuno dei
due nosocomi. Dopo la visita oculistica e la PEV del 4.4.2011 il
piccolo venne indirizzato dagli oculisti del ### verso un
approfondimento esclusivo di tipo neurologico. Tanto è vero che,
a distanza di 2 mesi (il ###), veniva aperta la cartella clinica (###
n. 1139) presso l'### per il ###up dei ### a rischio ###
sempre presso l'### pediatrico ### dei sanitari del ### fu
pertanto riversata in questa fase esclusivamente sugli esiti
neurologici della asfissia neonatale e/o su una eventuale presenza
di disturbi congeniti su base genetica (vedi consiglio dell'oculista
dr. ### a consulenza genetica prima, ed a TC cranio e visita
neurologica, poi). Il controllo a 3-4 mesi oculistico e dei ### fu
richiesto ma in effetti non praticato, nonostante si avesse la piena
disponibilità del paziente che frequentava l'### dei ### a rischio
### dello stesso Ospedale”. Sulla presenza di “pupilla bianca”,
segnalata ai sanitari del ### dai genitori del paziente in occasione
della visita del 11.10.2011, il c.t.u procede all'analisi tecnica del
sintomo, specificando che: “### dell'### destro era il segno
clinico conclamato della presenza del ### Si specifica che il
termine “Leucocoria” si riferisce ad una condizione patologica
dell'occhio in cui la pupilla appare ricoperta di un riflesso bianco
visibile a occhio nudo, più o meno esteso. La leucocoria del ###
è dovuta alla localizzazione tumorale in sede papillo-maculare e/o
alla sporgenza nel vitreo della massa tumorale. Il secondo segno
per frequenza del ### è lo strabismo, che può accompagnare o,
talvolta, precedere la leucocoria, e si realizza quando il tumore
occupa la zona maculare, con perdita della visione centrale. Nel
caso di ### lo strabismo convergente in effetti precedeva la
comparsa della leucocoria, essendo segnalato già a partire dalla
visita neurologica del 07.06.2011. I sanitari del ### avrebbero
già dovuto sospettare il ### per la comparsa di una leucocoria
monolaterale associata a uno strabismo convergente e quindi,
successivamente, alla comparsa di nistagmo…### la ### è
spesso il primo segno di ### il più frequente tumore oculare
maligno dell'infanzia, è molto importante “in primis” escludere
questa causa. Il quadro clinico obiettivo imponeva un
approfondimento diagnostico. Ed invece i sanitari del ###
nonostante la progressiva ed evolutiva malattia oculare,
rinviavano il bambino a controllo clinico addirittura nel maggio-
giugno del 2012, cioè a distanza di 7-8 mesi, non richiedendo
nessun altro esame e prescrivendo solamente fisioterapia penta-
settimanale per almeno 6 mesi…In associazione alla ### la
contemporanea presenza monolaterale di ### (### del ###, di
### (strabismo convergente), di ### di esteso ### imbutiforme
di ### di ### elevata, di riduzione della ### (così come emersi
dalle indagini strumentali eseguite il ###), dovevano già far
propendere quanto meno per un sospetto clinico di ### Ha
chiarito l'ausiliario del Giudice che la diagnosi di retinoblastoma
viene generalmente posta in modo chiaro e completo attraverso
l'esecuzione di un esame ### da eseguire in ### evidentemente
attesa la tenera età del paziente. Una volta effettuata la diagnosi,
l'ecografia oculare, che pure veniva richiesta dai sanitari del ###
doveva servire a completare la suddetta diagnosi non certo a
condurre l'iter diagnostico, peraltro in una fase in cui dagli esami
della Tac e della RMN già emergeva candidamente lo stadio del
tumore, ancora confinato all'interno del bulbo oculare. In
relazione poi alla condotta tenuta dai sanitari della ### di Napoli,
il c.t.u. consente, opportunamente, di valutare l'errore diagnostico
perpetrato anche dalla seconda struttura laddove, in data ###,
veniva effettuata la tanto richiesta ecografia, ma con referto
negligente, nella parte in cui ometteva di registrare la presenza
della massa tumorale (che aveva generato il distacco della retina).
Ha così concluso il consulente che: “nel novembre del 2011, in
occasione del ricovero del giorno 8.11.2011 in Day-Hospital presso
l'### e ### dell'### (### 2011060984) vi erano tutti i
presupposti per porre diagnosi di ### in una epoca in cui il tumore
era ancora confinato esclusivamente al globo oculare. Una corretta
diagnosi, possibile e doverosa, avrebbe pertanto consentito un
trattamento utile a salvare, con altissima probabilità, la vita del
bambino”. Ancora, nelle risposte alle osservazioni dei tecnici di
parte, l'ausiliario ribadisce: “### già rilevato nell'inadempienza a
carico del ### anche per gli oftalmologi del ### la diagnosi più
probabile di ### andava solo confermata da un rigoroso ### da
eseguire in ### con disegno del fundus ed acquisizione di
documentazione fotografica adeguata mediante fundus camera
digitale in modo da poter rivalutare l'orientamento diagnostico e
controllare l'evoluzione della patologia oculare”. Nei mesi
successivi, infatti, le condizioni cliniche generali e dell'occhio
destro del bambino continuavano rapidamente a peggiorare e,
nonostante ciò, a distanza di diversi mesi, in data ### venivano
ripetute TAC e visita oculistica, ma senza che i sanitari
formulassero la corretta diagnosi di retinoblastoma. Soltanto il
### i sanitari del ### si orientavano verso una diagnosi di ###
del ### in ogni caso ancora errata in quanto non in linea con i
dati anamnestici e clinici già in possesso dei sanitari. ### emerge
dalla documentazione sanitaria depositata dalla parte attrice, i
sanitari della AOU di ### interpellati quando ormai le condizioni
del paziente erano gravissime e irrimediabilmente compromesse,
scrivevano: “....la terapia, quando trattamenti conservativi non
sono giudicati fattibili o non sono accettati o non si dimostrano
efficaci, comporta il ricorso all'enucleazione, la cui effettuazione,
per non mettere a rischio la vita del bambino affetto, deve
comunque avvenire prima della fuoriuscita del tumore dall'ambito
bulbare. Nel caso di ### il ritardo diagnostico e della enucleazione
è verosimilmente all'origine della evoluzione clinica sfavorevole
della malattia neoplastica”. ### correttamente individuato dal
### appare sussistere il nesso eziologico tra il ritardo nel porre la
diagnosi e quindi i necessari trattamenti terapeutici e il decesso
del piccolo paziente. Ed invero, secondo il prevalente orientamento
giurisprudenziale, che questo Giudice ritiene di condividere, il
nesso causale fra il comportamento del medico (o della struttura
sanitaria) e il pregiudizio subito dal paziente è configurabile
qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si
ritenga che l'opera del medico (o della struttura), se correttamente
e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili
probabilità di evitare il danno verificatosi (cfr., in tal senso, Cass.
