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Sentenza

Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.283. Servitù....
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.283. Servitù.
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.283
                                                                       
                  
                                               REPUBBLICA ITALIANA
                                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                      TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
                                                     SEZIONE CIVILE
                  Il  Giudice,  nella  persona  della  Dott.ssa  Daniela  Galazzi  ha  pronunciato  la
                  seguente
                                                        SENTENZA
                  nella  causa  civile  iscritta  al  n.  2535/2018  del  Ruolo  Generale  degli  Affari
                  civili contenziosi vertente
                                                             TRA
                  CA. AN., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Galbo
                  ed elettivamente domiciliato in Trapani, via XXX Gennaio nr. 82 presso lo
                  studio dell'avv. Fabio Sammartano, giusta procura in atti;
                                                                                                   Attore
                                                        CONTRO
                  2I  RETE  GAS  IMPIANTI  S.P.A.,  in  persona  del  legale  rappresentante,
                  rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Montante ed elettivamente domiciliata
                  presso  il  suo  studio  in  Palermo  Via  Giovanni  Di  Giovanni  n.  14,  giusto
                  mandato contenuto in atto separato;
                                                                                              Convenuta
                                                                        
                  CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: ritenere e dichiarare che la 2i Rete Gas
                  Impianti  S.p.A.,  in  persona  del  suo  rappresentante  legale  pro  tempore,  ha
                  collocato  un  tubo  gas  metano  sul  muro  di  recinzione  e  contenimento  della
                  proprietà dell'attore e nel terreno davanti il cancello di proprietà dell'attore,
                  senza  la  relativa  autorizzazione  rilasciata  dello  stesso  attore;  -  ritenere  e
                  dichiarare  che  sul  muro  e  nel  terreno  di  proprietà  dell'attore  non  è  stata
                  costituita nessuna servitù a favore della società 2i Rete Gas Impianti S.p.A.; -
                  condannare  la  società  2i  Rete  Gas  Impianti  S.p.A. a  rimuovere  il  tubo  e  il
                  relativo contatore apposti illegittimamente sulla proprietà dell'attore e quindi
                  a  ripristinare  lo  stato  dei  luoghi;  -  ritenere  e  dichiarare  che  la  convenuta
                  società  2i  Rete  Gas  Impianti  S.p.A.  con  il  suo  comportamento  ha  arrecato
                  danni  all'attore  per  avere  diminuito  la  piena  facoltà  di  godimento  e  di
                  disposizione del bene oggetto di causa, danni quantificabili in €. 5.000,00; -
                  condannare  la  convenuta  società  2i  Rete  Gas  Impianti  S.p.A.,  a  risarcire
                  all'attore la somma di €. 5.000,00 quali danni per la diminuzione della facoltà
                  di godimento e di disposizione del fondo di proprietà dell'odierno attore; - In
                  linea subordinata, quantificare il valore della servitù arbitrariamente posta in
                  essere  dalla  società  2i  Rete  Gas  Impianti  S.p.A.,  in  persona  del  suo
                  rappresentante legale pro tempore e condannare la stessa a pagare in favore
                  dell'attore attore la somma che sarà determinata dal Giudice per la suddetta
                  servitù  di  passaggio  del  suddetto  cavo  e  tubo.  -  Ritenere  e  dichiarare  la
                  sussistenza  nella  fattispecie  in  esame  di  lite  temeraria  ai  sensi  dell'art.  96
                  c.p.c. in favore dell'attore Ca. An. ; - Condannare la convenuta
                  al pagamento della somma di €. 2.000,00 a titolo di lite temeraria o a quella
                  somma che verrà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese, competenze e
                  onorari”.
                                                                        
