Maneggio: titolare non responsabile del danno se non è direttamente collegato al comportamento del cavallo.
Tribunale di Firenze con sentenza 7 maggio 2020 n. 1029.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12256/2016 promossa da:
A.S. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CAVERNI EUGENIO e dell'avv. DI MARTINO TATIANA ((...)) VIALE B. SEGNI 8 - FIRENZE;
ATTORE/I
contro
R.B. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. BARICCHI TOMMASO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 13 50063 FIGLINE E INCISA VALDARNO presso il difensore avv. BARICCHI TOMMASO
CONVENUTO/I
Z.I.P. LIMITED COMPANY (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. MINUCCI PAOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in LARGO FRATELLI ALINARI 4 50123 FIRENZE presso il difensore avv. MINUCCI PAOLA
TERZO CHIAMATO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione del luglio 2016 l'attrice ha chiamato in giudizio B.R. per i danni che le aveva provocato il cavallo Ninnarè detenuto dal B., titolare del maneggio "A.C.I." sito in R. Frazione C., località L. S. n. 74; tale cavallo era di proprietà C.S. ma si trovava sotto la custodia di R.B. presso il suo maneggio, che ne curava la pulizia e ne traeva profitto concedendolo a noleggio ai terzi tra cui la stessa attrice; ha esposto in particolare che la mattina del giorno 25 agosto 2015 l'attrice verso le h. 4 si trovava nel ridetto maneggio insieme al B. per salutare il cavallo Ninnarè che doveva essere trasportato a Varese dal veterinario; nella circostanza su richiesta del B. di agevolare l'operazione di caricamento del cavallo sul wan, l'attrice iniziò a tirare il cavallo sul wan indirizzando la longia e, una volta che l'animale fu salito completamente sul wan, lo stesso dette un violento strattone con la testa; lo strattone dell'animale causò all'attrice l'amputazione del pollice della mano sinistra, di gran parte del tendine nonché una profonda bruciatura della pelle sia del dito medio che del dito anulare della mano destra; immediatamente dopo il B. e il sig. S.J., alle grida dell'attrice si precipitarono a prestarle soccorso e il B. raccolse il pollice da terra avvolgendolo in un fazzoletto e portandolo assieme all'attrice presso il pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria Annunziata in Bagno a Ripoli.
Al pronto soccorso il consulente ortopedico non poté riattaccare il dito pollice, ma regolarizzare l'arto nel punto del distacco mentre il dito pollice amputato venne smaltito.
L'attrice subì un forte trauma dall'evento in questione che ne segnò per il futuro non solamente l'integrità somatica e le funzionalità della mano, anche con risvolti sulla sua attività lavorativa di parrucchiera, ma ebbe delle conseguenze anche in termini psicologici e psichiatrici, come emerge dalla relazione di parte che aveva stimato i danni permanenti al 28% e il periodo di malattia in 189 gg..
L'attrice dunque, invocando l'art. 2052 c.c. e dunque la responsabilità presunta a carico del custode di un animale che ne tragga profitto, ha chiesto al B., quale titolare del maneggio anzidetto e custode dell'animale, che ne curava la pulizia e il noleggio a terzi, la somma di Euro 499.522,63 o diversa di giustizia, con rivalutazione e interessi, di cui Euro 238.649,00 per IP, Euro 59.662,25 a titolo di personalizzazione del danno non patrimoniale, tenuto conto che l'attrice era una giovane donna di anni 35 amante del tennis e del motociclismo amatoriale, attività precluse per il futuro e considerati i risvolti in termini di sofferenze psichiche (disistima, anche per il danno estetico), e sulla capacità lavorativa, svolgendo l'attrice il lavoro di parrucchiera che non poteva più esprimere come per il passato a causa dell'acquisita lentezza nello svolgimento.
La documentazione di psicoterapeuti e psichiatri documenta lo specifico danno subito sul versante della sofferenza soggettiva che giustificherebbe tale personalizzazione.