17 gennaio 2008, n. 867; Cass. 23 settembre 2004, n. 19133)...
### i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (ed
innanzi ampiamente richiamati) incombeva, dunque, alle strutture
sanitarie convenute l'onere di dimostrare l'inesistenza
dell'inadempimento, ovvero di aver reso correttamente e
tempestivamente la diagnosi giusta sul paziente, od in alternativa
la prova dell'inesistenza del rapporto di causalità fra
l'inadempimento ed il danno, per il sopraggiungere improvviso di
una complicanza, o di una inaspettata progressione della patologia
da cui era affetto il paziente (cfr., all'uopo, Cass. civ., SS. UU., 11
gennaio 2008, n. 577), sussistendo, al contrario e come sopra si è
detto, elementi probatori - offerti dalla difesa degli attori - valevoli
ad escludere tale preesistenza. In termini di quantificazione del
danno, si condivide la valutazione peritale del danno, con
l'identificazione di un periodo di ### pari a 6 mesi (180 giorni)...
Occorre procedere quindi alla liquidazione delle voci di danno
richieste dagli attori e risultate dimostrate in atti. La parte attrice
chiede innanzitutto il ristoro del danno subìto in proprio in termini
di danno non patrimoniale da perdita parentale riflesso per le
sofferenze e il totale sconvolgimento della vita familiare a seguito
del decesso del figlio minore. Ebbene, va innanzitutto premesso
che è consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in
ragione del quale il danno non patrimoniale da uccisione del
congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la
lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e come tale deve
essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento;
tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è
consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni
sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato
fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione
equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della
situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali
la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini
di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti e di ogni ulteriore
circostanza allegata (cfr. Cass. Sez. 3, 11/11/2003, n. 16946;
Cass. Sez. 3, 06/09/2012 n. 14931)... Nel caso di specie, si
ritiene di fare applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di
Milano per la liquidazione di tale tipo di danno, tabelle fatte proprie
anche da numerosi altri uffici giudiziari, i cui valori appaiono
corrispondere anche ad una valutazione secondo equità di tale
tipologia di danno non patrimoniale, nonché perfettamente
rispondenti alla tipologia delle lesioni ed all'età della vittima...In
particolare si fa riferimento all'ultima versione delle tabelle di ###
adottata nel corso dell'anno 2021, che nella liquidazione del danno
da perdita parentale considera diversi parametri, come la
sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la
convivenza con questi ultimi, la qualità ed intensità della relazione
affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona
perduta, l'età della vittima primaria e secondaria. Il danno non è
riconosciuto automaticamente (in re ipsa) ma il danneggiato deve
dimostrare il pregiudizio patito e spetta al giudice valutare se
riconoscere il ristoro (Cass. n. 25164/2020). Le tabelle indicano un
valore base che può subire una personalizzazione in aumento in
considerazione della peculiarità del caso concreto. Ad esempio, il
risarcimento spettante al genitore per la perdita di un figlio (o al
figlio per la morte del genitore) va da un minimo di 168.250,00
euro ad un massimo di 336.500,00 euro. Ebbene, in applicazione
dei suddetti criteri, compete a ciascun attore del presente giudizio,
quale genitore della vittima, peraltro morta in tenerissima età, e
dunque nella fase di massima esplicazione della empatia e
protezione del rapporto familiare, un risarcimento del danno non
patrimoniale nella misura complessiva di € 250.000,00. ###
valutazione equitativa dell'aumento personalizzato, fino a un max
del 50%, consentito dalle nuove ### di ### questo Giudice
ritiene di dover tenere nella giusta considerazione: la tenerissima
età della vittima, la giovane età dei genitori al momento del fatto,
la condotta assolutamente devota, presente e diligente tenuta dai
predetti in relazione alle esigenze terapeutiche, di controllo e di
sottoposizione del minore alle valutazioni dei sanitari, con un
affidamento completo alle competenze e indicazioni loro date,
finanche tentando il cd “viaggio della speranza”, allorquando
trasportavano il figlio minore a ### benché in condizioni ormai
disperate. Ciò suggerisce il riconoscimento di un aumento del
40%, per un totale di euro 350.000,00 per ciascun genitore per la
perdita parentale, in termini di danno iure proprio...”.
§§§§§§ Con atto notificato il ### ed iscritto a ruolo il ### l'###
ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa
Corte di riformarla, previa sospensione della sua efficacia
esecutiva, con accoglimento delle seguenti conclusioni: “… in via
principale, accertare e dichiarare che alcuna responsabilità è
ascrivibile all'operato dei sanitari della A.O.U. ### per tutte le
motivazioni svolte nel paragrafo “I”; per l'effetto, riformare
integralmente la sentenza gravata 8344/2021 resa dal Tribunale
di Napoli con revoca della statuizione di condanna; in via
subordinata, nella malaugurata ipotesi di conferma di una qualche
responsabilità in capo alla ### in accoglimento del secondo
motivo di gravame e per le motivazioni ivi meglio illustrate,
determinare una congrua riduzione degli importi oggetto di
condanna, e ciò anche come conseguenza della domandata
graduazione delle colpe rispetto all'operato della ### in via
ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'assoluta
erroneità della personalizzazione del danno operata dal Tribunale
di Napoli nella sentenza impugnata e, in accoglimento del terzo
motivo di gravame, riformare la sentenza n. 8344/2021 nella parte
in cui il primo Giudice ha riconosciuto una personalizzazione del
40%, e per l'effetto revocare in parte qua la detta statuizione; in
ogni caso condannare gli appellati alla restituzione delle somme
che costoro malauguratamente incassassero medio tempore e
prima della auspicanda modifica della sentenza di primo grado; in
ogni caso, con condanna alle spese e compensi del doppio grado
di giudizio oltre accessori di legge”. ### e ### costituitisi in
giudizio, hanno chiesto il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Anche l'A.O.R.N. ### si è costituita chiedendo il rigetto
dell'appello proposto dall'altra struttura sanitaria e l'accoglimento
del proprio previa riunione dei due giudizi. Con altro atto,
notificato in data lunedì 15.11.2021 ed iscritto a ruolo il ###,
anche l'A.O.R. ### ha infatti appellato tale sentenza chiedendo,
previa sospensione della sua efficacia esecutiva ed in riforma della
stessa, di accogliere le seguenti richieste: “in via principale,
dichiarare che nessuna responsabilità è ascrivibile alla A.O.R.N.
