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Sentenza

Diffamazione. Diffamazione online. Individuazione dell’autore (Cp, articolo 595)...
Diffamazione. Diffamazione online. Individuazione dell’autore (Cp, articolo 595) Secondo quanto afferma il Tribunale di Livorno, in tema di diffamazione, l’individuazione dell’autore di un post, o di un commento, ben può essere effettuata anche in mancanza di specifici accertamenti sull’intestazione dell’indirizzo IP e sulla base di elementi di natura indiziaria, tra i quali assume senz’altro rilievo l’assenza di denuncia di furto di identità da parte di colui che figura come intestatario della bacheca sulla quale vi è stata la pubblicazione. Non osta poi all’integrazione del reato di diffamazione, per quel che rileva in sede civile, l’assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui reputazione sia stata lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile con ragionevole certezza attraverso gli elementi della fattispecie concreta. L’onore e la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati, la cui lesione fa sorgere in capo all’offeso il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che il fatto integri o meno un reato. Con la precisazione che il pregiudizio all’onore e alla reputazione di cui si invoca il risarcimento non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, che devono quindi essere oggetto di allegazione e prova. L’esistenza di un siffatto danno può, però, essere provata anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima. Peraltro la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595, III, c.p., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa, poiché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone. Qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, ad un novero di più persone, individuabili e individuate sulla base di indici rivelatori, ciascuna di esse può ragionevolmente sentirsi destinataria di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato “de quo”.
Tribunale di Livorno, Sentenza n. 532/2024 del 09-04-2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del
giudice dott.ssa ### ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in
decisione all'udienza del 14/12/2023, con la concessione dei termini
di cui all'art. 190 c.p.c., nella causa avente n. 3392/2021 R.G.; nella
causa pendente tra: ### nato ### il ###, e residente ###, (###),
rappresentato e difeso dall' ### ed elettivamente domiciliat
####### 98, giusta procura in atti. Ammesso al patrocinio a spese
dello Stato con delibera del COA n. 446/2021; ATTORE
E ### (###) nato a #### il ###, rappresentato e difeso dall' Avv.
### ed elettivamente domiciliat ####### 17, giusta procura in
atti; CONVENUTO
E ### (###) nata a ### il ### e residente in #### Via delle ###
n. 15 e ### (###) nato a ### il ### e residente in #### Via A.
### n. 29, rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente
domiciliat ####### P. (...), giusta procura in atti; CONVENUTI
OGGETTO: azione di risarcimento danni da reato.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ### ha convenuto in
giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, ##### e ### al fine di
sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale
di ### disattesa ogni contraria -accertata la responsabilità per i fatti
di cui è causa dei sigg.ri ##### , ### per le causali di cui in
narrativa -condannare gli stessi, in solido o secondo il rispettivo grado
di responsabilità, a dare e pagare al sig ### la somma di euro
16.000,00 o quella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia
secondo equità da calcolarsi tenendo conto dei parametri indicati
dall'### sulla Giustizia civile di ### Con vittoria di spese, funzioni
ed onorari del presente giudizio”. Nello specifico, parte attrice ha
rappresentato i seguenti fatti: - dalla relazione sentimentale
intrattenuta con la sig.ra ### è nato a ### il ### il figlio ### - la
sig.ra ### in data ### alle 15.36 ha pubblicato sul proprio profilo
### un articolo del quotidiano “###” risalente al 15/01/2010 che
riportava la condanna penale del ### in I grado per fatti accaduti
asseritamente nell'anno 2004, fatti per i quali in secondo grado è stato
prosciolto, accompagnando la pubblicazione con il seguente
commento :”con condanna pubblica definitiva per sequestro e
violenza su una donna in gravidanza, secondaria per minacce, evasore
totale, prescritto per stalking, gli hanno collocato mio figlio ### ( il
riferimento è al figlio ### dopo un riconoscimento tardivo e oggi mi
pignora conto corrente, reddito di cittadinanza…”; - a seguito della
predetta pubblicazione sulla piattaforma ### si è scatenata una
conversazione tra la ### e diversi utenti ### suoi amici, tra cui
##### e ### i quali a loro volta hanno commentato la pubblicazione
della ### esprimendo giudizi offensivi e diffamatori verso il ### a
mezzo di messaggi altamente lesivi della sua reputazione, onore e
dignità, messaggi, che vanno ben oltre il diritto di critica. Alla luce
di tali fatti, l'attore ha introdotto il presente giudizio al fine di vedersi
risarcito il danno non patrimoniale, ai sensi dell'art 2059 c.c. e 185
c.p., subito a causa delle condotte illecite dei convenuti integrati il
reato di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. .