L'attrice ha poi chiesto la somma di Euro 6.200,00 moltiplicata per 30 anni di attività lavorativa stimabile per il futuro, collegando tale danno patrimoniale al costo di una terza dipendente che aveva dovuto organizzare nella sua azienda di parrucchiera, a causa della sua lentezza a acquisita nell'infortunio di causa, precisando di non aver subito una riduzione del reddito ma solamente un aumento dei costi d'impresa pari appunto al costo della terza dipendente in Euro 6200,00 annui.
Ha anche dato atto di aver percepito per lo stesso infortunio, la somma di Euro 70.294,95 in base alla polizza intrattenuta con V.A..
Ha dato atto di aver inviato due richieste stragiudiziali di pagamento al sig. B. non ottenendo alcun risarcimento.
Difesa del B.
Il B. ha così ricostruito l'accadimento dei fatti della mattina del 25 agosto 2014:
il B. si trovava al circolo Ippico "A.L.S." per caricare su un furgone da trasporto il cavallo di nome "Ninnarè" che doveva essere condotto presso la clinica veterinaria della Brughiera per un'operazione.
In quell'occasione era presente la signora A.S., in quanto la stessa risulta essere particolarmente affezionata al cavallo, avendolo montato più volte presso lo stesso maneggio.
La signora S., venuta a conoscenza che il cavallo doveva sottoporsi ad una operazione, si recava quindi volontariamente al maneggio per assistere alla partenza di Ninnarè.
Mentre R.B. effettuava le operazioni necessarie per caricare il cavallo sul mezzo di trasporto, vista la reticenza dell'animale a salire sul camion, la signora S. prendeva in mano la longia per cercare di farlo salire sul furgone, accarezzando il cavallo e cercando di tranquillizzarlo.
Una volta salito sul camion l'animale, improvvisamente, iniziava ad indietreggiare uscendo dal veicolo; in quell'occasione strattonava con violenza la Signora S. e quindi la longia, rimasta agganciata al pollice della stessa, le strappava via il pollice.
R.B., accortosi dell'accaduto, provvedeva a raccogliere il dito da terra e a portare immediatamente la signora S. al pronto soccorso.
Il signor B., stante anche la ricostruzione dei fatti operata, ha sempre manifestato il suo dispiacere per l'accaduto ed ancora oggi è vittima di un forte stress psicologico per il danno che un cavallo presente nel maneggio ha causato ad una persona che frequentava il centro ippico e che era affezionata agli animali ivi presenti.
Tuttavia, non si può non rilevare come l'evento in questione abbia i connotati del caso fortuito, sì da mandare esente da responsabilità R.B..
L'improvviso movimento del cavallo e la circostanza che la longia si fosse impigliata nel pollice della mano sono esempio chiaro di avvenimento al di fuori della sfera di controllo del sig. B. e connotano un evento assolutamente imprevedibile che, come tale, esonera da ogni responsabilità il convenuto.
La circostanza per la quale un laccio di pelle si sia avvolto involontariamente al pollice dell'attrice e che il conseguente movimento del cavallo abbia comportato il distacco del pollice della mano è, anche dalla semplice ricostruzione, circostanza imprevista, imprevedibile e non evitabile nella sua dinamica.
In ogni caso vi sarebbe, dalla ricostruzione dei fatti, concorso della signora S. la quale avrebbe accettato il rischio recandosi spontaneamente presso il maneggio e coadiuvando il sig. B. nelle operazioni con il cavallo "Ninnarè".
Sul quantum ha poi eccepito la sproporzione dei risarcimenti richiesti in base alla perizia di parte caldeggiando in ipotesi una ctu.
In ogni caso ha dedotto di aver sottoscritto una polizza con la Z.I. Plc (P.I. (...)) con rappresentanza generale per l'I. in M., via B. C. 23, per la copertura dei rischi per la conduzione del maneggio e per i danni causati a terzi dai cavalli (polizza n. (...) in allegato), compagnia alla quale lo stesso B. ebbe ad effettuare immediata denuncia di sinistro.
