Dichiarazione d’improcedibilità dell’impugnazione – Presupposti rispettivi – Individuazione. (Cpc, articoli 181, 309, 310, 348 e 359)
Il regime dettato nel rito ordinario per l’inattività delle parti in appello comporta che, ove tale inattività si verifichi alla prima udienza, si deve fare riferimento, rispettivamente, agli articoli 181, richiamato nel giudizio di secondo grado dal successivo articolo 359 e 348 cod. proc. civ., a seconda che nell’udienza in questione non siano presenti entrambe le parti o sia presente solo l’appellato; in entrambe le ipotesi resta esclusa l’immediata decisione della causa, che deve invece essere rinviata ad una nuova udienza, da comunicare nei modi previsti, nella quale il ripetersi dell’indicato difetto di comparizione comporta, nella prima ipotesi, la cancellazione della causa dal ruolo e, nella seconda, la dichiarazione d’improcedibilità dell’impugnazione (Nel caso di specie, riaffermato l’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto, rilevato tanto l’appellante quanto gli appellati non erano comparsi in occasione delle due udienze celebrate, la corte territoriale avrebbe dovuto ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e non già dichiarare improcedibile l’impugnazione proposta). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 febbraio 2015, n. 2816; Cassazione, sezione civile L, sentenza 4 marzo 2011, n. 5238; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 maggio 2001, n. 6334; Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 ottobre 1995, n. 11123).
23-04-2024 12:22
Richiedi una Consulenza