Si è costituito in giudizio ### il quale ha contestato tutto quanto ex
adverso dedotto, domandando il rigetto della domanda attorea in
quanto infondata e non provata. Si sono, altresì, costituiti in giudizio
i convenuti ### e ### i quali hanno contestato quanto rappresentato
da parte attrice, domandando in via preliminare dichiarare la carenza
di legittimazione passiva degli stessi e, nel merito, rigettare la
domanda in quanto infondata in fatto e in diritto con condanna
dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c. .
La convenuta ### sebbene ritualmente citata, non si è costituita in
giudizio e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia. Con note
scritte del 24/10/2022, l'attore ha dichiarato di rinunziare agli atti del
giudizio nei confronti della convenuta ### con la quale è intervenuto
un accordo transattivo. Pertanto, relativamente alla domanda
originariamente proposta dall'attore nei confronti della suddetta
convenuta va dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 306 c.p.c. . La
causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali,
l'interrogatorio formale dei convenuti e l'escussione di due testimoni,
e all'udienza del 14/12/2023 è stata trattenuta in decisione con la
concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il
deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, la domanda attorea è fondata e
merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito specificati.
Va anzitutto disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto ### in
merito alla mancanza di prova circa il fatto che il commento oggetto
di causa sia a lui effettivamente attribuibile, in assenza di idonee
verifiche circa la riconducibilità dell'indirizzo IP di relativa
provenienza. Come noto, infatti, in tema di diffamazione a mezzo
### la giurisprudenza ha più volte evidenziato che l'individuazione
dell'autore di un post o di un commento ben può essere effettuata
anche in mancanza di specifici accertamenti sull'intestazione
dell'indirizzo IP e sulla base di elementi di natura indiziaria, tra i quali
assume senz'altro rilievo l'assenza di denuncia di furto di identità da
parte di colui che figura come intestatario della bacheca sulla quale vi
è stata la pubblicazione (v. in tal senso ### Palermo 24 febbraio
2023, ### Ancona 19 luglio 2022, e ### Lanciano 12 febbraio 2021,
nonché, da ultimo, Cass. pen. 27428/2023 e Cass. pen. 25037/2023).
Sul punto l'odierno convenuto ### si è limitato ad una contestazione
del tutto generica, senza peraltro dedurre alcuna circostanza concreta
tale da far propendere per un eventuale furto di identità digitale,
pertanto, l'eccezione in questione non può che ritenersi infondata.
