Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

Impugnazione del provvedimento di primo grado quando il giudice di appello abbia...
Impugnazione del provvedimento di primo grado quando il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c. . La Cassazione fa il punto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, sentenza 10 giugno – 21 luglio 2015, n. 15243
Presidente Finocchiaro – Relatore De Stefano

Svolgimento del processo

p.1. - Con atto notificato a partire dal 22 aprile 2014 la Ala Nobile srl ricorre, ai sensi dell'art. 348-ter cod. proc. civ. ed affidandosi ad un unitario complesso motivo, per la cassazione della sentenza del tribunale di Monza del 29.4.13, l'appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis dalla corte di appello di quel capoluogo con ordinanza risultata comunicata via p.e.c. il 22.1.14 e notificata il 21.2.14, di accoglimento della revocatoria ordinaria dispiegata nei suoi confronti da F.P. e L.A. ed avente ad oggetto un immobile da essa acquistato da tale Giotto srl e dalla quale era stata estromessa fin dal primo grado tale soc. Bosforo srl.
Degli intimati solo F. e L. resistono con controricorso; e, per la pubblica udienza del 10.6.15, entrambe le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

p.2. - È preliminare rispetto all'istanza di sospensione ai sensi dell'art. 295 cod. prov. civ. la valutazione dell'ammissibilità del ricorso: non potendosi sospendere ciò che non può nemmeno pendere.
p.3. - Al riguardo, va prima di ogni altra cosa escluso che il ricorso sia rivolto avverso l'ordinanza di secondo grado: senz'altro perché in concreto non formulato in tal senso e comunque perché tale impugnazione sarebbe preclusa - finanche nelle ipotesi in cui sia stata pronunziata fuori dei casi previsti dalla legge per la sua emanazione - secondo quanto diffusamente argomentato da questa Corte regolatrice, con le ordinanze del 16.4.14, nn. 8940 a 8943, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un semplice richiamo, seguite come sono da Cass., ord. 9 giugno 2014, n. 12936; Cass. 23 giugno 2014, n. 14182; Cass., ord. 3 ottobre 2014, n. 20968; Cass., ordd. 9 aprile 2015, n. 7130 e 29 aprile 2015, n. 8608; Cass. 7 maggio 2015, n. 9241; Cass. 18 maggio 2015, n. 10118; Cass. 21 maggio 2015, n. 10516; e senza contrasto, se non altro in ragione dell'ipotesi di inammissibilità in concreto configurabile nella specie, in cui cioè si contesta il merito dell'ordinanza stessa o comunque non si adduce che è stata resa al di fuori del suo ambito legislativo, neppure con Cass. 7273 del 2014, come precisano anche Cass., ordd. 22 settembre 2014, n. 19944 e 12 gennaio 2015, n. 223).
p.4. - Ciò posto, del ricorso pare superflua la stessa illustrazione del motivo su cui si basa e delle repliche sul punto dei controricorrenti, come pure delle argomentazioni sulle une e sulle altre svolte con le memorie, parendo dirimente la considerazione della sua tardività.
Infatti, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado è stato proposto con ricorso notificato non prima del 22.4.14, a fronte della comunicazione dell'ordinanza di appello in data 22.1.14 (come risulta dall'annotazione a margine della stessa): e quindi ben oltre i sessanta giorni da quest'ultima data, in violazione dell'art. 348-ter, terzo comma, cod. proc. civ., secondo quanto rimarcato da Cass., ord. 15 maggio 2014, n. 10723, alla cui motivazione ed alle cui conclusioni, anche in punto di conformità della disciplina ai parametri costituzionali e sovranazionali in tema di giusto processo, può qui bastare fare integrale richiamo; e non rilevando che la comunicazione abbia avuto luogo per estratto o per via telematica (Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526).
p.5. - Al riguardo, la ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 348-ter cod. proc. civ., secondo periodo del secondo comma, nella parte in cui prevede che il termine per promuovere il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado, quando è pronunciata l'inammissibilità dell'appello, decorra dalla comunicazione dell'ordinanza che quell'inammissibilità dichiara (per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.), criticando gli argomenti in contrario già sviluppati da questa Corte con ordinanze nn. 10722 e 10723 del 15 maggio 2014 e 23526 del 5 novembre 2014, tra l'altro sottolineando la non irrilevanza del contenuto dell'ordinanza di appello.
