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Sentenza

PROCESSO – Connessione tra procedimento possessorio e di separazione e sospensio...
PROCESSO – Connessione tra procedimento possessorio e di separazione e sospensione del giudizio. (Cpc, articoli 40, 295 e 473.bis-15)

L’istituto della sospensione del giudizio per connessione, disciplinato dall’art. 40 c.p.c., trova applicazione esclusivamente nei casi in cui risulti una reale interdipendenza tra i procedimenti coinvolti. In particolare, la sospensione è inammissibile qualora non ricorrano influenze dirette o implicazioni necessarie tra il procedimento possessorio e quello di separazione.

É necessario, infatti, che le controversie oggetto dei procedimenti presentino punti di contatto tali da rendere indispensabile la trattazione simultanea o coordinata, soprattutto quando siano coinvolte questioni come lo spoglio del possesso e la coabitazione dei coniugi. In assenza di una relazione stretta e determinante tra i giudizi, la richiesta di sospensione non può essere accolta, dovendosi garantire l’autonomia e la celerità delle rispettive procedure.

Il procedimento all’attenzione del giudice milanese mira essenzialmente a ripristinare il rapporto di fatto con la cosa, subspecie di detenzione qualificata, interrotto per il cambio della serratura dell’immobile adibito a casa familiare tra i coniugi.

L’autorizzazione a vivere separati, di contro, non costituisce un provvedimento di allontanamento dalla casa familiare della persona fisica ma legittima, appunto, i coniugi a non coabitare più.

