Procedimento civile – Procedimento davanti al giudice di pace – Distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione – Configurabilità – Esclusione – Produzione documentale – Entro la prima udienza – Necessità – Rinvio ad udienza successiva – Ammissibilità – Esclusione – Limiti. (Cpc, articoli 153, 183, 311 e 320)
(Nel caso di specie, relativo ad un ingiunzione di pagamento somme rivendicate a fronte di una insoluta fornitura di latte, la Suprema Corte, richiamato l’enunciato principio, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, nella circostanza, il giudice d’appello aveva rimesso in termini l’odierno controricorrente, in veste di opposto, in relazione alla deduzione dei mezzi istruttori, ritenendo motivata da causa di forza maggiore la tardiva comparizione del suo difensore alla terza udienza del giudizio, senza considerare in tal modo che lo stesso era ormai comunque decaduto dal proporre le prove non avendone dedotta alcuna in prima udienza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19359).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 8 agosto 2025, n. 22911 – Presidente Di Virgilio – Relatrice Besso Marcheis
25-08-2025 17:37
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