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Sentenza

Erede testamentario e debiti condominiali...
Erede testamentario e debiti condominiali
Tribunale Roma Sez. V, Sent., 29/03/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

QUINTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Zanchetta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) /2020 promossa da:

(...)

OPPONENTE / ATTRICE

contro

(...)

OPPOSTO / CONVENUTO
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il Condominio (...) Roma ha ottenuto decreto ingiuntivo n. (...) /2020 con formula esecutiva apposta in data 10.06.2020, emesso dal tribunale di Roma il 19.05.2020 per il pagamento della somma di Euro 23.196,90, oltre interessi legali a decorrere dalla data della domanda e spese di procedura a titolo di oneri condominiali del 15.02.2016, 09.06.2016, 03.10.2016, 26.10.2017, 01.03.2018, 12.02.2019, 26.03.2019 e 27.02.2020 ai sensi dell'art. 63 disp. di attuazione al c.c..

Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione lamentando la mancata convocazione alle delibere assembleari, la nullità della delibera assembleare del 27.02.2020 'avente ad oggetto la somma più cospicua della richiesta monitoria' e chiesto la sospensione ex art. 295 c.p.c. del giudizio in attesa della definizione del giudizio pendente avverso l'impugnativa delle delibere poste alla base della richiesta monitoria.

Invitate le parti all'espletamento della procedura di mediazione, in assenza della richiesta di termini istruttori la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 09.03.2022 e trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Letti gli atti ed i documenti di causa; richiamati gli insegnamenti di legittimità a mente dei quali le delibere costituenti titolo causale ai sensi dell'art. 63 disp di att. al c.c., laddove non sospese - nel caso di specie nel corso di un giudizio ad hoc introdotto dalla parte - da parte dell'autorità giurisdizionale ovvero non annullate, sono valide ed efficaci nei confronti del condomino ingiunto e ben a ragione costituiscono prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria ad opera del Condominio.

Sul punto, si osserva, in effetti, che la opposizione non è fondata su prova scritta ed alcun pagamento è intervenuto ad opera del condomino, odierna opponente, e tra gli elementi addotti a sostegno della propria difesa la stessa parte si è limitata ad eccepire alcuni vizi, rientranti nei vizi di annullabilità e non di nullità, nello specifico la doglianza relativa alla mancata convocazione alle assemblee ad opera del Condominio, che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede di impugnativa delle delibere medesime.

Posto ciò, considerato che le delibere impugnate non sono state (...) te in sede di loro impugnativa e che il Condominio ha provveduto a ratificarle integralmente confermandone il contenuto conseguendone la loro efficacia e validità.

Con riferimento al giudizio coinvolgente il testamento, lo stesso non ha incidenza nell'odierno in quanto la odierna opponente risulta essere allo stato erede universale e quindi quale soggetto tenuto al pagamento degli oneri condominiali (Cass 2016 n. 3354); a nulla vale la circostanza per cui vi è un giudizio in ordine alla falsità del testamento in quanto il giudizio per l'appunto non è concluso ed è invece in fase di espletamento sicchè al momento gli atti di volontà della de cuius di delazione all'eredità appaino legittimi. In considerazione di ciò, essendo stata designata quale erede universale, la odierna opponente è tenuta al pagamento degli oneri condominiali.

Tenuto conto di quanto osservato, l'opposizione deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo in considerazione della nota spese presentata dalla parte opposta.
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1) Respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. (...)/2020, emesso dal Tribunale di Roma, il 26.05.2020;

2) Condanna altresì la parte opponente, (...) , a rimborsare alla parte opposta, il Condominio di (...) Roma, le spese di lite, che si liquidano in Euro 4.835,00 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 29 marzo 2023.
Avv. Antonino Sugamele

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