Società di persone. Soci. Beneficium excussionis (c.c., articolo 2290)
Afferma in sentenza la Corte d’Appello di Roma il principio di diritto secondo cui il “beneficium excussionis” concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l’escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria.
Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.
Con la precisazione che, nelle società di persone, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un socio, la responsabilità di quest’ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriormente contratte si protrae finché dura il rapporto sociale, poiché il termine “responsabilità” di cui all’articolo 2290 c.c. allude non già al momento in cui l’obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta, e rispetto alla tutela dell’affidamento dei terzi sulla corresponsabilità dei singoli soci per le obbligazioni sociali assume preminente rilievo il fatto che, con lo scioglimento del rapporto sociale, si interrompe qualsivoglia controllabilità, da parte del socio uscente, del successivo adempimento delle obbligazioni della società, ormai integralmente rimesso all’iniziativa e alla diligenza dei soci superstiti.
La “responsabilità” del socio ex articolo 2290 c.c. deve dunque ritenersi temporalmente correlata alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, deve essere esclusa oltre la data dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società, a condizione che lo scioglimento sia stato portato con mezzi idonei a conoscenza dei terzi che lo hanno incolpevolmente ignorato.
Corte di Appello di Roma, sez. I, sentenza 9 aprile 2025, n. 2249
Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 2249/2025 del 09-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da: Dott. ### rel.
Dott. ### riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
EX ART 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari
contenziosi al numero 2276/2019 posta in deliberazione il giorno
9.4.2025
TRA ### (###) Avv. ###
E
### E ### (###) ###) ###) Avv. ###*
OGGETTO Appello avverso la sentenza n. 46/2019 emessa dal
Tribunale di Viterbo
MOTIVI DELLA DECISIONE
### ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la quale
era stata accolta l' opposizione al decreto ingiuntivo n. 1117/14 Nrg.
3073/14 per l'importo di ### 138.538,36 oltre interessi dal dovuto
al saldo e spese per la procedura.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si
richiama per relationem l'analitico “ svolgimento del processo “ della
sentenza impugnata. ### è fondato. ### era stata accolta su una
lettura acritica dell'atto di opposizione e sulla base della seguente
motivazione: “ deve respingersi quanto sostenuto da parte opposta in
ordine al mancato sostenimento, da parte della società opponente,
della spesa per cui era stata ottenuta la percentuale del contributo in
questione. Infatti, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza
maggioritaria, l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si
perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla
disponibilità del traente a quella del prenditore essendo sufficiente, ai
fini dell'estinzione dell'obbligazione, che il debitore dimostri l'avvenuta
emissione e consegna del titolo (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17749 del
30/07/2009 - Rv. 609903).
Nel caso di specie, l'investimento, o meglio il progetto, si è
concretizzato con l'acquisto dei due robots avvenuto al momento della
stipula dei contratti traslativi e della dazione dell'assegno di ###
255.000,00 alla ### Inoltre, a seguito della decisione della ### e
della ### di risolvere bonariamente la questione conflittuale
verificatesi sulla base delle norme stabilite dalla ### di ### la ###
riconosceva alla ### un risarcimento del danno pari a ###
135.000,00 mentre quest'ultima si impegnava a pagare la somma di
### 121.494,21 detratta la somma di 40.000 euro già corrisposta a
titolo di acconto (vedi pagamenti tramite bonifico allegati all'atto di
citazione in opposizione a decreto ingiuntivo doc. 31-36). Inoltre,
relativamente all'applicazione al caso di specie della legge n. 898 del
23.12.1986, da cui ha tratto origine il decreto ingiuntivo opposto,
questa deve escludersi in quanto gli incentivi percepiti dalla ### non
sono a totale carico dello Stato, come richiesto espressamente
dall'art. 2 della suddetta legge, bensì divisi pro quota tra comunità
europea, Stato e regione ### oltre ad essere estranei al fondo
europeo agricolo e alle quote a completamento del detto fondo.
Non sussiste dunque un obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 3
Legge N.898/1986 della somma erogata a titolo di incentivo e di
risarcimento del danno a carico della ###
Detta motivazione non è assolutamente condivisibile.
