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Sentenza

Ai fini dell'usucapione coltivare un fondo è un atto idoneo per la maturazione d...
Ai fini dell'usucapione coltivare un fondo è un atto idoneo per la maturazione del diritto.
Cassazione civile, sez. II, ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5404
ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem, è necessaria la sussistenza di un comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale. Gli atti idonei al possesso ad usucapionem vanno valutati in relazione alla natura e destinazione del bene, purché siano tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l'esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario.
Avv. Antonino Sugamele

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