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Sentenza

Veicolo pignorato: al Giudice dell'esecuzione una fotocopia taroccata del certif...
Veicolo pignorato: al Giudice dell'esecuzione una fotocopia taroccata del certificato di proprietà. Condanna per falsità.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 - 17 luglio 2013, n. 30811
Presidente Marasca – Relatore Palla

Fatto e diritto

B.Q.  e F.G. ricorrono avverso la sentenza 14.3.12 della Corte di appello di Lecce con la quale, in parziale riforma di quella in data 29.10.09 del Tribunale di Lecce-sezione distaccata di Casarano, è stata ridotta la pena per ciascuno, con le già concesse attenuanti generiche ed i doppi benefici di legge e riqualificata l'imputazione ai sensi degli artt. 477-482 c.p., a mesi sei di reclusione, con conferma delle statuizioni civili.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per non avere i giudici considerato l'assoluta inidoneità del certificato di proprietà del veicolo a vulnerare la fede pubblica e la funzione di prova documentale della fotocopia parziale - come tale non autenticabile ed infatti non autenticata - esibita al giudice civile ed usata come tale dagli imputati, riproducente in bianco e nero il solo frontespizio, in assenza di qualsiasi attestazione che ne confermasse la sua ‘originalità' o la sua ‘estrazione' da un ‘originale esistente'.
Si era quindi trattato di un comportamento non punibile, essendo oggettivamente impossibile l'evento dannoso o pericoloso per la inidoneità. dell'azione a ledere la pubblica fede, essendosi appunto nella specie trattato di una mera fotocopia in bianco e nero, senza pretese di autenticità, incompleta in quanto limitata al solo frontespizio, alla cui produzione non aveva direttamente fatto seguito l'avvenuta sospensione dell'esecuzione mobiliare promossa dalla denunciante S.A.M., in quanto non era ancora stato formalizzato il passaggio di proprietà della vettura BMW tg BR505BE, secondo quanto dichiarato dal teste M.M., titolare dell'omonima agenzia automobilistica cui era stato affidato l'originale certificato di proprietà per effettuare presso il PRA il disbrigo della relativa pratica automobilistica.
Osserva la Corte che i ricorsi non sono fondati.
E' rimasto accertato in fatto, secondo quanto pacificamente risultante dagli atti e riferito dai giudici di secondo grado, che in forza di decreto ingiuntivo n. 261/04, emesso dal Tribunale di Lecce-sezione di Casarano in favore di S.A.M., creditrice nei confronti di F.G. della somma di € 7.000,00, a quest'ultimo è stata pignorata, in data 5.1.06, la vettura BMW tg BR505BE, di proprietà del debitore ingiunto; che con atto notificato il 2.3.06, B.Q. ha proposto opposizione di terzo, sostenendo di essere esclusivo proprietario della vettura pignorata, allegando all'uopo copia fotostatica del certificato di proprietà del veicolo rilasciato dal PRA il 29.7.04.
Il Giudice dell'esecuzione, sulla base di tale documento, ha quindi, con decreto 15.2.06, disposto l'immediata sospensione dell'esecuzione mobiliare fissando dinanzi a sé l'udienza per la comparizione delle parti, in occasione della quale la Spano segnalava che la copia fotostatica prodotta dal B. era priva della parte retrostante contenente l'annotazione della dichiarazione di vendita del mezzo dal B. al F., con firma autenticata dinanzi al notaio C. il 24.8.04.
A seguito di tale segnalazione veniva dal g.e. revocata la sospensione della procedura esecutiva, all'esito della quale alla creditrice veniva assegnata l'intera somma ricavata dalla vendita dell'automezzo in argomento.
In tale situazione, non può certo sostenersi l'inoffensività della condotta contestata agli imputati - correttamente sussunta sotto la previsione di cui agli artt. 477-482 c.p. -, per essere stata prodotta nel giudizio civile una copia fotostatica incompleta del certificato di proprietà, in bianco e nero e priva della parte retrostante in cui era contenuta l'annotazione della dichiarazione di vendita dell'autoveicolo dal B. al F.
La riproduzione fotostatica di un documento originale, infatti, non integra il reato di falso solo quando, nell'intenzione dell'agente e nella valenza oggettiva, l'atto sia presentato come fotocopia, con la conseguenza che se non ne è attestata la conformità all'originale, essa è priva di rilevanza ed effetti, anche penali.
Allorché invece la fotocopia sia presentata - come nella specie - non come tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno (tanto che, come sopra evidenziato, sulla base di essa il giudice dell'esecuzione ha sospeso la procedura esecutiva), essa integra il reato di falsità materiale, essendo evidente che in tal caso non avrebbe senso parlare di attestazione di conformità all'originale proprio perché la copia fotostatica viene presentata non come tale, ma - previa sua alterazione, nella specie, con la soppressione della qualificante annotazione, contenuta nell'originale, riportante gli estremi della compravendita della vettura in argomento - con l'apparenza di un documento originale, produttivo di effetti giuridici, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede (v. Cass., sez. V, 11 luglio 2005, n. 35165; Sez. V, 12 maggio 2010, n. 24012).
Infine, come correttamente rimarcato dai giudici di appello nella parte conclusiva della sentenza impugnata, ad escludere la buona fede degli imputati, con ogni conseguenza anche in termini di elemento soggettivo del reato di falso, è proprio l'atto di opposizione di terzo con il quale il B., lungi dall'evidenziare di avere erroneamente ritenuto non perfezionata la vendita in ragione del mancato versamento del prezzo, ha falsamente sostenuto che il veicolo pignorato era di sua proprietà esclusiva e che solo a titolo di cortesia lo aveva in diverse occasioni prestato al F.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
Avv. Antonino Sugamele

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