Bene immobile non comodamente divisibile - Migliorie apportate allo stesso da uno dei condividenti - Riconduzione, per accessione, al bene da dividere - Conseguente valutazione ai fini della stima della massa, della determinazione delle quote e dei conguagli dovuti - Necessità.
Cassazione SEZ. II
SENTENZA DEL 28 FEBBRAIO 2020, N. 5527
Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti vengono a far parte dello stesso per il principio dell'accessione, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene medesimo, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
Così già Cass. Sez. 2, Sentenza n. 857 del 1999: Nel giudizio di divisione ereditaria di un bene riscontrato non divisibile, le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte , per il principio dell'accessione, al bene stesso, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della determinazione delle quote e della liquidazione dei conguagli.
13-09-2020 23:09
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