Condivisibilmente e fondatamente l'appellante ha dedotto in fatto: Il
17 giugno 2013, la ### di ### di ### trasmetteva alla ### ed a
### un verbale di constatazione a tenore del quale, all'esito degli
accertamenti compiuti presso gli odierni appellati, era emerso che - la
società beneficiaria del contributo aveva omesso di registrare una
nota di credito della ditta fornitrice ### S.L. di ### (### n.14 A/09
dell'importo di € 255.000,00; - la nota di credito n. 14/A/09 era stata
emessa a storno dell'importo della fattura N.97/09 del 22 aprile 2009
relativa all'acquisto di attrezzature per cui era stato concesso il
contributo - cella tagliatrice e manipolatrice con braccio robottizzato
### serie 69/09 e centro di lavoro con braccio robottizato ### serie
70/09 (vedasi rapporto ### di ### all. 5, 6, 23 e 42 fascicolo di
parte opponente); - l'assegno bancario N.### Cattolica Filiale di ###
di € 255.000,00 (vedasi verbale ### all. 5, doc. 2 fascicolo parte
opponente) emesso dalla società beneficiaria a favore della ### S.L.,
a pagamento della fattura N.97/09 e prodotto dalla controparte in
sede di rendicontazione per l'erogazione del contributo, non era mai
stato portato all'incasso; - i predetti macchinari (cella tagliatrice e
manipolatrice con braccio robottizzato ### serie roboter n. 69/09 e
centro di lavoro con braccio robotizzato marca ### serie roboter n.
70/09) erano stato restituiti all'azienda fornitrice [ndr in violazione
dell'art. 7, punto 4 dell'Avviso Pubblico]. (vedasi doc. n. 6 e 7 fascicolo
monitorio):
11. Acclarava peraltro la ### di ### che solo il ###, ovvero in data
successiva ai termini previsti dall'Avviso Pubblico ed alla percezione
del contributo, la ### S.L. aveva fornito unicamente una cella
tagliatrice e manipolatrice con braccio robottizzato marca ### serie
roboter N.69/09 emettendo fattura N.275/09.
12. Acclarava, inoltre, la stessa ### di ### che solo in data ###
[e, quindi, sempre in epoca successiva alla scadenza dell'Avviso]
l'odierna appellata aveva corrisposto la sola somma di € 40.000,00 a
titolo di acconto sul minor prezzo pattuito per i macchinari (vedasi
verbale GdF all. 5 e 6 fascicolo parte opponente).
13. Accertata la violazione degli obblighi prescritti nell'Avviso pubblico
a pena di revoca del contributo, ### comunicava all'impresa
beneficiaria gli esiti delle verifiche della ### di ### unitamente alla
proposta di revoca parziale del contributo, con invito a presentare
rituali osservazioni ex art. 10 bis, L.241/90.
14. Segnatamente, decurtata la spesa non sostenuta di € 255.000,00
(di cui all'assegno bancario n.###) dalla spesa originariamente
ammessa (€ 267.086,77), risultata ammissibile ed effettivamente
sostenuta la sola spesa afferente al rifacimento dell'impianto elettrico
(€ 12.086,78), ### rideterminava il contributo concedibile in €
6.043,39, pari al 50% della spesa ammessa (vedasi doc. 15 fascicolo
di parte opposta e doc. 8 fascicolo monitorio).
15. Con nota ### n. 14162 del 18.10.2013, ### comunicato il
rigetto delle controdeduzioni e, per l'effetto, la revoca parziale del
contributo, chiedeva la restituzione della complessiva somma di €
138.538,36 di cui € 127.500,00 per quota di contributo revocato ed €
11.038,36 per interessi legali (vedasi doc. n. 8 fascicolo monitorio).
Il punto centrale della controversia è dato dal fatto che la spesa di €
255.000,00 per l'acquisto dei due robot non è mai stata sostenuta in
quanto gli assegni, posti a fondamento del contributo , non sono stati
mai incassati e che anche il pagamento relativo alla cella tagliatrice è
avvenuto a mezzo bonifico dopo l'erogazione del contributi ###
dedotto dagli appellanti circa il perfezionamento della compravendita
e le vicende intercorse con la parte venditrice è in realtà del tutto
privo di rilevanza, in quanto proprio il mancato tempestivo pagamento
delle somme avrebbe in radice precluso l'erogazione del contributo
tenuto conto anche che nessuna modifica era mai stata concordata
con l'### regionale. Rispetto a tale incontrovertibile fatto storico
parimenti irrilevanti sono le vicende del procedimento penale.