Del pari infondata è l'argomentazione difensiva del medesimo
convenuto secondo cui non risulterebbe provato che il destinatario del
commento in esame fosse proprio l'odierno attore. Come noto, infatti,
non osta all'integrazione del reato di diffamazione, per quel che rileva
in sede civile, l'assenza di indicazione nominativa del soggetto la cui
reputazione è lesa, se lo stesso sia ugualmente individuabile con
ragionevole certezza attraverso gli elementi della fattispecie concreta
(v. in tal senso Cass. pen. 10762/2021 e Cass. pen. 2958/2021). Nel
caso di specie tale individuabilità può ritenersi senz'altro integrata in
ragione del fatto che il commento in questione ha riguardato un post
recante un'accusa chiara e mirata proprio nei confronti dell'attore con
tanto di articolo di giornale che lo riguardava in prima persona, sicché
appare del tutto irragionevole ipotizzare che il termine "uno",
utilizzato dal ### nell'incipit del proprio commento, potesse riferirsi
ad un soggetto indeterminato e non proprio all'attore (v. in un caso
analogo la già menzionata ### Lanciano 12 febbraio 2021). Quanto
al contenuto del commento in esame, giova premettere che l'onore e
la reputazione costituiscono diritti inviolabili della persona,
costituzionalmente tutelati, la cui lesione fa sorgere in capo all'offeso
il diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla circostanza che
il fatto integri o meno un reato, ragion per cui non vi è necessità di
verificare in questa sede (sia pure incidentalmente) se i convenuti
abbiano commesso un reato, trattandosi piuttosto di stabilire se le
loro dichiarazioni debbano ritenersi rilevanti sotto il profilo dell'illecito
civilistico, in quanto offensive dell'altrui onore o reputazione e non
giustificate dall'esercizio di un diritto (v. ex multis Cass. 25157/08,
Cass. 9861/07, Cass. 8828/03 e Cass. 8827/03, nonché, nella più
recente giurisprudenza di merito, ### Benevento 19 luglio 2022,
### Bari 13 dicembre 2021 e ### Grosseto 11 febbraio 2020). A
tal riguardo, deve anzitutto escludersi che i commenti in questione
possano ritenersi espressione del diritto di critica e di libera
manifestazione del pensiero dei convenuti, difettando
dell'indispensabile requisito della continenza. Se è vero, infatti, che la
critica consente l'utilizzo di un linguaggio anche aspro, pungente o
colorito (v. Cass. 1434/2015 e Cass. 22600/2013), ciò deve pur
sempre avvenire nel limite della continenza, da intendersi quale
correttezza formale e non superamento dei limiti di quanto
strettamente necessario all'espressione (pur forte) della propria
opinione (v. la stessa Cass. 11767/2022), dovendo esprimere un
dissenso ragionato sulle opinioni o sui comportamenti del soggetto
preso di mira, senza trascendere in in affermazioni ingiuriose o in
attacchi gratuitamente offensivi o inutilmente denigratori, ovvero in
espressioni volte a colpire la figura morale della persona criticata (v.
Cass. ###/2018, Cass. 6919/2018, Cass. 839/2015 e Cass.
22699/2013, nonché, nella giurisprudenza di merito, ### Roma 7
febbraio 2022). Alla luce dei suesposti principi, non può che rilevarsi
come nel caso di specie tutti gli odierni convenuti abbiano travalicato
i suddetti confini, non limitandosi a commentare in maniera critica il
post pubblicato su ### dall'ex compagna dell'attore, ma utilizzando
nei confronti dello stesso termini che sono evidentemente degenerati
in una manifestazione gratuitamente lesiva dell'onore e della sfera
morale del predetto, evocando concetti estranei ad una civile
contrapposizione di idee, oltre che assolutamente superflui ai fini della
rappresentazione della posizione da loro sostenuta (si vedano, in casi
assimilabili sotto questo profilo, ### Palermo 24 febbraio 2023, ###
Lanciano 12 febbraio 2021, ### Arezzo 29 novembre 2016 e ###
Siena 19 luglio 2012). Va poi chiarito che la responsabilità aquiliana
dell'odierno convenuto non può essere esclusa in ragione dell'eccepita
sussistenza di una provocazione asseritamente integrante il "fatto
ingiusto altrui" di cui all'art. 599, co. 2, c.p.c., atteso che la
provocazione di cui alla suddetta norma, escludendo la punibilità del
reato di diffamazione ma non anche la natura di illecito civile del fatto,
né la conseguente obbligazione risarcitoria del danno subito dal
soggetto leso, si configura non tanto come esimente ma quale
scusante, idonea ad eliminare solo la rimproverabilità penale della
condotta dell'autore del fatto in ragione delle motivazioni del suo
agire, pur restando il fatto imputabile a titolo di dolo e, dunque, illecito
(v. Cass. 2197/2016, Cass. 15353/2012, Cass. 23366/04 e Cass.