                  CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: Ritenere e dichiarare per tutti gli
                  spiegati motivi e per quant'altro discende dalla legge e dagli atti del giudizio
                  l'inammissibilità, l'infondatezza, la carenza di presupposti giuridici e prova
                  dell'azione  e  per  l'effetto  rigettare  anche  con  ogni  altra  statuizione  ogni
                  domanda  avanzata  in  danno  della  2i  Rete  Gas  Impianti  S.p.a.;  Ritenere  e
                  dichiarare per tutti gli spiegati motivi che sul muro e sul terreno di proprietà
                  dell'attore, è presente un diritto di servitù a favore della 2i Rete Gas Impianti
                  S.p.a. acquistato per usucapione ex art. 1031 c.c..; Ritenere e dichiarare che
                  la  2i  Rete  Gas  Impianti S.p.a. non ha arrecato alcun danno  all'attore, non
                  avendo diminuito in alcun modo il suo diritto di disposizione e la sua facoltà
                  di  godimento,  e  quindi  nulla  deve  a  quest'ultimo.  In  via  subordinata  senza
                  recesso dalle eccezioni e richieste che precedono: Ritenere e dichiarare per
                  tutti  gli  spiegati  motivi  la  necessità  di  integrazione  del  contraddittorio  da
                  parte dell'attore in quanto è essenziale la chiamata del titolare del contatore
                  posto dinnanzi l'ingresso del terreno di proprietà del Sig. Ca.”.


MOTIVI DELLA DECISIONE


An. Ca. conveniva in giudizio 2i Rete Gas Impianti s.p.a. esercitando un'actio negatoria servitutis relativa ad una servitù di metanodotto a carico del proprio fondo sito in Alcamo, via (omissis) per ottenere la rimozione del tubo portante il metano collocato nell'anno 2005 da Ge. Gas (poi acquisita da Gas Natural Distribuzione s.p.a., che è stata infine incorporata dalla società convenuta) sul muro di cemento armato che corre lungo il perimetro est del terreno di sua proprietà e lo divide da via (omissis) la rimozione del contatore posto sul medesimo muro e la rifusione del danno da limitato godimento del fondo stesso.

Si costituiva parte convenuta eccependo l'usucapione della servitù contestata ex art. 1061 e 1030 c.c. posto che la tubatura, realizzata nel 2005, è un'opera visibile e permanente. Contestava altresì la sussistenza dei lamentati anni di cui l'attore chiede il risarcimento ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il soggetto verso il quale proporre la domanda è il proprietario del fondo che utilizza la tubazione per il metano.

Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.

In primo luogo, deve rilevarsi che parte passivamente legittimata è, appunto, la società convenuta in quanto ente erogatore del gas.

Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'actio negatoria servitutis, “quando è volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione” (Cass. n. 11784/2006).

La domanda della parte attrice è poi fondata e merita accoglimento, mancando un atto negoziale od amministrativo di costituzione della servitù di passaggio dei tubi del metanodotto sul fondo del Ca. in favore della società convenuta, incorporante l'originaria società che realizzò la tubazione. La Suprema Corte ha invero affermato che, “a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di una altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.

Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere una applicazione estensiva dell'articolo 1033 cod. civ., in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione di servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimibilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto"

(Cassazione Civile Sez. II, 25 gennaio 1992, n. 980).

Con la sentenza della Corte di Cassazione 6 giugno 2016, n. 11563, di analogo tenore, è stata pure dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1033 c.c. sollevata in riferimento agli artt.3 e 42 Cost. nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto.

Nel caso di specie, infine, non è nemmeno decorso il periodo necessario ad usucapire la servitù.

Conseguentemente, va accolta la domanda di rimozione della tubatura (sia di quella che corre sul muro sia di quella interrata davanti al cancello di accesso alla proprietà dell'attore) e del contatore posto anch'esso sul muro che delimita la proprietà del Ca..

Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, deve rilevarsi che parte attrice nulla ha allegato al riguardo. Da. foto depositate risulta che la tubazione corre lungo il muro lato esterno e non occupa alcuna porzione di terreno, né sono stati descritti dal Ca. eventuali inconvenienti derivanti dalla presenza della tubazione alla sua proprietà ed al suo godimento. In conclusioni, la domanda di risarcimento del danno va rigettata.

Tenuto conto dell'esito del giudizio e della sostanziale soccombenza di parte convenuta, 2I Rete Gas Impianti va condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00, di cui € 150,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.


P.Q.M.


Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:

dichiara che non sussiste alcuna servitù di metanodotto a carico del fondo di proprietà dell'attore sito nel Comune di Alcamo, via (omissis) papa nr. 32 con relativo terreno che si estende sino a Via (omissis);

ordina alla società convenuta la rimozione delle tubature (sia esterne lungo il muro sia interrate davanti al cancello di accesso al fondo) poste nel detto fondo;

rigetta ogni altra domanda, condanna la società convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge Trapani, 25 marzo 2020 Il Giudice Dott.ssa Daniela Galazzi
Avv. Antonino Sugamele

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