Ha quindi concluso per il rigetto ella domanda per caso fortuito, in ipotesi l'applicazione del concorso di colpa della danneggiata; in ogni caso ha chiesto di essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza ad opera dell'assicuratrice Z..
Difesa della compagnia assicuratrice Z.
La Z. ha osservato che l'attrice ha citato in causa il B. personalmente mentre il medesimo era soltanto il rappresentante legale del circolo ippico che aveva la custodia del cavallo, deducendo dunque il difetto di legittimazione passiva del B. e conseguentemente dell'assicuratrice.
Ha inoltre osservato che l'evento si è verificato per colpa della stessa danneggiata che spontaneamente si era offerta di partecipare all'operazione pericolosa di caricamento del cavallo sul furgone, presenziando di mattina alle h. 4 allo scopo "di salutare il cavallo".
Ha osservato poi che le stesse modalità del fatto ovvero il trovarsi il pollice impigliato nella longia al momento dello strattone del cavallo integrava pienamente il fortuito scriminante dell'art. 2052 c.c. invocato da parte attrice.
Ha poi dedotto che parte attrice era associata al A.C.I. e dunque non era terzo estraneo allo stesso, mentre la polizza copriva i sinistri occorsi agli estranei e non agli associati o dipendenti del circolo.
La stessa attrice dunque era utilizzatrice e custode del cavallo Ninnarè e dunque non poteva configurarsi quella relazione di terzietà richiesta dall'art. 2052 c.c. da essa invocato.
Ha dunque concluso per il rigetto della domanda attorea e inoperatività della polizza.
Sul quantum ha osservato come la stessa attrice abbia allegato di non aver subito un lucro cessante nella sua attività d'impresa e la deduzione dei maggiori costi per il terzo dipendente sarebbe smentita dal fatto che nella citazione si dice che ancora si sta cercando la terza dipendente come dire che non sarebbe in realtà necessaria.
Istruttoria e spedizione a sentenza
La causa è stata istruita con copiosa documentazione, assunzione di molti testimoni, ctu medico legale e acquisizione mediante l'art. 210 c.p.c. di ulteriore documentazione relativa al cavallo. In particolare il GI accogliendo l'istanza della terza chiamata, ha disposto a carico del convenuto, l'ordine di esibizione della documentazione fiscale sugli oneri della pensione del cavallo nel mese antecedente e successivo all'evento, e poi il certificato dell'anagrafe equina relativa al cavallo Ninnarè e la documentazione attinente a numero e identità dei cavalli presenti nel maneggio alla data dell'evento.
Il convenuto vi ha provveduto regolarmente.
Al termine dell'istruttoria la causa è stata spedita a sentenza in data 30.10.2019 con concessione di termini 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche scritte scadenti le ultime in data 20 gennaio 2020. Nel primo e secondo trimestre 2020 è stata emanata una decretazione d'urgenza a livello nazionale per emergenza da pandemia coronavirus con sospensione di tutte le attività giudiziarie non afferenti a diritti personalissimi e lockdown dall'8 marzo all'11 maggio 2020.
Motivazione
Orbene, anche prescindendo dalla pur non trascurabile eccezione formulata dal terzo chiamato in ordine alla qualità di utilizzatrice dell'animale, in capo alla stessa attrice danneggiata, per essere associata al centro ippico che dava a noleggio l'animale, si ritiene che la domanda sia infondata e vada rigettata per i seguenti motivi.
Si premette che dal registro aziendale di carico scarico per equidi dell'A.C.I. vidimato dall'azienda sanitaria locale in data 17.12.2013, risulta nella prima pagina che il B.R. era il titolare dell'azienda A.C.I..
Risulta inoltre che il avallo Ninnarè era entrato nella custodia del circolo ippico in data 20 marzo 2014 e che detto cavallo era di proprietà dell'ACCADEMIA ITALIANA DI EQUITAZIONE.
Orbene, nel caso di danno cagionato da un animale che si trovi nella disponibilità di un maneggio, potrebbero astrattamente applicarsi due norme, l'art. 2050 e 2052 c.c..
