Per far valere l’eccezione dell'avvenuto pagamento non è necessaria una domanda riconvenzionale.-
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 24 – 31 ottobre 2013, n. 24567
Presidente Triola – Relatore Giusti
Svolgimento del processo
1. - G..L. ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale, su richiesta dell'Avv. P.A. , gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.715,87, a titolo di competenze professionali per la difesa sostenuta nella causa civile promossa da M..M. e da C.G. .
Ha dedotto l'opponente: (a) di non essere debitore di alcuna somma, avendo pagato le competenze professionali dell'Avv. P. in data 1 febbraio 2005, ricevendone quietanza; (b) che la somma richiesta non trovava riscontro nella tariffa professionale, non essendo la causa di valore indeterminato (riguardando essa la reintegra in possesso di una servitù di passaggio, e rientrando nel primo scaglione della tabella A della tariffa); (c) che l'Avv. P. era stato negligente nell'espletamento dell'incarico, avendo richiesto tardivamente la prova testimoniale.
Si è costituito il convenuto, resistendo.
2. - L'adito Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, ha dapprima disposto il mutamento del rito ai sensi della legge 13 giugno 1942, n. 794, rinviando la causa per la discussione in camera di consiglio; poi, con ordinanza in data 18 ottobre 2006, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, liquidando le spese di lite in favore dell'Avv. P. in Euro 2.834,07, di cui Euro 1.480 per diritti ed Euro 1.200 per onorari.
2.1. - A tale conclusione il Tribunale è giunto rilevando : che nessun rilievo può attribuirsi alla contestazione relativa all'estinzione del debito (che sarebbe avvenuto con il pagamento della somma di Euro 2.000), atteso che l'assunto non è stato fatto oggetto di esplicita domanda riconvenzionale; e che la causa va ritenuta di valore indeterminabile, avuto riguardo all'oggetto di detto giudizio (cessazione turbativa del possesso, riduzione in pristino e reintegra in possesso, domanda indeterminata di risarcimento del danno).
3. - Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale il L. ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 111 Cost., con atto notificato il 15 ottobre 2007, sulla base di tre motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
In prossimità dell'udienza il L. ha depositato memoria.
Considerato in diritto
1. - Va preliminarmente rigetta l'eccezione di inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, formulata dal controricorrente sul rilievo che nella specie l'ordinanza sarebbe appellabile essendo venute in discussione questioni attinenti, non solo al quantum debeatur, ma anche all'an.
Invero, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per onorari ed altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento (Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 390).
Nella specie la forma dell'ordinanza - inappellabile ai sensi dell'art. 30 della legge n. 794 del 1942 - è stata emessa all'esito di un procedimento svoltosi, a seguito di pronuncia di mutamento del rito poi confermata con la ordinanza qui impugnata, in camera di consiglio.
2. - Del pari infondata è l'eccezione di inammissibilità per supposta tardività del ricorso.
Il ricorrente ha infatti depositato la copia conforme all'originale della ordinanza impugnata, dalla quale risulta che questa - non notificata - è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 18 ottobre 2006.
Di qui la tempestività del ricorso per cassazione, notificato a mezzo ufficiale giudiziario, a mani proprie dell'Avv. P.A. , in data 15 ottobre 2007, nel rispetto del termine lungo di cui all'art. 327 cod. proc. civ..
3. - Né miglior pregio ha l'eccezione di inammissibilità per nullità della procura speciale.
Per un verso, il mandato apposto a margine del ricorso per cassazione, essendo per sua natura speciale, non richiede ai fini della sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso, sicché risultano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico richiamo al giudizio di legittimità sia il fatto che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al giudizio di merito (Cass., Sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26504).
Per l'altro verso, poiché nella specie l'originale dell'atto reca la firma del difensore munito di procura speciale e l'autenticazione, ad opera del medesimo, della sottoscrizione della parte che la procura ha conferito, non determina invalidità del ricorso la mancanza, nella copia notificata dello stesso, della sottoscrizione della parte; ciò in quanto la copia stessa contiene l'attestazione dell'ufficiale giudiziario che la notifica è stata eseguita ad istanza del difensore del ricorrente ("copia dell'atto che precede, ad istanza di L.G. con l'Avv. Gi..Mo. "), attestazione idonea ad evidenziare la provenienza dell'atto dal difensore munito di mandato speciale (Cass., Sez. Ili, 15 gennaio 2007, n. 636; Cass., Sez. V, 11 marzo 2010, n. 5932).
