Servitù convenzionale e contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 maggio – 6 giugno 2016, n. 11581
Presidente Bernabai – Relatore Di Virgilio
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Parma, con ordinanza ex art.14 d.lgs.150/2011, resa in data 24/10-4/12/2013, ha liquidato a favore dell'avv. L.F. la somma di Euro 2423,08, oltre interessi dalla domanda ed accessori di legge, condannando la s.r.l. Accademia Marketing & Comunicazione in liquidazione alla corresponsione della somma liquidata, nonche' alle spese del giudizio.
Il Giudice del merito, ritenuta la propria competenza, dovendosi escludere la competenza del giudice di pace in quanto il rito prevede la decisione collegiale della causa introdotta con rito sommario, ha ritenuto: non necessaria la riunione col giudizio 5097/12, dal momento che non era stata contestata la prestazione d'opera professionale; che risultavano provati documentalmente l'incarico e l'espletamento dell'attivita' professionale da parte dell'avv. L. ; che per la liquidazione occorreva applicare la tariffa professionale, in quanto l'attivita' si era esaurita prima dell'abrogazione delle tariffe; che la contestazione della societa' era generica, da cui la non necessita' della trasformazione del rito; che non poteva utilizzarsi lo scaglione relativo al valore della transazione intervenuta tra le parti.
Ha pertanto concluso per la liquidazione del compenso come da richiesta.
Accademia Marketing & Comunicazione s.r.l. in liquidazione ha proposto "ricorso per regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex art. 11l Cost.", sulla base di due motivi.
Si e' difeso l'avv. L. con controricorso, illustrato con memoria.
Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, richieste ex art. 380 ter c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria dell'11/11/2014-26/1/2015, la sesta sezione-1 di questa Corte ha qualificato il ricorso, contenente anche doglianze di legittimita', come straordinario, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 114, 281 sexies, 702 bis c.p.c., nonche' degli artt. 3 e 14 d.lgs.150/2011 e 29 l.794/1941.
Sostiene che e' inammissibile il ricorso ex art.702 bis c.p.c. per le cause di competenza del Giudice di pace(il valore della domanda dell'avv. L.I. e' di Euro 2423,08) ne' ha mutato i criteri di competenza l'art. 14 del d.lgs 150/2011, neppure scelto tra l'altro dal ricorrente.
Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e contestualmente anche l'inammissibilita' del ricorso, solo in subordine avrebbe dovuto dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Firenze e, in ulteriore subordine, del Giudice di Pace di Parma; la controparte ha chiaramente scelto il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. ed ha quindi chiesto la condanna al pagamento della controparte e non la liquidazione della somma come decisione preliminare alla condanna, da cui o la trasformazione del rito, la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito e il rinvio al Giudice competente, o, piu' radicalmente, l'improcedibilita' del ricorso.
Nel resto, la ricorrente deduce di avere contestato nel merito la domanda della controparte, e trascrive ampi passi della comparsa di costituzione e risposta, contestando nel merito, in subordine, le statuizioni del Tribunale sulla liquidazione.
1.2.- Col secondo mezzo, denuncia la "nullita' e/o inefficacia dell'ordinanza (o in ipotesi sentenza) impugnata"; sostiene che il Collegio avrebbe dovuto tenere la prima udienza di comparizione e non il Giudice monocratico, che questi, nel caso, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, aveva fissato per la discussione ex art. 281 c.p.c. l'udienza del 18/6/13, all'esito della quale il G.I. si era riservato, mentre poi la decisione e' stata emessa dal Collegio.
2.1.- Ribadito che il ricorso proposto dalla societa' Accademia, in quanto contenente, oltre alla questione della competenza, anche censure di merito deve essere inteso come ricorso straordinario, va rilevata l'infondatezza del primo motivo.
Col motivo, la societa' ricorrente (oltre a richiamare, con una tecnica espositiva alquanto farraginosa, profili diversi) ha sostanzialmente posto la questione di competenza del Tribunale di Parma, questione che deve ritenersi infondata.
La controversia promossa dall'avv. L.I. con il ricorso depositato a novembre 2012 per la liquidazione dei compensi professionali e' disciplinata ratione temporis dall'art. 14 del d.lgs. 150/2011, che cosi' dispone: "Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale.
Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile." Atteso che e' incontestato che l'odierno controricorrente ha prestato la propria opera professionale avanti al Tribunale di Parma, risulta ben radicata la competenza presso detto ufficio giudiziario.
Ne consegue la totale infondatezza dei rilievi di carattere processuale fatti valere dalla ricorrente, per non tenere in alcun modo conto della normativa processuale specificamente introdotta dal d.lgs. cit..
E' opportuno altresi' rilevare che, con la recente sentenza 4002/2016, questa Corte, all'esito dell'ampia ricognizione della novella legislativa, ha affermato che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall'articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all'esito delle modifiche apportate dall'art. 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l'"an" della pretesa, senza possibilita' per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l'inammissibilita' della domanda.
2.2.- Il secondo motivo e' fondato.
L'art. 14 del d.lgs. 159/2011, al 2 comma, ultima parte, ha previsto la decisione collegiale della controversia.
Nella specie, risulta che il G.I., all'udienza fissata ex art. 281 sexies si e' riservata la decisione, ed a scioglimento della riserva, il Tribunale in composizione collegiale, ha emesso l'ordinanza ex art. 14 d.lgs. 159 cit..
Detta ordinanza deve ritenersi affetta da nullita', in quanto emessa dal Collegio che non aveva come tale partecipato all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., con cio' determinandosi la violazione dell'art. 276 c.p.c., e quindi il vizio di costituzione del giudice; come infatti affermato, tra le altre, nelle pronunce 15629/05, 20859/09, la decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o piu' membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276, primo comma, c.p.c., e' causa di nullita' della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. ed e' soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d'appello che rilevi anche d'ufficio detta nullita', e' tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullita' (salvo dar corso anche ad eventuali attivita' cui sia stato sollecitato nell'ambito del regime dei "nova" in appello), e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullita', in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c., mentre, ove il vizio venga rilevato (anche d'ufficio) dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d'appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimita'.
3.1.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, va accolto il secondo motivo e, dichiarata la nullita' dell'ordinanza impugnata, va cassata la pronuncia in oggetto, con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo; dichiara la nullita' dell'ordinanza impugnata, cassa la pronuncia in oggetto e rinvia al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da' atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
08-06-2016 00:30
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