Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.283. Servitù.
Tribunale Trapani, 31/03/2020, n.283
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, nella persona della Dott.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2535/2018 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
CA. AN., rappresentato e difeso dall'avv. Vito Galbo
ed elettivamente domiciliato in Trapani, via XXX Gennaio nr. 82 presso lo
studio dell'avv. Fabio Sammartano, giusta procura in atti;
Attore
CONTRO
2I RETE GAS IMPIANTI S.P.A., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall'Avv. Cesare Montante ed elettivamente domiciliata
presso il suo studio in Palermo Via Giovanni Di Giovanni n. 14, giusto
mandato contenuto in atto separato;
Convenuta
CONCLUSIONI PARTE ATTRICE: ritenere e dichiarare che la 2i Rete Gas
Impianti S.p.A., in persona del suo rappresentante legale pro tempore, ha
collocato un tubo gas metano sul muro di recinzione e contenimento della
proprietà dell'attore e nel terreno davanti il cancello di proprietà dell'attore,
senza la relativa autorizzazione rilasciata dello stesso attore; - ritenere e
dichiarare che sul muro e nel terreno di proprietà dell'attore non è stata
costituita nessuna servitù a favore della società 2i Rete Gas Impianti S.p.A.; -
condannare la società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. a rimuovere il tubo e il
relativo contatore apposti illegittimamente sulla proprietà dell'attore e quindi
a ripristinare lo stato dei luoghi; - ritenere e dichiarare che la convenuta
società 2i Rete Gas Impianti S.p.A. con il suo comportamento ha arrecato
danni all'attore per avere diminuito la piena facoltà di godimento e di
disposizione del bene oggetto di causa, danni quantificabili in €. 5.000,00; -
condannare la convenuta società 2i Rete Gas Impianti S.p.A., a risarcire
all'attore la somma di €. 5.000,00 quali danni per la diminuzione della facoltà
di godimento e di disposizione del fondo di proprietà dell'odierno attore; - In
linea subordinata, quantificare il valore della servitù arbitrariamente posta in
essere dalla società 2i Rete Gas Impianti S.p.A., in persona del suo
rappresentante legale pro tempore e condannare la stessa a pagare in favore
dell'attore attore la somma che sarà determinata dal Giudice per la suddetta
servitù di passaggio del suddetto cavo e tubo. - Ritenere e dichiarare la
sussistenza nella fattispecie in esame di lite temeraria ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in favore dell'attore Ca. An. ; - Condannare la convenuta
al pagamento della somma di €. 2.000,00 a titolo di lite temeraria o a quella
somma che verrà ritenuta di giustizia; - Con vittoria di spese, competenze e
onorari”.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA: Ritenere e dichiarare per tutti gli
spiegati motivi e per quant'altro discende dalla legge e dagli atti del giudizio
l'inammissibilità, l'infondatezza, la carenza di presupposti giuridici e prova
dell'azione e per l'effetto rigettare anche con ogni altra statuizione ogni
domanda avanzata in danno della 2i Rete Gas Impianti S.p.a.; Ritenere e
dichiarare per tutti gli spiegati motivi che sul muro e sul terreno di proprietà
dell'attore, è presente un diritto di servitù a favore della 2i Rete Gas Impianti
S.p.a. acquistato per usucapione ex art. 1031 c.c..; Ritenere e dichiarare che
la 2i Rete Gas Impianti S.p.a. non ha arrecato alcun danno all'attore, non
avendo diminuito in alcun modo il suo diritto di disposizione e la sua facoltà
di godimento, e quindi nulla deve a quest'ultimo. In via subordinata senza
recesso dalle eccezioni e richieste che precedono: Ritenere e dichiarare per
tutti gli spiegati motivi la necessità di integrazione del contraddittorio da
parte dell'attore in quanto è essenziale la chiamata del titolare del contatore
posto dinnanzi l'ingresso del terreno di proprietà del Sig. Ca.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
An. Ca. conveniva in giudizio 2i Rete Gas Impianti s.p.a. esercitando un'actio negatoria servitutis relativa ad una servitù di metanodotto a carico del proprio fondo sito in Alcamo, via (omissis) per ottenere la rimozione del tubo portante il metano collocato nell'anno 2005 da Ge. Gas (poi acquisita da Gas Natural Distribuzione s.p.a., che è stata infine incorporata dalla società convenuta) sul muro di cemento armato che corre lungo il perimetro est del terreno di sua proprietà e lo divide da via (omissis) la rimozione del contatore posto sul medesimo muro e la rifusione del danno da limitato godimento del fondo stesso.