4. - Infine, il ricorso rispetta la prescrizione di cui all'art. 366, n. 3), cod. proc. civ., perché nel contesto dell'atto si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni che vi hanno assunto le parti, senza necessità di ricorrere ad altre fonti. La censura di "genericità ed indeterminatezza" del ricorso è, pertanto, priva di fondamento.
5. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione delle norme sull'estinzione del debito e sull'art. 36 cod. proc. civ.) ci si duole che il Tribunale non abbia ritenuto estinto il debito dell'opponente ed abbia richiesto che l'estinzione del debito, per essere esaminata, venisse veicolata attraverso una domanda riconvenzionale.
5.1. - Il motivo - scrutinabile nel merito perché accompagnato da quesito di diritto, formulato nel rispetto della prescrizione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. - è fondato.
Il giudice del merito ha omesso di pronunciare sull'eccezione di estinzione del debito, estinzione che nella specie sarebbe avvenuta con il pagamento di Euro 2.000 di cui alla quietanza a firma dell'Avv. P. , non considerando, per un verso, che il giudice deve emettere una pronuncia di accoglimento o di rigetto, oltre che su tutti i capi delle domande proposte dalle parti, anche su ogni eccezione che sia idonea ad influire sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e, per l'altro verso, che - contrariamente a quanto ritenuto dalla ordinanza qui impugnata - il fatto del pagamento non richiede affatto di essere veicolato attraverso la proposizione di una domanda riconvenzionale, la quale postula sia l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono sia la richiesta di un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell'attore che vada oltre il rigetto della domanda dal medesimo proposta.
6. - Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione degli articoli del codice di procedura civile sulla determinazione della causa unitamente all'art. 6 della tariffa professionale) si sostiene che l'oggetto del giudizio presupposto riguardava la reintegra nel possesso di una servitù di passaggio e che il valore delle cause possessorie non deve essere considerato indeterminato, applicandosi, per analogia, le norme dettate per le cause relative al diritto il cui contenuto corrisponde al potere di fatto sulla cosa di cui si controverte.
6.1. - Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha considerato la causa del giudizio presupposto di valore indeterminabile non perché la domanda possessoria debba, di per sé, considerarsi sempre di valore indeterminabile (il che - in effetti - sarebbe in contrasto con l'indirizzo espresso da questa Corte e da ultimo ribadito da Sez. VI - 2, 22 novembre 2011, n. 24644), ma perché, cumulata con la domanda possessoria, vi era altra domanda, di risarcimento dei danni, di valore indeterminabile.
L'ordinanza impugnata, pertanto, resiste alle censure del ricorrente, avendo fatto corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano state proposte più domande, una di valore indeterminabile ed una di valore determinato, esse si cumulano tra loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile (Cass., Sez. II, 26 luglio 2011, n. 16318).
7. - Il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia sotto il profilo della errata interpretazione della domanda e del travisamento dei fatti.
7.1. - La censura è inammissibile perché non è accompagnata da un quesito di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limiti della censura proposta a norma dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).
Alla stregua della letterale formulazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ. - introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dall'art. 6 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. art. 58, comma 5, della legge n. 69 del 2009) - questa Corte è ferma nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., allorché, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l'illustrazione di cia-scun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.
Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).
Al riguardo, ancora è incontroverso che non è sufficiente che l'indicazione del fatto controverso e delle ragioni della non adeguatezza della motivazione sia esposta nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, occorrendo, a tal fine, un quid pluris, una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (cfr. Cass., Sez. II, 30 gennaio 2013, n. 2219).
8. - L'ordinanza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.
La causa deve essere rinviata al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa l'ordinanza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Taranto, in persona di diverso magistrato.
08-11-2013 19:37
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