Responsabilità civile – Danno ad allievo da parte di alunno con problematiche comportamentali
In tema di risarcimento danno per danni subito da un allievo in orario scolastico , l'eventuale mancata contestazione da parte del danneggiato dell'adozione di un sistema non adeguato di sorveglianza degli allievi è irrilevante in quanto tale prova non è richiesta in capo al danneggiato laddove incombe all'amministrazione scolastica rispondere del fatto illecito commesso dagli allievi minori sottoposti alla sua vigilanza, e di tale responsabilità speciale (trattandosi di regola che fa eccezione alla regola generale posta all'articolo 2043 c.c.) ex articolo 2048, comma 3, c.c., si libera "soltanto se prova di non aver potuto impedire il fatto" (c.d. responsabilità aggravata). Sull'allievo danneggiato incombe l'onere della prova dell'illecito commesso da altro allievo, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, e cioè dell'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione, in relazione al caso concreto, di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 12 maggio 2020 n. 8811
30-05-2020 06:17
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