Ciò che occorre indagare è la "fonte" della dedotta responsabilità in quanto se la fonte è "l'organizzazione" del centro ippico, e vi sono delle falle e carenze nell'organizzazione dell'utilizzo dei cavalli da parte degli avventori, esempio percorsi pericolosi vincolati, organizzati per allievi inesperti che non possono in alcun modo avere il controllo dell'animale, certamente trova applicazione la prima norma, quella che pone una responsabilità di posizione del titolare del maneggio per l'obbiettiva pericolosità dell'attività d'impresa (C. 05/6888; 99/3471).
Quando invece, come in questo caso, la fonte della responsabilità è il comportamento attivo dello stesso animale in rapporto ai danni subiti dal terzo, trova applicazione l'art. 2052 c.c. correttamente invocato dalle parti in questo caso.
Il fondamento di questa responsabilità oggettiva, dalla quale l'utilizzatore dell'animale (e non il custode come si dirà) potrà esonerarsi soltanto provando il fortuito, è un fondamento che trova le sue radici nell'antico diritto romano e in particolare nei profitti e vantaggi che l'animale fornisce all'utilizzatore nella sua funzione economico sociale o solo sociale o solo economica.
Infatti questa particolare responsabilità oggettiva si applica a tutti i tipi di animali anche a quelli che non hanno propriamente un'utilità economica come possono essere ad es. gli animali di sola compagnia (cani e gatti); la norma si applica persino allo sciame d'api (si veda il caso esaminato da sent. Cass. 7260/2013); per lo sciame d'api è evidentemente coglibile la sua utilità economica.
Orbene, un'altra notazione importante del regime di questa responsabilità è la totale irrilevanza della colpa dell'utilizzatore, colpa che il giudice non deve nemmeno indagare.
Discende dall'irrilevanza di un diligente rapporto di custodia anche il fatto che, qualora il proprietario affidi ad altro soggetto il suo animale solamente perché lo custodisca, lo alimenti e lo curi, ma senza utilizzarlo per finalità comiche, non si trasferisca la sua posizione di garanzia sull'animale al custode; dei danni sofferti dai terzi anche quando l'animale sia custodito presso un altro soggetto, continua a risponderne il proprietario (cass. 1473/2002; 12307/98).
Quindi il profilo del rapporto di custodia con l'animale diviene del tutto insondabile perché irrilevante e non pertinente. Questo consente di capire come mai l'utilizzatore dell'animale risponda anche dei danni subiti da terzi allorquando l'animale sia fuggito senza nessuna colpa da parte del proprietario o utilizzatore.
Un altro aspetto importante è che del danno prodotto dall'animale risponde l'utilizzatore anche nel caso di danno ad altro animale eccetto l'ipotesi del contagio occorrendo un comportamento attivo dell'animale e non passivo come nel caso del contagio. (Cass. 1004/1970).
Nel caso poi di fauna selvatica considerata patrimonio indisponibile dello Stato trova invece applicazione l'art. 2043 c.c..
Fatte queste premesse si osserva che il contenuto della prova che deve fornire il danneggiato è il nesso eziologico tra comportamento dell'animale e danno (cass. C. 13/7260; C.03/16226; C.00/12616; C. 00/1971).
Solo a seguito di siffatta dimostrazione il convenuto per sottrarsi a responsabilità è tenuto a provare il fortuito (C. 09/9350), fortuito costituito da un fattore esterno che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, ma che deve comunque presentare i caratteri dell'imprevedibilità, inevitabilità, e assoluta eccezionalità (C. 02/200; C. 98/12307). Detta esimente deve presentarsi come causa esclusiva del danno, idonea ad elidere l'intero rapporto causale con il fatto dell'animale; l'imprevedibilità opera solamente sotto il profilo oggettivo come evento eccezionale e non sotto il profilo soggettivo come causa di esclusione della colpa dell'utilizzatore, come già detto del tutto irrilevante (cass. 01/4742; 10/5664).