### alla stregua di quanto rilevato con i motivi n. 1 e n. 2 dell'atto
di appello; in via subordinata, laddove si dovesse ritenere
sussistente la responsabilità dell'A.O.R.N. ### voglia la Corte
determinare una congrua riduzione degli importi oggetto di
condanna, in ragione della maggiore incidenza causale dell'attività
svolta dalla A.O.U. ### e in ragione del concorso, nella causazione
del danno, del comportamento degli attori, alla stregua di quanto
rilevato con i motivi n. 3 e n. 4 dell'atto di appello; in via
ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare l'erroneità della
sentenza appellata nella parte in cui liquida il danno parentale e
nella parte in cui riconosce una personalizzazione del 40% come
da motivi n. 6 e n. 7 dell'atto di appello; con vittoria di spese e
compensi del doppio grado del giudizio”. Anche in questo giudizio
si sono costituiti, ### e ### nonché l'### chiedendo il rigetto
dell'appello avversario previa riunione dei due procedimenti. Con
le note di udienza del 16.09.2022 l'### non ha riproposto l'istanza
di inibitoria della provvisoria esecutorietà della sentenza,
dichiarando di aver nelle more provveduto al pagamento
dell'importo liquidato a suo carico dalla pronunzia gravata, con
riserva di chiederne la ripetizione in caso di esito vittorioso del
gravame, mentre l'### pur avendo provveduto al pagamento di
parte delle somme poste a suo carico dalla decisione impugnata,
ha insistito per la sospensiva rispetto al restante importo di €
329.256,82 che è stata rigettata. La causa, disposta la riunione
dei due appelli, è stata quindi rinviata per la precisazione delle
conclusioni fissando un'udienza poi sostituita dalla concessione di
un termine per il deposito telematico di note scritte ex art. 127-
ter c.p.c. il cui contenuto è stato trascritto in epigrafe. la
controversia è stata infine introitata in decisione con i termini di
cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali. §§§§§§
Con il primo motivo di appello l'### deduce che il tribunale ha
acriticamente aderito alle errate considerazioni medico legali
svolte dal c.t.u. il quale non ha correttamente valutato l'operato
dei sanitari dell'ateneo federiciano obliterando totalmente e
sottostimando delle circostanze di fatto dirimenti che, se
esattamente valorizzate, avrebbero certamente condotto a una
totale esclusione di colpa all'A.O.U. ### La c.t.u. risulterebbe
infatti contraddittoria il quanto il suo autore dapprima afferma che
i medici del ### - che avevano in cura il piccolo - disponevano di
tutti gli esami strumentali necessari per formulare una corretta
diagnosi, e che quindi l'ecografia da loro richiesta non era
indispensabile avendo una sensibilità d'indagine inferiore rispetto
alla TAC già praticata, per poi sostenere che l'errato referto
ecografico ha avuto una incidenza determinante nella evoluzione
clinica del piccolo paziente, avendo condizionato negativamente i
sanitari del ### Deduce ancora l'appellante di aver inutilmente
evidenziato, durante il primo grado di giudizio, che: a) il piccolo
paziente non era in cura presso la A.O.U. ### avendovi fatto
accesso solo in due isolati episodi, per eseguire due ecografie
oculari non praticabili presso il ### a causa di un guasto del
macchinario, con conseguente insussistenza, in capo ai propri
sanitari, dell'obbligo di formulare una diagnosi e individuare una
cura; b) i sanitari della A.O.U. ### non avevano a disposizione gli
esami clinici e strumentali pregressi, necessari per una sintesi
diagnostica, che rendevano non plausibile la diagnosi ecografica di
“distacco di retina globoso associato a persistenza di vitreo
primario”, mentre i medici del ### ben avrebbero potuto
formulare la diagnosi corretta, una volta venuti in possesso della
ecografia, aggiungendola alla documentazione già in loro
possesso; c) il caso presentava delle evidenti particolarità
diagnostiche riscontrate da ben sei specialisti in oftalmologia
operanti in due ### altamente specializzate. Risulta
documentalmente provato, prosegue l'appellante, che il piccolo
paziente ha fatto accesso all'A.O.U. ### solo in data ###, quando
veniva eseguito l'esame ecografico all'occhio destro, e poi in data
11 giugno 2012 per la ripetizione di un nuovo esame ecografico,
all'esito del quale i sanitari sottoponevano il bambino
all'enucleazione dell'occhio, in data 25 giugno 2012, prevenendo
con l'esame istologico alla diagnosi corretta di retinoblastoma. Il
c.t.u., deduce ancora l'A.O.U. ### ha correttamente affermato
che la diagnosi è il frutto di una “sintesi multidisciplinare” ma non
ha contestualmente considerato che, nel caso di specie, tale sintesi
multidisciplinare doveva realizzarsi tra i diversi sanitari del ###
che sono intervenuti nel percorso di cura e che disponevano di tutti
gli elementi clinici, strumentali ed anamnestici per porre la corretta
diagnosi non potendosi al contrario realizzare quella “visione
unitaria e collegiale del caso” tra i sanitari della ### i quali hanno
sempre avuto un ruolo solo di supporto rispetto alla prestazione
resa dal ### del ### - conclude l'appellante - eseguiva
diligentemente l'esame e non poneva la diagnosi e la terapia sia
perché non disponeva di tutti gli ulteriori elementi d'indagine sia
perché, in ogni caso, ciò non rientrava tra gli obblighi assunti con
la presa in carico del paziente, gestito da altro nosocomio ###
l'ecografista non formulava una diagnosi in termini di certezza,
bensì di mera compatibilità del quadro ecografico con una diagnosi
di distacco di retina, e al fine di meglio verificare l'evolversi della
situazione clinica, consigliava di ripetere l'esame a distanza di due
mesi. Tale controllo non veniva tuttavia effettuato e il bambino
faceva ritorno presso il ### solo in data 11 giugno 2012, ossia
ben otto mesi dopo il riscontro ecografico del novembre 2011.
§§§§§§ La doglianza è infondata in ogni sua articolazione. Non è
infatti vero che il c.t.u. ha obliterato e sottostimato delle
circostanze di fatto dirimenti, evidenziategli dai consulenti di parte,
che avrebbero potuto e dovuto indurlo ad escludere ogni
responsabilità dei sanitari dell'A.O.U ### Il c.t.u. ha infatti
analizzato tutti gli aspetti rilevanti del caso scrivendo quanto segue
nel proprio elaborato: “Il giorno 8.11.2011 il piccolo ### veniva
ricoverato in ### presso l'### e ### dell'### (cartella clinica
n. 2011060984) con diagnosi di ingresso di leucocoria in O. Dx.