Ma i nuovi argomenti addotti non giovano ad escludere la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale.
p.5.1. In primo luogo, che la motivazione dell'ordinanza di secondo grado costituisca un requisito di contenuto-forma del successivo ricorso per cassazione deriva dai principi generali in tema di formazione del giudicato proprio in dipendenza dell'attività processuale anteriore all'ordinanza stessa, sicché non influisce in alcun modo sulla difesa nei confronti della sentenza di primo grado.
Ora, il sistema processuale civile italiano è connotato, come reso manifesto dai lavori preparatori della riforma e dei successivi ulteriori interventi legislativi, da una situazione di eccezionale gravità ed i nuovi istituti vanno inquadrati nell'esigenza di razionalizzazione di tempi del processo, già da tempo assurta al rango di valore sovranazionale fondante ed infine pure costituzionalizzata: e tanto in un contesto che connota il sistema giudiziario italiano di valutazioni di efficienza mortificanti, secondo gli studi internazionali sulla capacità degli ordinamenti di garantire l'effettiva tutela dei diritti.
p.5.2. In tale contesto, permane integra la valutazione - già operata da questa Corte nelle pronunce richiamate dalla ricorrente - di piena idoneità e totale sufficienza della garanzia giurisdizionale dei diritti nella sommarietà della delibazione sull'appello stesso, contenuta nell'ordinanza di appello. Infatti, tale delibazione non sostituisce né impedisce (evitando una cognizione su di esso), ma al contrario integra ed esaurisce essa stessa l'appello, visto che l'impugnazione si svolge comunque e, solo, è definita con le modalità speciali in discorso, per una valutazione pur sempre nel merito del gravame e della sua probabile infondatezza.
p.5.3. Le così introdotte forme sommarie di definizione di appelli probabilmente infondati non minano alcun diritto di difesa, né introducono ingiustificate disparità di trattamento, né attentano in alcun modo al giusto processo:
- poiché la riconsiderazione del merito non viene soppressa, ma solo resa assai sommariamente;
- perché comunque la riconsiderazione del merito non è garantita dalla Costituzione (tranne che nel processo amministrativo);
- perché è sufficiente - e pienamente giustificato in vista della possibilità di delibazione di probabile infondatezza dell'appello - che la parte si attrezzi, fin dall'emissione della sentenza di primo grado, anche per la sua potenziale diretta - e successiva, per il caso di ordinanza ai sensi dell'art. 348- bis cod. proc. civ. - impugnazione anche con ricorso per cassazione;
- perché la decorrenza del termine di impugnazione con ricorso per cassazione dalla mera comunicazione dell'ordinanza di secondo grado, anche se a mezzo p.e.c. (essendo speciale la relativa previsione), non muta i termini della questione, in un contesto di generalizzata valorizzazione e diffusione dello strumento informatico - tale da garantirne una capillare fruizione ed anzi una maggiore tendenziale funzionalità - e, comunque, di attesa di diligenza maggiore rispetto al passato nel formulare le impugnazioni delle pronunce di primo grado.
p.5.4. Va confermata quindi la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente anche nella memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..
p.6. - L'inammissibilità per tardività va così senz'altro dichiarata, con condanna della soccombente ricorrente anche alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l'evidente comunanza dell'interesse in causa; e deve pure applicarsi (per carenza di discrezionalità: Cass. 14 marzo 2014, n. 5955) l'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Ala Nobile srl, in pers. del leg. rappr.nte p.t., al pagamento, in favore di F.P. ed L.A. , tra loro in solido, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed oltre accessori nella misura di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modif. dalla l. 228/12, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma I-bis dello stesso art. 13.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza