Responsabilità disciplinare degli psicologi.
Cassazione Civile
Sez. II, Sent. n. 31972 del 11 dicembre 2018
In tema di responsabilità disciplinare degli psicologi, incorre nella violazione dell'obbligo di segreto professionale, sancito all'art. 11 del codice deontologico, il professionista che, avendo assistito marito e moglie in un percorso di coppia successivo all'adozione, contatti soggetti a questi ultimi estranei (amica e avvocati della moglie), rivelando di avere intrattenuto con i coniugi rapporti professionali, e predisponga una relazione di parte, depositata nel procedimento civile sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale e in quello penale, scaturito dalla denuncia nei riguardi del marito per violenza sessuale nei confronti della figlia adottiva, utilizzando informazioni sui problemi della coppia e della famiglia. (Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/02/2017)
31-03-2019 13:17
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