### avevano piena informazione dei dati anamnestici del paziente
e degli esiti degli accertamenti precedenti; in particolare erano
conosciute, in quanto riportate in anamnesi, le “piccole
calcificazioni lineari a livello vitreale presenti nel settore
temporale”, attribuite erroneamente in cartella a esame ecografico
(e non alla ###. ### obiettivo questa volta, a differenza
dell'errore commesso al ### correttamente riscontrava un
cristallino “in sede e trasparente”. Pertanto la leucoria non poteva
derivare da una diagnosi di cataratta. Il ### l'### dell'O. Dx
veniva finalmente eseguita presso il ### con il seguente esito: “il
quadro ecografico è compatibile con la presenza di un distacco di
retina globoso associato a ### di ### Utile ripetere es.
ecografico il ###”. La diagnosi ecografica era errata sia
materialmente (non evidenziava la massa tumorale che ormai
aveva invaso buona parte del globo oculare e che era responsabile
dell'esteso distacco di retina), sia concettualmente (la diagnosi di
persistenza di ### era improponibile anche sulla sola base dei dati
amnestici). ### con vitreo iperplastico primitivo persistente è
infatti una rara forma congenita, presente appunto sin dalla
nascita (dato non presente nel caso in esame). ### affetto inoltre
è di solito più piccolo ### del controlaterale ed è associato a
cataratta (nel caso in esame vi era ### ed assenza di cataratta)…
Nel novembre del 2011, in occasione del ricovero del giorno
8.11.2011 in ### presso l'### e ### dell'### vi erano tutti i
presupposti per porre diagnosi di ### in un'epoca in cui il tumore
era ancora confinato esclusivamente al globo oculare. Una corretta
diagnosi, possibile e doverosa, avrebbe pertanto consentito un
trattamento utile a salvare, con altissima probabilità la vita del
bambino…### valutazione espressa dai sanitari dell'A.O.U. ###
determinava inoltre un condizionamento dei sanitari del ### una
volta che questi apprendevano l'esito dell'ecografia e l'allegavano
nella loro cartella clinica. ### di questo esame veniva
colpevolmente sopravvalutato dai sanitari del ### che non ne
rilevavano l'incongruità rispetto ai dati già acquisiti presso la
propria struttura e in contrasto con gli elementi emersi alla TC e
alla RMN ( pagg. 40-41 della c.t.u.). Nel rispondere ai rilievi critici
dei consulenti dell'A.O.U. ### l'ausiliare ha poi scritto: “E'
mancata la sintesi multidisciplinare del caso: ogni medico
intervenuto ha operato di proprio conto, senza tenere in
considerazione di quanto rilevato precedentemente dai colleghi
(sia dal punto di vista clinico, sia da quello strumentale), senza
tener conto dei dati anamnestici... Non solo i medici dell'A.O.U.
### non hanno collaborato con i colleghi del ### ma non vi è
stata alcuna sinergia di intenti tra l'ecografista e gli specialisti
oftalmologi della struttura universitaria... Se così non fosse, il
medico ecografista (medico non identificato) mai avrebbe
diagnosticato una “probabile persistenza di vitreo primario” alla
ecografia in narcosi effettuata presso la ### il ###. Il piccolo
### non era stato inviato al ### solo per effettuare una
ecografia. Il giorno 8.11.2011 il piccolo ### veniva ricoverato in
regime di ### presso l'### e ### dell'### affinché si
effettuasse una diagnosi a causa di una ### monolaterale ###
La presa in carico di un paziente presso una struttura specialistica
non può essere parziale, ossia limitata all'effettuazione di un
singolo esame. Le inesattezze metodologiche della ### emergono
sin dalla raccolta dei dati anamnestici. Le “piccole calcificazioni
lineari a livello vitreale presenti nel settore temporale” venivano
infatti attribuite erroneamente ad un esame ecografico, mentre
invece erano state rilevate all'esame TAC del 13.10.2011. Il fatto,
oltre a far trasparire superficialità di comportamento (il bambino
non aveva mai effettuato ecografie oculari, anzi era stato dirottato
al ### proprio per eseguire l'ecografia) non è di poco conto dal
punto di vista dell'interpretazione diagnostica in quanto, essendo
la metodica ecografica molto meno sensibile della TC riguardo la
evidenza di calcificazioni, nessun sospetto destava al medico
ecografista non aver rilevato calcificazioni nel corso dell'esame
ecografico del globo oculare. Ma se le calcificazioni intravitreali
erano state rilevate ad un esame molto più sensibile quale la ###
il medico non poteva non tenerne conto ad integrazione dell'esame
ecografico eseguito. Vi era inoltre la disponibilità dell'esame RMN
con mezzo di contrasto (nemmeno citato in anamnesi) in cui si era
rilevata “una formazione endo-bulbare destra a margini festonati
che circonda la sede dell'### giungendo fino alla faccia posteriore
del cristallino come da scollamento retinico con intenso c.e. in tal
sede”. Il tracciato ecografico non è presente nella cartella clinica
allegata agli atti, ma anche se fosse stato presente una rilettura
sarebbe stata ininfluente al nostro scopo. Infatti non si contesta la
valutazione morfologica “sic et simpliciter” effettuata
dall'ecografista, ma bensì l'indirizzo interpretativo diagnostico che
a questo quadro morfologico è stato dato...Pertanto, pur
convenendo che le calcificazioni non erano visibili all'ecografia e
che il quadro di “distacco di retina globoso” fosse obiettivamente
presente (così come in realtà era), non si può non tenere conto
che “piccole calcificazioni lineari a livello vitreale presenti nel
settore temporale” fossero state già rilevate da un esame che
lascia poco spazio a soggettività quale è l'esame ### metodica
strumentale molto più sensibile della ecografia a rilevare piccole
calcificazioni. Pertanto, in presenza di un bambino di 15 mesi di
vita, che presenta leucocoria monolaterale insorta da circa tre mesi
in associazione con strabismo convergente (non presente
precedentemente), che presenta un esteso ### ed imbutiforme
distacco di retina, che presenta ### (### del ### monolaterale,
che presenta un cristallino indenne e un ### regolare (riscontro
TC e ### ma ### monolaterale, in associazione al riscontro
strumentale di “globo oculare diffusamente iperteso a livello
vitreale con piccole calcificazioni lineari nel settore temporale” (alla
TC senza contrasto) e di “formazione endobulbare destra a margini
festonati che circonda la sede dell'### giungendo fino alla faccia
posteriore del cristallino come da scollamento retinico con intenso
c.e. in tal sede ###con m.d.c.), la diagnosi più probabile, sia dal
punto di vista clinico-morfologico, sia dal punto di vista statistico,
è proprio quella di Retinoblastoma… Tra le ipotesi diagnostiche che
potevano entrare in diagnosi differenziale con leucocoria e
retinoblasoma, oltre alla persistenza di ### figurano: ###
congenita; ### di retina; Retinopatia del ### (###; ### di
### di ### (### retinica). Abbiamo già detto che la diagnosi
di ### di ### era improponibile, innanzitutto per il dato
anamnestico. ### tale condizione, presente sin dalla nascita, si
associa il più delle volte a microftalmia. ### era improponibile
perché sia all'esame clinico, sia agli esami strumentali il cristallino
era sempre risultato indenne. Del Distacco di ### si è già
argomentato in risposta alle note della difesa dell'### La
Retinopatia del ### era una diagnosi altrettanto improbabile.