Si costituiva parte convenuta eccependo l'usucapione della servitù contestata ex art. 1061 e 1030 c.c. posto che la tubatura, realizzata nel 2005, è un'opera visibile e permanente. Contestava altresì la sussistenza dei lamentati anni di cui l'attore chiede il risarcimento ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che il soggetto verso il quale proporre la domanda è il proprietario del fondo che utilizza la tubazione per il metano.
Tanto premesso, il Tribunale osserva quanto segue.
In primo luogo, deve rilevarsi che parte passivamente legittimata è, appunto, la società convenuta in quanto ente erogatore del gas.
Sul punto va richiamata la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale l'actio negatoria servitutis, “quando è volta ad ottenere l'accertamento della inesistenza della servitù di apporre le tubature del gas sul muro perimetrale di un edificio e la conseguente condanna alla loro rimozione, va proposta non nei confronti dell'utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, che è privo di legittimazione passiva, ma nei confronti dell'ente erogatore del gas, quale proprietario del fondo dominante costituito dall'impianto di distribuzione” (Cass. n. 11784/2006).
La domanda della parte attrice è poi fondata e merita accoglimento, mancando un atto negoziale od amministrativo di costituzione della servitù di passaggio dei tubi del metanodotto sul fondo del Ca. in favore della società convenuta, incorporante l'originaria società che realizzò la tubazione. La Suprema Corte ha invero affermato che, “a differenza delle servitù volontarie che possono avere ad oggetto una qualsiasi "utilitas", purché ricavata da un fondo a vantaggio di una altro fondo appartenente a diverso proprietario, le servitù prediali coattive formano un "numerus clausus", sono cioè tipiche avendo ciascuna il contenuto predeterminato dalla legge, sicché non sono ammissibili altri tipi al di fuori di quelli espressamente previsti da una specifica norma per il soddisfacimento di necessità ritenute meritevoli di tutela.
Pertanto, è inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere una applicazione estensiva dell'articolo 1033 cod. civ., in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l'esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione di servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimibilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell'attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto"
(Cassazione Civile Sez. II, 25 gennaio 1992, n. 980).
Con la sentenza della Corte di Cassazione 6 giugno 2016, n. 11563, di analogo tenore, è stata pure dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.1033 c.c. sollevata in riferimento agli artt.3 e 42 Cost. nella parte in cui prevede la costituzione coattiva della servitù di acquedotto, ma non la possibilità di costituire coattivamente anche la servitù di metanodotto.
Nel caso di specie, infine, non è nemmeno decorso il periodo necessario ad usucapire la servitù.
Conseguentemente, va accolta la domanda di rimozione della tubatura (sia di quella che corre sul muro sia di quella interrata davanti al cancello di accesso alla proprietà dell'attore) e del contatore posto anch'esso sul muro che delimita la proprietà del Ca..
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno, deve rilevarsi che parte attrice nulla ha allegato al riguardo. Da. foto depositate risulta che la tubazione corre lungo il muro lato esterno e non occupa alcuna porzione di terreno, né sono stati descritti dal Ca. eventuali inconvenienti derivanti dalla presenza della tubazione alla sua proprietà ed al suo godimento. In conclusioni, la domanda di risarcimento del danno va rigettata.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e della sostanziale soccombenza di parte convenuta, 2I Rete Gas Impianti va condannata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 2.300,00, di cui € 150,00 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
dichiara che non sussiste alcuna servitù di metanodotto a carico del fondo di proprietà dell'attore sito nel Comune di Alcamo, via (omissis) papa nr. 32 con relativo terreno che si estende sino a Via (omissis);
ordina alla società convenuta la rimozione delle tubature (sia esterne lungo il muro sia interrate davanti al cancello di accesso al fondo) poste nel detto fondo;
rigetta ogni altra domanda, condanna la società convenuta alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.300,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge Trapani, 25 marzo 2020 Il Giudice Dott.ssa Daniela Galazzi
13-06-2020 16:46
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