Compra auto nuova, ma dopo due giorni riscontra difetti. Il prezzo va restitutito interamente dal concessionario.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 settembre – 2 dicembre 2016, n. 24731
Presidente Mazzacane – Relatore Criscuolo
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione regolarmente notificato A.M. conveniva in giudizio la F.lli Ricceri s.r.l. davanti al "Tribunale di Grosseto esponendo di aver acquistato presso la convenuta, concessionaria Alfa Romeo, un'automobile nuova che, ad un più attento esame svolto il giorno successivo alla consegna (avvenuta in tarda serata), aveva rivelato la presenza di anomalie da cui si presumeva che il veicolo era stato precedentemente coinvolto in un probabile incidente. Chiedeva pertanto che fosse dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento della venditrice, con condanna della società Ricceri s.r.l. alla restituzione del prezzo; in subordine, chiedeva che il prezzo stesso fosse congruamente ridotto. Si costituiva la F.lli Ricceri s.r.l. sostenendo che l'autovettura venduta non era né usata né incidentata, richiedendo pertanto il rigetto della domanda attorea.
Con sentenza in data 8 marzo 2005 il Tribunale di Grosseto dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la convenuta alla restituzione della somma di euro 22.207,65, oltre interessi e spese di causa. Osservava il primo giudice che dall'istruttoria era emerso che effettivamente l'automobile venduta presentava una serie di difetti (portiera anteriore sinistra riverniciata, pannello interno montato e rimontato, parafango non collimante con il cofano) rinvenuti subito dopo l'acquisto e perciò presuntivamente già esistenti al momento della consegna del mezzo. Riteneva che i vizi accertati, valutati in relazione ad un'auto nuova, fossero tali da incidere in modo apprezzabile sul suo valore e che ricorressero pertanto le condizioni per l'accoglimento della domanda di risoluzione. 2. La società F.lli Ricceri proponeva impugnazione davanti alla Corte di appello di Firenze deducendo tre distinte censure. Si costituiva in giudizio l'attore appellato chiedendo il rigetto dell' impugnazione. Con sentenza n. 1632/2011 (depositata il 15/12/2011) la Corte di appello di Firenze rigettava l'impugnazione e di conseguenza confermava integralmente la sentenza di primo grado, condannando la società appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio.
A sostegno della propria decisione la Corte fiorentina evidenziava che A. aveva mostrato i vizi dell'automobile ai due testimoni sentiti in primo grado, il giorno successivo o al massimo due giorni dopo l'acquisto del mezzo, motivo per cui si doveva ragionevolmente escludere che in quel breve lasso di tempo egli avesse danneggiato e subito dopo riparato l'autoveicolo, mentre era plausibile che quei danni riscontrati dai testimoni fossero presenti già al momento della consegna del veicolo. Ad avviso della Corte d'Appello inoltre si trattava di difetti non particolarmente evidenti, soprattutto tenuto conto che l'attore aveva ritirato l'automobile dal concessionario di sera, e quindi non vi erano ragioni per far venire meno la garanzia ai sensi dell'art. 1491 c.c.. Quanto alla sussistenza dei presupposti per affermare la risoluzione del contratto veniva affermato che tali vizi certamente concretizzavano un difetto di integrità estetica e funzionale del bene, che ne comportava un significativo deprezzamento tale da integrare l'ipotesi di un inadempimento di non scarsa importanza.
3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la società F.lli Ricceri srl formulando tre distinti motivi.
Resiste A.M. con apposito controricorso.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo la ricorrente eccepisce l'insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5, c.p.c. In particolare lamenta che la Corte territoriale ha fatto propria la motivazione del Tribunale di Grosseto, a sua volta carente, senza motivare a sufficienza e supportare la propria decisione in ordine alla prova fornita dall'attore sulla sussistenza dei vizi dell'automobile al momento della consegna della stessa. Infatti è circostanza pacifica che l'automobile aveva circolato dopo la consegna, non potendosi quindi escludere che la stessa fosse stata danneggiata dopo il ritiro dalla concessionaria da parte dell'attore, e che spettava perciò a quest'ultimo fornire una prova convincente sul fatto che i vizi esistessero al momento della consegna del mezzo.
Con il secondo motivo lamenta analogamente l'insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio, in particolare relativamente alla questione della conoscibilità dei vizi del bene al momento del ritiro del veicolo.