Innanzitutto il bambino, seppur sofferente di asfissia perinatale,
era nato a termine. ### tale patologia è quasi sempre bilaterale.
Le neo vascolarizzazioni, almeno nella fase iniziale, sono ben
visibili all'esame del fondo oculare, e pertanto sarebbero state
rilevate nel corso delle prime visite oculistiche effettuate al ###
mentre la leucocoria compare tardivamente nelle fasi più
avanzate. ### di ### è una rara malattia congenita
caratterizzata da uno sviluppo anormale dei vasi sanguigni dietro
la retina. All'inizio può effettivamente simulare un ### ma ha un
decorso lento, sicché in genere viene diagnosticata nel bambino
tra i 6 e gli 8 anni. ### di ### (### retinica) è un'altra
condizione estremamente rara su base genetica (legata al
cromosoma X) che quindi colpisce solo i maschi. Anche questa
ipotesi diagnostica era improponibile per il piccolo ### sia perché
la malattia di ### è presente sin dalla nascita, sia perché sono
colpiti entrambi gli occhi in quanto la patologia è bilaterale, sia
perché si associa a microftalmia. Tutte condizioni non presenti nel
caso in esame. Si ribadisce pertanto che la diagnosi di
retinoblastoma era quella più logica e probabile già nel novembre
del 2011, mentre tutte le altre ipotesi diagnostiche risultavano
contraddittorie, poco probabili o addirittura impossibili. La
diagnosi di ### poteva e doveva scaturire dalla corretta
integrazione di tutti i dati disponibili ed acquisibili (clinici ed
anamnestici, oftalmoscopici e della diagnostica per immagini). In
quel periodo la malattia era, con altissima probabilità, ancora
confinata al globo oculare in quanto non si era ancora diffusa al
nervo ottico. All'orbita e ai tessuti extraorbitari (TC e RMN
negative). Una diagnosi precoce di ### in questa fase avrebbe
salvato la vita del piccolo ### E' vero che l'### aveva consigliato
un successivo controllo a due mesi che il bambino non aveva
potuto praticare per complicanze intercorrenti, ma è altrettanto
vero che alla successiva ecografia del 18.06.2012, in presenza di
un quadro conclamato di sovvertimento strutturale del globo
oculare e con proliferazione vitreoretinica di grado elevato, si
prospettò la diagnosi di glioma del ### (mentre la più logica
interpretazione doveva essere quello del processo neoplastico
secondariamente esteso al ###. ### valutazione espressa dai
sanitari dell'A.O.U. ### nel corso del ricovero del novembre 2011
segnava irrimediabilmente ed irreversibilmente la sorte del piccolo
### in quanto "cristallizzava" la convinzione in tutti i sanitari
successivamente intervenuti che trattavasi di patologia
degenerativa e non già di patologia tumorale. È da questi fatti, e
dal peso che ha avuto nella vicenda l'autorevole giudizio della
struttura universitaria, che ne deriva il giudizio di responsabilità e
la convinzione che la responsabilità dell'A.O.U. ### non può
essere inferiore a quella dell'### Si puntualizza infine che il
piccolo ### era certamente un bambino fragile, affetto da esiti
neurologici per asfissia perinatale, da epilessia e da vari episodi
flogistici delle vie aeree superiori, ma era nato a termine con un
peso alla nascita di 2980 gr. e un indice di ### di 7 (nei limiti
della norma). ### non aveva alcuna alterazione di carattere
genetico...(cfr. così alle pagg. da 54 a 60 della consulenza d'ufficio.
§§§§§§ ###.O.R.N. ### con i due primi motivi del gravame
proposto, deduce a sua volta che la motivazione con cui il tribunale
ha accertato la propria responsabilità sarebbe errata perché
fondata integralmente sulle conclusioni del c.t.u. che sono frutto
di valutazioni medico-scientifiche non corrette formulate senza
tener in nessun conto le osservazioni del tecnico di parte dell'###
In particolare il consulente d'ufficio avrebbe dovuto riconoscere un
ruolo determinante, nell'evoluzione negativa del caso clinico, ai
ritardi nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici ascrivibili ora
alle condizioni cliniche generali del piccolo paziente, ora alla
inosservanza dei genitori delle ripetute raccomandazioni dei
sanitari della A.O.R.N. ### Prosegue l'appellante affermando, in
palese contrasto con quanto si è appena evidenziato esaminando
il primo motivo di gravame dell'A.O.U. ### che il c.t.u. ha
compiuto la sua valutazione senza considerare il quadro clinico del
paziente e le diverse ipotesi diagnostiche che si prospettavano. La
diagnosi di retinoblastoma sarebbe infatti risultata possibile solo a
seguito dell'esame istologico effettuato il ###, dopo l'intervento
chirurgico di enucleazione dell'occhio destro eseguito presso la
A.O.U ### Il Tribunale avrebbe pertanto dovuto (previa
rinnovazione della C.T.U. o richiesta di chiarimenti al consulente)
concludere nel senso della assenza di responsabilità dei sanitari
del ### essendo estremamente difficile (se non impossibile)
giungere nell'ottobre 2011 ad una diagnosi di retinoblastoma.
