La riserva di inibitoria contenuta nell’atto di appello è inammissibile.
Corte di appello di Roma, ordinanza 17 dicembre 2014
Presidente Brescia – Relatore Tilocca
L'avv. C. deposita istanza notificata a cui si riporta chiedendone l'accoglimento, controparte si oppone.
L'avv. C. offre cauzione in subordine la Corte alle ore (…) si ritira in Camera di Consiglio, esce alle ore (…), e rilevato che nell'atto di impugnazione si fa espressa riserva di “formulare separata istanza di sospensione” e che sul piano letterale tale espressione esclude la formulazione di istanza di sospensione cautelare all'atto di appello ex art. 283 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'istanza.
08-02-2015 09:37
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