La responsabilità del produttore di farmaci difettosi e standard di sicurezza.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 11 novembre 2020 – 10 maggio 2021, n. 12225 Presidente Spirito – Relatore Scarano
La responsabilità presunta del produttore. La responsabilità da prodotto difettoso costituisce un'ipotesi di responsabilità presunta, che impone al danneggiato di provare l'esistenza del difetto ed il nesso causale fra quest'ultimo ed il danno subito, mentre al produttore spetta l'onere della prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva quando ha messo in circolazione il prodotto.
Nel caso in cui il prodotto difettoso sia un farmaco, per escludere la propria responsabilità non basta che il produttore provi di aver fornito, attraverso il foglio illustrativo, delle generiche avvertenze inerenti la carenza di sicurezza del prodotto, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata informazione, atta a consentire al consumatore di acquisire non solo la generica consapevolezza del possibile verificarsi di danni, ma piuttosto la concreta possibilità di valutare correttamente il rapporto fra i rischi e i benefici del farmaco, così da potersi esporre al rischio in modo consapevole e volontario e da poter adottare tutte le possibili precauzioni.
12-05-2021 05:00
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