Riscossione coattiva e iscrizione ipotecaria.
Cassazione Civile
Sez. III, Sent. n. 20998 del 23 agosto 2018
c.c. art. 167
c.c. art. 170
c.c. art. 2808
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
In tema di riscossione coattiva, l'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria (nella specie, per sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e per omesso pagamento di tributi) sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 26/02/2016)
31-03-2019 13:22
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