in occasione della visita del 11.10.2011. ### dell'### destro era
il segno clinico conclamato della presenza del ### Si specifica che
il termine “Leucocoria” si riferisce ad una condizione patologica
dell'occhio in cui la pupilla appare ricoperta di un riflesso bianco
visibile a occhio nudo, più o meno esteso. La leucocoria del ###
è dovuta alla localizzazione tumorale in sede papillo-maculare e/o
alla sporgenza nel vitreo della massa tumorale. Il secondo segno
per frequenza del ### è lo strabismo, che può accompagnare o,
talvolta, precedere la leucocoria, e si realizza quando il tumore
occupa la zona maculare, con perdita della visione centrale. Nel
caso di ### lo strabismo convergente in effetti precedeva la
comparsa della leucocoria, essendo segnalato già a partire dalla
visita neurologica del 07.06.2011. I sanitari del ### avrebbero
già dovuto sospettare il ### per la comparsa di una leucocoria
monolaterale associata a uno strabismo convergente e quindi
successivamente alla comparsa di nistagmo. Era necessario inviare
il bambino ad un approfondimento oculistico ###, mentre invece
effettuavano una diagnosi, frettolosa e palesemente errata, di
### in ###. I sanitari del ### nonostante la progressiva ed
evolutiva malattia oculare, rinviavano il bambino a controllo clinico
addirittura nel maggio-giugno del 2012, cioè a distanza di 7-8
mesi, non richiedendo nessun altro esame e prescrivendo
solamente fisioterapia penta settimanale per almeno 6 mesi. I
genitori erano pertanto costretti a rivolgersi (11.10.2011) ad un
oculista privato, il dr. ### il quale correttamente non confermava
la diagnosi di ### (in effetti il cristallino era del tutto indenne) e
sospettava, quale causa della leucocoria, la presenza di tessuto
eteroplastico nel globo oculare (fibroplasia?) da definire comunque
in un reparto di oftalmologia pediatrica con visita oculistica ed
ecografia oculare effettuate in narcosi (così come era doveroso
fare). Il giorno successivo, 12.10.2011, i genitori riuscivano ad
ottenere il ricovero presso la struttura complessa di ###
dell'ospedale ### (C.C. 405/2011) con diagnosi di ingresso : ###
O.D. Da questo ricovero ci si aspettava una diagnosi attendibile
della patologia responsabile della “pupilla bianca” del piccolo ###
e cioè, nel caso in esame, si doveva individuare il ### durante il
ricovero si evidenziava una profonda evoluzione della patologia
oculare all'occhio destro, con segni mai rilevati in precedenza
dall'oculista che pure aveva già visitato il bambino: ### dell'O.D.
(strabismo convergente); ### dell'O.D. diminuita di profondità.
### dell'O.D. si rilevava (reperto mai riscontrato, neppure in
forma di distacco parziale o iniziale) un esteso ### di ### in tutti
i settori (distacco ad imbuto). All'esame obiettivo la ### veniva
registrata (semplice errore di trascrizione?) nel campo di
competenza delle patologie del ### la ### è spesso il primo
segno di ### il più frequente tumore oculare maligno dell'infanzia,
è molto importante “in primis” escludere questa causa. Il quadro
clinico obiettivo imponeva un approfondimento diagnostico.
Correttamente durante il ricovero venivano richiesti RMN e ###
(con particolare dell'### ed una ### Il sospetto fondato di un
processo eteroplastico avrebbe dovuto consigliare l'utilizzo del
mezzo di contrasto anche nella ### Ciononostante, la ###
evidenziava una “### endo-bulbare destra a margini festonati che
circonda la sede dell'### giungendo fino alla faccia posteriore del
cristallino come da scollamento retinico con intenso c.e. in tal sede.
### coloboma della testa del ###..”; la TAC evidenziava “...a
destra il globo oculare appare diffusamente iperintenso a livello
vitreale con piccole calcificazioni lineari nel settore temporale.
Modesta riduzione di ampiezza della camera anteriore con buona
rappresentazione del cristallino…”. Vi erano pertanto descritti i
segni suggestivi della presenza di un processo eteroplastico nel
corpo vitreo che si accompagnava ad un distacco retinico esteso e
globale ###. Nel corso della narcosi per gli esami strumentali
venivano inoltre misurati i diametri corneali e la ### e si
dimostrava una dilatazione del diametro corneale a destra e un
netto aumento della pressione ### sempre e solo in sede
###associazione alla ### la contemporanea presenza
monolaterale di ### (### del ###, di ### (strabismo
convergente), di ### di esteso ### imbutiforme di ### di ###
elevata, di riduzione della ### dovevano già far propendere
quanto meno per un sospetto clinico di ### dei dati strumentali
restituiti dalla diagnostica per immagini (presenza di formazione
endobulbare estesa dalla ### alla faccia posteriore del ### con
intenso c.e. a livello retinico alla ### corpo ### iperintenso con
calcificazioni lineari alla TC), in associazione ai suddetti segni clinici
e ai dati anamnestici, dovevano già permettere la diagnosi della
patologia tumorale. Era sufficiente integrare correttamente tutti
i suddetti dati (clinici ed anamnestici, oftalmoscopici e della
diagnostica per immagini) per pervenire ad una diagnosi precoce
di ### di altissima probabilità…### la disponibilità di tutti questi
dati, tutti tra loro concordanti, e suggestivi della presenza del ###
la diagnosi non veniva formulata nemmeno per sospetto (imperizia
e imprudenza). Mancava l'esame ecografico al completamento
dell'iter diagnostico strumentale. In effetti l'### (### bulbare e
orbitaria A-B scan) può tornare utile per supportare la diagnosi
effettuata con un esame oftalmologico completo, ma risulta
soprattutto utile per stadiare il tumore, cioè per valutare
l'estensione intra ed extra-globulare del tumore. Nel caso
specifico, in cui erano disponibili i dati della TAC e della ###
l'esame ecografico risultava non indispensabile né per quanto
riguardava la diagnosi, né per quanto riguardava la valutazione
dell'estensione tumorale. Infatti, sebbene con l'ecografia sia
possibile identificare le calcificazioni intra-globulari (segno
strettamente associato al tumore), la sensibilità in tal senso è di
gran lunga inferiore rispetto alla TC. Ed in effetti solo alla TC
erano visibili “…piccole calcificazioni lineari nel settore temporale
del ###..”. La RM eseguita con mezzo di contrasto integra la TC
e presenta la migliore sensibilità per rilevare un coinvolgimento
anche lieve del ### oltre ad essere in grado di dimostrare
l'estensione extra oculare del tumore, cioè il coinvolgimento
dell'encefalo, dello spazio subaracnoidale e dell'orbita. È
ampiamente dimostrato che In quella fase il tumore era ancora
esclusivamente confinato al globo oculare, in quanto nessun segno
di infiltrazione del nervo ottico, dell'orbita e dei tessuti extra
orbitari era presente alla TC e alla ### Se la diagnosi fosse stata
correttamente effettuata, così come era possibile e doveroso fare,
in occasione del ricovero del 12.10.2011 presso la struttura
complessa di ### dell'ospedale ### ( 405/2011), con altissima
probabilità il bambino non sarebbe morto a causa del
retinoblastoma. L'### riteneva indispensabile l'### per definire
la diagnosi, anzi per “escludere” il ### era possibile che un esame
ecografico, con tutti i limiti che la stessa tecnica presenta,
nonostante l'abilità tecnica del suo esecutore, avrebbe potuto, da
solo, escludere il ### cioè sconfessare tutti i dati clinici,
anamnestici e strumentali già disponibili e che univocamente erano
suggestivi della presenza della patologia tumorale? Ma purtroppo
è avvenuto proprio questo…L'### non aveva in dotazione un
ecografo oculare funzionante. È inammissibile che un ### di ###
non disponga di una strumentazione così semplice ed
indispensabile… È inaccettabile che il paziente veniva dimesso il
### con diagnosi di “### di ### e ### in O.DX. in fase di
accertamento, in attesa del completamento delle indagini (###”
e non con la diagnosi di Retinoblastoma… E se l'### riteneva
indispensabile l'effettuazione della ### per confermare (?!)