8911/95, nonché, nella più recente giurisprudenza di merito, ####
4 gennaio 2023). Ciò posto, riconosciuta la condotta illecita dei
convenuti, in tema di risarcibilità del danno del soggetto leso, va
richiamato il consolidato principio in base al quale, in tema di
responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore e alla
reputazione di cui si invoca il risarcimento non è in re ipsa,
identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse
tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, che
devono quindi essere oggetto di allegazione e prova. ### esistenza
di un siffatto danno può, però, essere provata anche attraverso
presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di
riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la
posizione sociale della vittima (v. Cass. 8861/2021, Cass. 4005/2020,
Cass. 25420/2017 e Cass. 13153/2017). ### dei suddetti parametri
al caso di specie induce a ritenere sussistente la verificazione nella
sfera dell'odierno attore di un apprezzabile danno morale, avuto
riguardo sia al mezzo utilizzato e alla diffusione dello scritto (non
risultando contestato il fatto che la pagina ### sulla quale sono stati
inseriti i commenti sia seguita da un numero rilevante di persone), sia
all'intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni utilizzate (v.
Cass. 1046/2019), tali da esporre la vittima ad un pubblico scherno
idoneo ad ingenerare nella vittima stessa un senso di disagio e di
mortificazione innanzi a numerosissimi utilizzatori della piattaforma
social (v. in un caso analogo ### Arezzo 29 novembre 2016). La
liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attore presuppone
una valutazione necessariamente equitativa (v. ex multis Cass.
13153/2017), ai sensi dell'art. 1226 c.c., prendendo a riferimento i
parametri indicati nell'apposita tabella elaborata dall'### sulla
Giustizia Civile di ### Orbene, in applicazione dei suddetti parametri,
la diffamazione in esame, per tutti gli odierni convenuti, deve
reputarsi di tenue gravità, tenuto conto: dell'assenza di notorietà del
diffamante; della tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale
di riferimento; del limitato spazio dell'invettiva diffamatoria,
mescolatasi tra i numerosi commenti degli utenti; del carattere isolato
e non reiterato della condotta, che, a quanto consta, non ha avuto
alcuna risonanza mediatica. Alla luce delle suddette considerazioni,
si ritiene equo liquidare in favore dell'attore l'importo minimo indicato
nella suddetta tabella per le diffamazioni di tenue gravità, pari ad €
1.000,00, per quanto riguarda le condotte illecite rispettivamente del
convenuto ### e della convenuta ### e di € 2.000,00 per quanto
concerne la condotta illecita ascritta al convenuto ### tenuto conto
della reiterazione della suddetta condotta illecita. In conclusione, in
accoglimento parziale delle domande attoree, i convenuti devono
essere condannati al risarcimento in favore dell'attore delle seguenti
somme a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per il fatto
illecito commesso: ### alla somma di € 1.000,00, ### alla somma
di € 1.000,00 e ### alla somma di € 2.000,00, su tali somme vanno
calcolati gli interessi legali sulle somme devalutate al 17/12/2020 e
progressivamente rivalutate sino alla data di pubblicazione della
presente sentenza, oltre gli interessi legali successivi alla presente
sentenza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo, in base al valore del decisum, secondo i parametri medi
di cui al DM 147/2022. Essendo poi parte convenuta ammessa al
patrocinio a spese dello Stato la parte soccombente deve essere
condannata a pagare le spese in favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno definitivamente pronunziando sulla causa come
in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così
provvede: • ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per
l'effetto, • ### al pagamento in favore di ### della somma di €
1.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo
di risarcimento del danno non patrimoniale per il fatto illecito
commesso; • ### al pagamento in favore di ### della somma di €
1.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo
di risarcimento del danno non patrimoniale per il fatto illecito
commesso; • ### al pagamento in favore di ### della somma di €
2.000,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva, a titolo
di risarcimento del danno non patrimoniale per il fatto illecito
commesso; • ### le parti convenute in solido tra loro al pagamento
delle spese di lite che liquida in € 2.552,00 per compenso oltre spese
generali al 15%, IVA e ### Spese da pagare in favore dell'### ai
sensi del DPR 115/2002.
Avv. Antonino Sugamele

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