Per es. nel caso di un anziano che si era aggrappato al corrimano di appoggio per accedere all'ingresso di una metropolitana, passando vicino a un cane che era stato legato alla barriera di ingresso, anziano che poi venne aggredito dal cane cadendo rovinosamente a terra, la Corte ha escluso il fortuito (cass. 09/11570); anche nel caso di una bambina di tre anni che era entrata in un giardino privato chiuso con un cancello, con una chiusura che però poteva essere aperta da una bambina di quell'età, la Corte ha condannato il proprietario le cane (cass. 15895/2011).
È stato anche escluso il fortuito in caso di animale normalmente mansueto e che sia diventato improvvisamente aggressivo, e ciò in quanto l'imprevedibilità dell'animale secondo la Corte è un elemento essenziale della sua natura. Dunque la sola imprevedibilità del suo comportamento non può essere addotta ad esimente.
Orbene calando siffatti principi al caso di specie, si osserva che è del tutto irrilevante il fatto che l'animale fosse conosciuto alla danneggiata che lo aveva montato diverse volte prima e che poi dette uno strattone all'improvviso quando si trovava sul furgone; tale comportamento repentino dell'animale non è invocabile come esimente.
Il distacco del pollice, invece, è un fatto che non appare direttamente collegato al comportamento dell'animale.
Infatti vi è una causa mediata che ha la sua significativa incidenza nel succedersi degli eventi e che li condiziona in modo determinante; tale causa mediata è l'attorcigliamento della longia nel pollice della danneggiata; tale attorcigliamento non è emerso se si è verificato perché la danneggiata aveva attorcigliato la longia per farsi più forza nel tenere l'animale o se, invece, si sia attorcigliato per un movimento fortuito della longia interagente col movimento dell'animale; certo è che si tratta di un decorso causale, rispetto al movimento repentino prevedibile dell'animale, che fuoriesce da ogni statistica e diviene eccezionale.
Dunque sia che si tratti della colpa della stessa danneggiata che colposamente si era legata la longia al dito e che per sua colpa quindi ha causato il distacco del pollice durante il movimento dell'animale, sia che si tratti di un attorcigliamento della longia del tutto fortuito che non si verifica statisticamente mai, ebbene in ogni caso il titolare del maneggio, sia come associazione dilettantistica e centro ippico sia come B. personalmente, non possono essere chiamati a risponderne. Non è di poco conto poi come si è detto l'eccezione del convenuto sul fatto che la stessa danneggiata sia socia del centro ippico e quindi utilizzatrice in senso economico dell'animale.
A questi rilievi si aggiunge che l'attrice si trovava alle h. 4 del mattino a compiere un'attività che non ha provato le sia stata richiesta, svolgendola in autonomia nonostante la sua obbiettiva pericolosità vista la mole di un cavallo e la sua prevedibile neghittosità nell'entrare su un furgone.
L' attrice, infatti, deduce la prova dicendo che il B. era accorso alle sue urla, e dunque il B. nemmeno si trovava vicino a lei mentre compiva una non richiesta operazione pericolosa.
Il distacco del pollice è dunque un evento solo mediatamente e occasionalmente collegato al movimento dell'animale, essendo la causa del distacco del pollice, l'imprevedibile e assorbente colpa della stessa danneggiata o il fortuito aggrovigliarsi della longia al pollice dell'attrice.
Per questi motivi deve escludersi la responsabilità del convenuto, con compensazione integrale delle spese vista l'estrema eccezionalità del caso e l'assenza di specifici precedenti giurisprudenziali sul fatto storico nel suo specifico accadimento.
P.Q.M.
il tribunale
con sentenza che definisce il giudizio
1. rigetta la domanda;
2. compensa integralmente le spese tra le parti. Pone le spese di ctu a carico di ciascuna parte 1/3 per ciascuna.
Così deciso in Firenze, il 7 maggio 2020.
Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2020.
04-02-2021 03:22
Richiedi una Consulenza