l'assenza di patologia neoplastica, doveva allora direttamente
contattare un'altra struttura ed inviare subìto il paziente ad
effettuare l'esame. Non era possibile richiedere ai genitori
semplicemente di effettuare l'esame, e scaricare su di essi la
responsabilità per una manifesta inefficienza dell'ospedale, tanto
più che era necessaria una struttura ospedaliera per effettuare
l'esame in narcosi. ### dell'### all'### ritardava di circa un
mese l'effettuazione della ### E non certo per colpa dei genitori.
In effetti già il 24 ottobre, cioè dopo appena dieci giorni, i genitori
avevano ricoverato in day-hospital il bambino presso l'### di
### di ### e ### dell'### ma non si era potuto procedere per
le precarie condizioni di salute del piccolo. Questo è dimostrato
dalla prima pagina della cartella clinica n. 2011060984 della ###
di ### e ### dell'### dove si riporta il giorno e l'ora del ###
(24.10.2011, ore 9:05). ### cartella clinica dell'### (C.C.
405/2011) venivano intanto riportate annotazioni in data ###:
“Non avendo ricevuto alcune notizie dai genitori del piccolo relative
agli accertamenti richiesti si contattano telefonicamente. La madre
riferisce che il piccolo non ha ancora effettuato le indagini richieste
a causa delle precarie condizioni generali che ne impediscono la
narcosi. Si rinnova alla madre la raccomandazione ad eseguire
l'ecografia oculare con urgenza per la gravità dei nostri sospetti
diagnostici e delle ripercussioni, anche generali, che una eventuale
patologia neoplastica dell'occhio potrebbe avere”. Tale
annotazione in cartella clinica non lenisce le responsabilità della
struttura complessa di ### dell'ospedale ### anzi la rimarca in
quanto dimostra che si aveva la piena consapevolezza di aver
dimesso senza diagnosi un piccolo paziente affetto da neoplasia…
Né può convincere il discorso secondo cui non si provvedeva alla
enucleazione dell'occhio colpito per preservare la funzione visiva
del bambino, in quanto in ogni caso un distacco di retina così
esteso e non trattato avrebbe comunque condotto alla completa
perdita funzionale di quell'occhio”.
§§§§§§ Con il suo secondo motivo di gravame anche l'A.O.U. ###
propone le stesse argomentazioni dell'### già ampiamente
sconfessate dai passaggi della consulenza tecnica d'ufficio appena
riportati, secondo cui la condotta tenuta dai genitori del minore
avrebbe inciso sul nesso causale, interrompendolo del tutto, o
comunque limitato l'incidenza causale della condotta colposa dei
sanitari dell'ateneo federiciano venendo in rilievo come concorso
del fatto colposo del creditore ex art. 1227, Si denunzia, inoltre,
l'erroneità della sentenza per aver “totalmente omesso di compiere
qualunque graduazione delle colpe tra le due ### convenute”
soggiungendo che, con la propria comparsa di risposta in primo
grado, l'A.O.U. ### ha formulato una “esplicita domanda” in tal
senso su cui il tribunale ha mancato di provvedere. Muovendo da
tale assunto si chiede a questa Corte di riformare la sentenza
impugnata: “nella parte in cui riconosce equa responsabilità tra la
A.O.U. e il Santobono” senza tener conto di circostanze che, se
valorizzate, mai avrebbero consentito di ripartire le colpe al 50%,
dal momento che il piccolo ### è stato osservato dal personale
del ### in due sole occasioni, e “senza nemmeno premurarsi di
ritrascrivere gli stralci della CTU ove l'ausiliare (a pagina 63)
deduce che le colpe andrebbero equamente divise tra i due
nosocomi”.
§§§§§§ ### con il suo terzo motivo di gravame, fa l'A.O.R.N. ###
lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha
individuato nel 50% la propria responsabilità. Ciò in quanto, come
sopra rappresentato, l'errore diagnostico dei sanitari della ###
avrebbe assunto un ruolo determinante “depistando” i sanitari del
### in tutto il periodo successivo all'8.11.2011, giorno dell'esame
ecografico presso la struttura della ### §§§§§§ ### tale
doglianze non hanno pregio. ###.O.U ### nel costituirsi nel
giudizio di primo grado, contrariamente a quanto si deduce in
questa sede ###ha infatti proposto alcuna domanda di
accertamento della percentuale di responsabilità propria e
dell'A.O.R.N. ### - ### quanto all'evento dannoso occorso al
piccolo ### (limitandosi a negare la sua responsabilità - con
conseguente rigetto della domanda nei propri confronti - e
chiedendo, in subordine, una riduzione del risarcimento
domandato in citazione) né una tale domanda risulta essere stata
proposta dall'altra convenuta. Del tutto correttamente il tribunale
non ha dunque graduato le responsabilità delle due strutture
sanitarie, limitandosi a pronunziare la loro condanna solidale al
risarcimento, né è censurabile la scelta di non riportare in sentenza
i passi della c.t.u. con cui l'ausiliare ha lucidamente esposto le
ragioni per cui la responsabilità delle due strutture sanitarie è da
considerare paritaria. Per concorde giurisprudenza di legittimità,
infatti, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della
responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone
il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi
sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha
esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto
l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso. Ne
consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a
negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente,
neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di
responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto
dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri
convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello,
è inammissibile in quanto nuova (cfr. ex multis cass. 13063/2025,
n. 5475/2023, n. 19492/2007 e n. 3803/2004) §§§§§§ Con il suo
terzo ed ultimo motivo di gravame l'A.O.U. ### lamenta
l'arbitraria personalizzazione del danno non patrimoniale da
perdita del rapporto parentale nella misura del 40% deducendo
che la motivazione fornita sul punto dal tribunale è di mero stile
fondandosi su elementi e circostanze già considerate per muoversi
all'interno della cd. “forbice” prevista dalle tabelle di liquidazione
del danno all'epoca redatte dal Tribunale di ### Ciò in quanto l'età
della vittima, l'età dei genitori, l'intensità del rapporto, etc.
venivano valutate due volte dal Tribunale di Napoli: una prima
volta quando, nell'oscillazione tra il minimo di € 168.000,00 ed il
massimo di € 336.000,00 fissati dal tribunale ambrosiano, si
individuava come congrua la somma di € 250.000,00 per ciascun
genitore ed una seconda volta quando, nel procedere alla
personalizzazione, si riconosceva un aumento del 40% dell'importo
liquidato riconoscendo ad ogni genitore la somma di € 350.000,00.