Inconferente ed irrilevante per la revoca del contributo e la ripetizione
Ne discende la piena legittimità della revoca del contributo ex art 7
dell'avviso pubblico per la patente violazione di quanto previsto
dall'art 6 dello stesso che si riportano di seguito. - (articolo 6), “Gli
interventi oggetto di contributo devono essere avviati, eseguiti e
fatturati successivamente alla pubblicazione del presente avviso
pubblico. I beneficiari hanno a disposizione un periodo di 30 giorni
consecutivi alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico per
effettuare l'investimento, redigere su apposito modulo di
rendicontazione dell'intervento la domanda di liquidazione,
predisporre tutti gli allegati previsti ed entro lo stesso termine dei 30
giorni, inoltrare il plico. Ai fini dell'individuazione dell'avvio della
realizzazione dell'intervento faranno fede le date apposte sulla
documentazione di spesa presentata per l'erogazione del contributo”,
“Il contributo finale erogabile è proporzionato alla spesa documentata
ed ammessa a consuntivo, con riduzione proporzionale in caso di
minor spesa”; - (articolo 7), “Il contributo è soggetto a revoca, nei
seguenti casi: - mancata realizzazione del programma ammesso a
contributo e mancata presentazione della documentazione relativa
alla rendicontazione dei costi sostenuti entro i tempo previsti; -
variazione sostanziale del programma ammesso non preventivamente
autorizzata”; d) nella sostanza, era stato espressamente previsto che
l'investimento per cui si poteva chiedere il contributo dovesse essere
effettuato non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso e
quindi non oltre il 6 maggio 2009; Fondatamente l'### aveva
contestato stragiudizialmente “ “il macchinario relativo al centro di
lavoro è stato restituito all'azienda fornitrice senza essere sostituito”;
- “l'assegno bancario utilizzato per il pagamento della fattura n. 97/09
emessa dalla ### non è mai stato portato all'incasso”; - “i pagamenti
relativi al macchinario acquistato (cella tagliatrice) sono avvenuti a
mezzo bonifico bancario disposti in data successiva all'erogazione del
contributo e quindi successivamente ai termini previsti dall'avviso
pubblico per l'ammissibilità dei pagamenti”; ### ha rimarcato : “Ed
anzi, nei termini previsti dall'Avviso Pubblico (dal 07.04.2009 al
07.05.2009) l'appellata non ha sostenuto alcuna spesa con riguardo
all'adeguamento dei nuovi sistemi di sicurezza sui luoghi di lavoro
[documentata la sola realizzazione dell'impianto elettrico]; dunque
non è stato realizzato il programma relativo alla prevenzione dei rischi
sui luoghi di lavoro a cui l'impresa richiedente si era impegnata e per
cui ha percepito il contributo….Nel caso in esame, ciò che il giudice
avrebbe dovuto rilevare era che allo scadere del 07.05.2009 la F.lli
### - diversamente da quanto dichiarato - non aveva sostenuto la
spesa di € 255.000,00 posto che l'assegno recante detto importo non
è mai stato incassato ed anzi, restituito, dalla ditta fornitrice ### la
quale ha altresì trasmesso nota di credito per la fattura emessa e
provveduto al ritiro dei macchinari… ### infatti, evidente l'erroneità
della sentenza sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 3,4, 6 e 7 dell'Avviso Pubblico e dell'art. 1197 c.c. operata
dal giudice di primo grado, il quale avrebbe dovuto accertare il
mancato rispetto dei termini di ultimazione e rendicontazione del
progetto, ovvero la sua mancata realizzazione, l'assenza di qualsiasi
autorizzazione alla realizzazione di un progetto difforme da quello
approvato, nonché il rapporto di non equivalenza tra mera consegna
dell'assegno e pagamento con conseguente effetto estintivo
dell'obbligazione : ### in particolare nel rapporto con l'Ente pubblico
che è tenuto finanziare una spesa effettivamente già sostenuta.
Diversamente opinando, nella migliore delle ipotesi l'ente si
troverebbe a prefinanziare una spesa in presenza di un accordo fra le
parti che abbiano pattuito modalità di pagamento che non comportino
un reale esborso prima del finanziamento , il che viola apertamente .
### pertanto che la condotta della società appellata abbia integrato
una manifesta violazione de3,4 e 6 dell'Avviso pubblico, da cui
scaturisce la legittimità della revoca dello stesso ex art7.
Sussiste infine la legittimazione passiva dei soci illimitatamente
responsabili, che in tale qualità sono stati evocati in giudizio, come
chiaramente esposto al punto 15 del ricorso per decreto ingiuntivo.
A tale proposito si richiama la sentenza 279/2017 della Corte di
Cassazione: “ Il "beneficium excussionis" concesso ai soci
illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale
il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se
non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in
sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere
coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito
infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto
creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione
ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come
personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione
al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli
non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma
debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio. Tuttavia,
ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio
per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in
proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far
valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del
patrimonio sociale.” Sussiste altresì la piena legittimazione
dell'appellante in quanto soggetto che comunque ha effettuato il
pagamento e che ha diritto alla ripetizione , a prescindere dai rapporti
interni ex latere creditorum Le spese di lite seguono la soccombenza
PQM
In riforma della sentenza impugnata condanna in solido gli appellati
al pagamento di € 138.538,36, oltre interessi legali dall'8.11.2013 al
saldo ed alla rifusione in favore di ### spa delle spese di lite che
liquida per il primo grado in € 8.000 per compensi, oltre rimborso
spese gen.e per questo grado in € 9.000,00 per compensi, oltre
rimborso spese gen e rimborso del c.u. 22-04-2025 14:49
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