Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8548 CONTRATTI BANCARI
Cass. civ., Sez. III, 29 maggio 2012, n. 8548
CONTRATTI BANCARI
In materia di contratti bancari, l'obbligo dell'istituto di credito di comunicare al cliente le variazioni contrattuali ad esso sfavorevoli, sussiste nella sola ipotesi in cui la variazione abbia avuto luogo unilateralmente da parte della banca, e non anche qualora la variazione sia determinata da fattori di carattere oggettivo ed aleatorio, già previsti nel contratto. In ipotesi siffatte, invero, non può parlarsi di modifica unilaterale del negozio e di essa il cliente risulta, in ogni caso, aver già preventivamente assunto il rischio.
Le parti di un contratto bancario, nel potere di autonomia negoziale che gli è proprio, possono prefigurarsi la possibilità di sopravvenienza del rischio ed assumersene reciprocamente o unilateralmente lo stesso, modificando, in tal modo, lo schema tipico del contratto commutativo, mediante l'aggiunta di un rischio che a quello schema sarebbe estraneo, rendendolo, per tale aspetto, aleatorio, con l'effetto di escludere, nel caso del verificarsi delle sopravvenienze, l'applicabilità dei meccanismi riequilibratori previsti nella ordinaria disciplina del contratto.
01-06-2012 00:00
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