Luci e vedute. Gli sporti nello spazio aereo sopra la proprietà altrui non integra servitù.
Cass. civ., Sez. II, 16 ottobre 2012, n. 17680
LUCI E VEDUTE
La collocazione di sporti nello spazio aereo sovrastante la proprietà altrui non integra una servitù, in quanto il calcolo delle distanze delle nuove costruzioni dalle altrui vedute, ai sensi dell'art. 907 c.c. che richiama l'art. 905 c.c., va operata dalla faccia esteriore del muro nel quale si aprono le vedute dirette e non già dal punto di massima sporgenza delle stesse che si aprono a compasso verso l'esterno. La collocazione degli sporti predetti, diversamente, potrebbe integrare gli estremi di un'attività regolamentata dall'art. 840 c.c. (nella specie ritenuta, comunque, previsione non applicabile in presenza di una oggettiva utilità delle opere realizzate).
20-10-2012 10:09
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