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Sentenza

Spese processuali....
Spese processuali.
(Cpc, articoli 91, 92 e 336)

In materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d’ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell’esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all’articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Nel caso di specie, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito, in quanto, nella circostanza, avendo il giudice d’appello accolto, sia pure in minima parte, il gravame e liquidato le spese compensando per un terzo quelle in favore di una delle due parti appellate, avrebbe dovuto operare nello stesso modo anche in relazione al primo grado di giudizio, rideterminando nella medesima misura le spese in relazione all’esito complessivo della lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 13 giugno 2024, n. 16526; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 gennaio 2017, n. 1775).

    Cassazione, sezione II civile, ordinanza 13 gennaio 2025 n. 854 – Presidente Mocci – Relatore Varrone
Avv. Antonino Sugamele

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