Sarebbe stato perciò fatto cattivo governo dei principi giuridici in
tema di personalizzazione del danno espressi dalla Suprema Corte
la quale, con orientamento costante ribadito anche dalla pronunzia
n. 28988/2019, ha affermato che la misura “standard” del
risarcimento prevista dal criterio equitativo uniforme adottato
negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice,
con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di
conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente
allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze
ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti
da persone della stessa età non giustificano alcuna
“personalizzazione” in aumento.
§§§§§§ ### l'A.O.R.N. ### con i suoi due ultimi due motivi di
gravame, appunta la propria attenzione sull'aspetto liquidativo
deducendo che il tribunale, pur muovendo dal corretto assunto che
il danno da perdita del rapporto parentale non è presunto, dovendo
essere allegato e provato da chi ne chiede il risarcimento, lo ha poi
riconosciuto senza che gli attori abbiano fornito anche solo un
principio di prova circa il pregiudizio sofferto, essendosi gli stessi
limitati a chiedere il risarcimento in base dell'applicazione dei
parametri delle tabelle di ### così trasformandolo in un danno in
re ipsa. Il Tribunale ha poi non solo liquidato il danno parentale
in via presuntiva ma lo ha anche “personalizzato” riconoscendo un
aumento del 40% della somma sulla base di argomentazioni
generiche del tutto inidonee a giustificarne l'incremento.
§§§§§§ ### tali censure, suscettibili di esame unitario, non
meritano condivisione. La Suprema Corte, per quanto concerne la
prova del danno in esame, ha infatti ribadito in più occasioni che
la morte di una persona appartenente alla cd. “famiglia nucleare”
fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una sofferenza morale in
capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla
rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno
essere valutate solo ai fini del quantum debeatur). In tal caso
grava infatti sul convenuto l'onere non assolto di provare che la
vittima ed il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che,
di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi
non patrimoniali di sorta al secondo essendo la sussistenza di
effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il congiunto
assistita da una presunzione iuris tantum, fondata sulla comune
appartenenza al medesimo “nucleo familiare minimo” (cfr. ex
multis cass. n. 3767/2018, n. 9010/2022 e n. 22397/2022).
Quanto poi all'onere di allegazione, esso è stato compiutamente
soddisfatto dagli attori con le seguenti deduzioni contenute
nell'originaria citazione: “Nel caso che ci occupa, sono innegabili i
pregiudizi subiti dagli odierni attori in proprio, a causa della
prematura perdita del loro unico bambino, di appena due anni di
età (n.d.r. non ancora compiuti), preceduta, per tutto l'arco della
vita del piccolo, da un costante stato di preoccupazione, sofferenza
ed angoscia per la grave sintomatologia mostrata dal bambino a
causa della malattia tumorale da cui era affetto, non diagnosticata
in tempo dai medici, che pure lo tenevano costantemente in cura,
tanto da rendere vano ogni tentativo di salvargli la vita. Sarebbe
un fuor d'opera soffermarsi sul tipo di rapporto esistente con il
piccolo, connotato evidentemente, proprio in considerazione
dell'età del povero ### da continuità, intensità, affettività ancor
più forte, se possibile, in considerazione della fragilità del piccolo
e del suo continuo bisogno di attenzioni e cure che si è andato via
via intensificando, con il graduale peggioramento delle sue
condizioni di salute; peggioramento che ha impedito ai genitori del
piccolo ### di condividere una vita serena con il figlio e di godere
della gioia di vederlo crescere a causa della sua prematura
scomparsa. Tutti questi pregiudizi, per la loro intensità, superano
di gran lunga quelli che ordinariamente derivano dalla perdita di
un congiunto e che sono intrinsecamente connessi a
quest'ultima…” (così alle pagine 36 e 37 della citazione di primo
grado). Non è infine vero che la personalizzazione sia stata
concessa valutando le medesime circostanze già prese in
considerazione ai fini della determinazione dell'importo dovuto
nell'ambito della “forbice” prevista dal Tribunale di ### Una
circostanza ulteriore, rispetto alla natura della relazione parentale
perduta (genitori - figlio), alla tenera età del bambino al momento
del decesso per grave patologia (due anni scarsi), alla giovane età
dei genitori (24 e 28 anni), alla sopravvivenza di altri congiunti nel
nucleo familiare primario ed alla convivenza, è stata infatti presa
in esame dal tribunale al fine di operare la contestata
personalizzazione ed in specie: “la condotta assolutamente devota,
presente e diligente” tenuta dai genitori “in relazione alle esigenze
terapeutiche, di controllo e di sottoposizione del minore alle
valutazioni dei sanitari, con un affidamento completo alle
competenze e indicazioni loro date, finanche tentando il cd “viaggio
della speranza”, allorquando trasportavano il figlio minore a ###
benché in condizioni ormai disperate”. Del tutto condivisibilmente
si è quindi ritenuta sintomatica della particolare qualità ed intensità
della relazione affettiva col bambino, e perciò meritevole di una
personalizzazione del danno, la tenacia e la determinazione con cui
i genitori hanno cercato di salvargli la vita tentando ancora
un'ultima strada nonostante le ormai disperate le condizioni del
figlio. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano
come da dispositivo con riconoscimento dei compensi medi previsti
dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le cause di valore fino a €
1.000.000,00 e con distrazione della somma liquidata in favore
degli avv.ti ### e ### per dichiarato anticipo ai sensi dell'art. 93
c.p.c. Occorre infine dare atto dell'applicabilità, a carico degli
appellanti, della sanzione prevista dall'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
30.05.02 n. 115 che ha per oggetto il versamento, da parte di chi
ha proposto un'impugnazione rigettata nel merito o dichiarata
inammissibile, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione stessa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - con definitiva
pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, così provvede:
1) Rigetta gli appelli proposti dall'### e dall'### di ### avverso
la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8344/2021 pubblicata il ###
condannando le appellanti, in solido tra loro, al rimborso delle
spese avversarie del giudizio di appello che si liquidano in €
26.155,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario
delle spese in misura pari al 15% di detti compensi e accessori di
legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti ### e ### 2)
Dà atto dell'applicabilità, a carico delle appellanti, di una sanzione
pari al contributo unificato da ciascuna di esse dovuto per la
proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il ### Dr. ###
presente sentenza è stata redatta con la collaborazione
dell'A.U.P.P. dr.ssa ###
07-10-2025 17:09
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