Ad avviso del ricorrente, proprio alla luce della descrizione dei vizi lamentati da parte dell'attore, gli stessi sarebbero stati agevolmente riconoscibili da parte del compratore se effettivamente presenti al momento della consegna dell'autovettura, e ciò attraverso uno sforzo di diligenza minimo (senza dunque l'uso di nozioni o mezzi tecnici particolari), essendo all'uopo sufficiente un esame superficiale del bene stesso. La Corte territoriale si sarebbe invece limitata a confermare la decisione dei giudici di primo grado sul presupposto della non immediata rilevabilità dei vizi lamentati, senza tuttavia adeguatamente motivare e supportare il proprio ragionamento. Con il terzo motivo eccepisce nuovamente il vizio di insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Ad avviso della ricorrente, la Corte fiorentina, riportandosi alla già carente motivazione del "Tribunale di Grosseto, ha fornito una motivazione apodittica in ordine ai presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto, limitandosi a dire che il bene venduto si presentava come "inidoneo all'uso" (circostanza certamente non ricorrente nella fattispecie), ovvero che i vizi accertati ne "diminuiscono in modo apprezzabile il valore", se non che, proprio tenendo conto delle anomalie lamentate dall'attore, è evidente che nella specie si trattava di vizi che non potevano avere nessuna significativa incidenza sul valore del bene de quo.
5. I motivi di ricorso, tutti attinenti al vizio della motivazione sotto il profilo dell'insufficienza, sono infondati per le ragioni di seguito esposte.
In linea generale il vizio lamentato dal ricorrente deve essere sindacato nei limiti stringenti individuati dalla sentenza Cassazione Sez. U, n. 24148 del 25/10/2013 (Rv. 627790), massimata nei seguenti termini: " La motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un''inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione."
Nello specifico quanto al primo motivo, attinente alla prova dell'esistenza dei vizi al momento della consegna del bene da parte del venditore, appare utile richiamare i principi affermati di recente da questa Corte, con la sentenza n. 20110 del 02/09/2013, la cui massima afferma : "In tema di inadempimento del contratto di compravendita, è sufficiente che il compratore alleghi l'inesatto adempimento, ovvero denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ne consegue che, ove detta prova sia stata fornita, spetta al compratore di dimostrare l'esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa ascrivibile al venditore."
La sentenza impugnata sul punto fornisce una motivazione esauriente e priva di mende logiche o giuridiche, affermando che l'attore aveva provato per testimoni che l'automobile presentava dei vizi a distanza di uno - due giorni dalla consegna, per cui si poteva presumere, in base ad una prova logica, che quei vizi fossero già presenti al momento della vendita; difettava del resto una prova contraria da parte del venditore, stante il ricordo non molto preciso del teste P. che aveva provveduto a consegnare l'automobile all'A.. Né appare censurabile il ragionamento del giudice di merito laddove ritiene che, stante il brevissimo lasso di tempo intercorso tra la consegna dell'auto e la verifica della sussistenza dei vizi da parte dei testi addotti dall'acquirente, era del tutto inverosimile che in tale limitatissimo periodo di tempo l'auto fosse stata danneggiata per effetto della circolazione avvenuta da parte dell'attore e che fosse stata altresì riparata, evidenziando quindi quei difetti di cui hanno fatto menzione i testi.
Quanto al secondo ed al terzo motivo riguardanti la valutazione della riconoscibilità dei vizi da parte dell'acquirente e della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione, è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza di questa Corte circa i limiti del sindacato di legittimità.
Ed, infatti si è sostenuto (cfr. Cass. n. 5075/1983) che l'accertamento dell'apparenza e riconoscibilità dei vizi della cosa compravenduta costituisce un apprezzamento di fatto, come tale sottratto a sindacato in sede di legittimità per tutto ciò che non attiene al procedimento logico seguito o ai principi di diritto eventualmente presupposti (vedi negli stessi termini Cass., n. 2139/76; n. 2321/74, Rv. n. 370709). Inoltre si è anche affermato che (cfr. Cass. n. 6401/2015) in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
Orbene, posti tali principi, ai quali il Collegio intende assicurare continuità, la sentenza impugnata ha motivato in termini esaurienti e senza incorrere in vizi logico - giuridici, sia riguardo alla non riconoscibilità dei vizi, non particolarmente visibili nell'occasione temporale in cui veniva ritirata l'automobile (peraltro di sera), sia con riguardo al giudizio circa la non scarsa rilevanza dell'inadempimento del venditore alla luce del sicuro deprezzamento dell'autoveicolo acquistato nuovo.
I motivi di ricorso perciò si appalesano volti a richiedere alla Corte di Cassazione una rivalutazione nel merito delle conclusioni assunte dai giudici di merito, senza che vi sia alcun difetto di insufficienza della motivazione.
7. Per i motivi di cui sopra il ricorso proposto dalla società F.lli Ricceri s.r.l. va rigettato.
8. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente, con attribuzione al difensore antistatario.
9. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del grado che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge con attribuzione all'avv. Fabio 'l lezzi che ha dichiarato di avere anticipato le spese e non riscosso i compensi.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
09-12-2016 23:14
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