Notizie, Sentenze, Articoli - Avvocato Civilista Trapani

Sentenza

La Polstrada di Trapani accerta la violazione dell'art. 168, comma 9 ter C.d...
La Polstrada di Trapani accerta la violazione dell'art. 168, comma 9 ter C.d.S. perché un camionista circolava alla guida del veicolo trasportando merci pericolose, costituite da bombole di ossigeno compresso, avendo a bordo un estintore portato oltre la data di scadenza indicata sullo stesso estintore. Chi deve pagare la multa?
Giudice di pace Trapani, Sent., 15-07-2019
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRAPANI

Il Giudice di Pace della sezione civile di Trapani, Dott. Vincenzo Vitale

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 519/19 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi vertente

TRA

M. Srl, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, sig. D.S.C.;

C.G., nato ad A. il (...),

entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Mula

opponenti

CONTRO

Prefettura di Palermo, in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dalla Dr.ssa. Valeria Ferrante

opposto costituito

Oggetto: opposizione a sanzione amministrative ex L. n. 689 del 1981.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 11.03.2019, la M. Srl, quale obbligato in solido, ed il sig. C.G., quale trasgressore, impugnavano il verbale n. (...), elevato dalla Polstrada di Trapani il 25.02.19, a seguito della violazione dell'art. 168 co. 9 ter C.d.s. ("circolava alla guida del veicolo...trasportando merci pericolose, costituite da bombole di ossigeno compresso...avendo a bordo un estintore portato oltre la data dis cadenza indicata sull'estintore in giugno 2018").

I ricorrenti contestavano il suindicato verbale, rilevando l'insussistenza dell'infrazione, atteso che - come da documentazione allegata - l'estintore, di proprietà della M.G.C. srl, era stato sottoposto a revisione nel maggio del 2017 e, trattandosi di estintore a polvere, era soggetto a revisione con validità 36 mesi.

Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Trapani chiedeva il rigetto del ricorso, atteso che nella fattispecie non era stata fornita la prova del controllo periodico semestrale.

Dall'analisi dei motivi esposti dalla ricorrente, nonché della documentazione acquisita dalla controparte opposta, non si ritiene giuridicamente accoglibile l'opposizione di che trattasi.

Al riguardo, si premette che lo strumento "estintore" deve essere periodicamente controllato per garantire l'incolumità e la sicurezza delle persone: a tale scopo, occorre osservare quanto imposto dalla Norma UNI 9994-1: 2013, che regola l'attività di manutenzione e revisione degli estintori.

La manutenzione periodica degli estintori è regolata dalla suindicata legge, che stabilisce in primis cinque fasi di verifica degli estintori: controllo iniziale, sorveglianza, controllo periodico, revisione programmata e collaudo.

La nuova edizione della normativa ha poi introdotto anche altri elementi, fra cui:

- nuove fasi relative alla manutenzione estintori;

- l'obbligatorietà di indicare la data di revisione sia all'interno che all'esterno dell'apparecchio;

- il costante aggiornamento della documentazione di manutenzione.

In particolare, come rilevato da controparte opposta, la manutenzione degli estintori consta delle seguenti fasi: il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico e la revisione programmata.

Nello specifico, il controllo periodico viene regolamentato dalla normativa di riferimento, sia per il soggetto che deve effettuarlo che per la periodicità: questo deve essere eseguito da una persona competente, con periodicità massima di sei mesi.

Entro la fine del sesto mese, risulta poi necessario controllare l'efficienza di tutti i tipi di estintori, portatili o carrellati, senza effettuare prove di funzionamento.

Controlli che comportano, fra l'altro, la corretta compilazione del cartellino di manutenzione, con relativa punzonatura della data di effettuazione del controllo; la verifica della pressione interna degli estintori a pressione permanente, tramite uno strumento indipendente; etc.

Altra fase, viceversa, riguarda la revisione degli estintori che, al pari del controllo periodico, deve essere effettuata da una persona competente, e consiste in una serie di interventi di natura tecnica, le cui tempistiche sono (come indicato dai ricorrenti) di 36 mesi per gli estintori a polvere.

Orbene, sulla scorta di quanto rilevato, non risulta emersa documentalmente la prova della verifica (max) semestrale dell'estintore in questione.

A tale riguardo va infine precisato che, per giurisprudenza dominante della Suprema Corte, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti: trattasi, infatti, di atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 del codice civile (cosi', per tutte, Cass. Civ. n. 3240 del 09/02/2009; conf. da Cass. Civ. 2988/96; 13010/97; 6302796).

Conseguentemente, va rigettata l'opposizione di che trattasi, in quanto giuridicamente infondata. Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano nell'importo di Euro 200,00 (secondo il dictum di Cass. Civ. 2848/01).
P.Q.M.

Visti gli articoli di legge citati;

Rigetta il ricorso proposto in data 11.03.19 da M. Srl, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, e C.G., come sopra rappresentati e difesi, in quanto giuridicamente infondato.

Conseguentemente, convalida il verbale n. (...), elevato dalla Polstrada di Trapani il 25.02.19, ed ingiungente l'importo di Euro 415,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, unitamente alle sanzioni accessorie ivi previste.

Condanna i ricorrenti M. Srl, in persona del suo legale rappr.te pro-tempore, e C.G., in solido fra loro, alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad Euro 200,00, in favore dell'opposta Prefettura di Trapani, come sopra rappresentata e difesa.

Così deciso in Trapani, il 15 luglio 2019.

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2019.
Avv. Antonino Sugamele

Richiedi una Consulenza