    Tribunale Milano, sezione IV, ordinanza 6 luglio 2025 - Giudice Petrucci
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. …/2025 promossa da:
P1 (C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. …( (...) ) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato
presso il difensore avv. …
RICORRENTE
contro
C1 (C.F. (...), con il patrocinio dell'avv. …ed elettivamente domiciliata in VIA …MILANO presso il
difensore avv. …
RESISTENTE
Il Giudice Alessandro Petrucci,
letti gli atti ei documenti di causa
uditi i difensori nel contraddittorio delle parti
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 luglio 2025
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Si è costituita con memoria difensiva del 23 giugno 2025 C1 chiedendo:
Nel merito:
- Rigettare il ricorso promosso dal sig. P1 siccome del tutto inammissibile ed infondato.
In via subordinata:
- Stante la pendenza del giudizio di separazione, dichiarare, ai sensi dell'40 c.p.c. la competenza per
connessione del giudice della separazione, al quale rimettere la decisione anche del presente
procedimento;
In ulteriore via subordinata
- Disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa dell'adozione dei
provvedimenti necessari ed urgenti richiesti al giudice della separazione.
All’esito dell’udienza del 2 luglio 2025 il g.i. ha riservato la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
In limine litis un breve cenno sulla inconferenza delle eccezioni pregiudiziali di rito solevate dalla
difesa resistente in punto di:
A. ragioni di connessione ex art. 40 con l'avvenuto deposito del ricorso per separazione personale
dei coniugi e, soprattutto, istanza di concessione inaudita altera parte, dei provvedimenti indifferibili
ex art. 473 bis 15 c.p.c.:
B. sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c..
Appare evidente, de iure procedendo, l'insussistenza di una ragione di connessione ex art. 40 c.p.c.
ma anche di interferenza in senso empirico tra i due procedimenti, visto anche lo stesso contenuto
del provvedimento cautelare richiesto in quella sede (autorizzare i coniugi a vivere separati).
Si tratta di causae petendi del tutto estranee fra loro atteso che l'odierno procedimento mira
essenzialmente a ripristinare il rapporto di fatto con la cosa, subspecie di detenzione qualificata,
interrotto all'esito del cambio della serratura dell'immobile adibito a casa familiare tra i coniugi. Fatto
pacificamente occorso in termini materiali, per mano della resistente.
L'autorizzazione a vivere separati, di contro, non costituisce un provvedimento di allontanamento
dalla casa familiare della persona fisica ma legittima, appunto, i coniugi a non coabitare più. Anche
in caso positivo ciò non toglierebbe la possibilità al ricorrente di esercitare il potere di fatto sulla cosa
non comportando lo stesso un'intervengo possessionis o una derelictio possesionis.
Nessuna interferenza giuridica tra i due istituti e, quindi, fra i due procedimenti, a valere tanto ai
fini dell'art. 40 c.p.c. che della sospensione necessaria.
A ciò si riallaccia peraltro la natura e la funzione della tutela possessoria. La tutela possessoria è
accordata dall'ordinamento per evitare che i soggetti giuridici possano farsi giustizia da sé ovvero
per evitare che, anche di fronte alla sussistenza di una situazione giuridica riconosciuta
dall'ordinamento, il soggetto vada ad immutare la realtà dei fatti in modo unilaterale senza il previo
vaglio giurisdizionale (ne cives ad arma veniant). E' esercitabile in confronto di quegli atti e fatti che
vadano a privare o limitare la situazione possessoria (o la detenzione qualificata) vantata in fatto con
il logico corollario che ogni questione di diritto o di natura strettamente obbligatoria non rileva di
per se essendo soltanto sufficiente che lo spoliator vada a porre in essere un'attività che si sostituisce
in tutto od in parte a quella del possessore (detentore qualificato) in via unilaterale (interdicta
reciperandae possessionis).
L'oggetto dell'interdetto, pertanto, concerne unicamente l'accertamento dell'esistenza di un possesso
tutelabile e, dall'altro, gli estremi dello spoglio, mentre ogni questione riguardante la legittimità del
possesso - in particolare, la sua rispondenza ad un valido titolo - resta estranea al giudizio
possessorio, nel quale i titoli di proprietà possono venire in rilievo solo ad colorandola possessionem
(Cass. Il, 3 febbraio 1998, n. 1040; Cass. 28 febbraio 1989, n. 1087).
In questo caso il ricorrente agisce per la tutela della propria detenzione qualificata della casa
coniugale atteso che egli stesso afferma di non essere proprietario della stessa. Il suo rapporto di
fatto con la cosa derivava dal titolo negoziale costituito dal matrimonio che lo giustificava per
l'esercizio di un interesse autonomo quale è quello del menage familiare.
A questo proposito il detentore autonomo, che proponga azione di reintegrazione del possesso, deve
provare di aver esercitato in nome altrui il potere di fatto sulla cosa, dimostrando l'esistenza del
titolo posto a base dell'allegata detenzione, senza che il giudice debba accertare la validità e l'efficacia
di siffatto titolo, atteso che in materia possessoria non rileva mai la valutazione degli effetti negoziali
di un atto (Cass. VI-II Ord. 17 febbraio 2014, n. 3627; Cass. 11, 20 maggio 2008, n. 12751). E' infatti
sufficiente che eserciti un potere di fatto sulla cosa per soddisfare un proprio interesse autonomo
ancorché il possesso sia esercitato in via mediata da altri.
Fatto incontestato fra le parti almeno fino al 1 maggio 2025 quando il ricorrente ha lasciato l'immobile
per cui è causa quale modalità anticipatoria della futura sistemazione dei rapporti personali e
patrimoniali dipendenti dalla futura separazione dei coniugi.
Ad avviso della difesa resistente P1 avrebbe rinunciato o "perso" tale situazione giuridica
possessoria poiché avendo concordato le parti "l'allontanamento dalla residenza familiare del
marito, quest'ultimo ha inevitabilmente perso la disponibilità dell'abitazione medesima". Fatto
suffragato dal trasferimento in altro luogo "in attesa della disponibilità - dal mese di luglio -
dell'"...appartamento in locazione vero e proprio" e, soprattutto, dall'impegno assunto a "non entrare
se non previo avviso di 24 ore e solo per necessità di aver accesso ai suoi beni". Ciò contraddirebbe
"la rivendicata persistenza di una situazione di pieno possesso dell'immobile ed il conseguente libero
ed autonomo esercizio delle relative prerogative".
L'assunto è suggestivo ma non persuade in chiave possessoria atteso che il ricorrente aveva:
- mantenuto la disponibilità delle chiavi dell'abitazione con ciò denunziando in fatto la possibilità di
continuare ad accedere all'immobile;
- manifestato expressis verbis - anche tramite i propri legali - la volontà di allontanarsi in via
temporanea e transitoria dalla casa familiare:" tengo a precisarti che questo non è un rilascio della
casa familiare in senso proprio, ma solo un'uscita temporanea in attesa di arrivare ad un'intesa
complessiva sul resto... Egli manterrà dunque la sua copia delle chiavi, ma si impegna a non entrare
in casa se non previo avviso di 24 ore e solo per necessità di avere accesso ai suoi beni " (infra e- mail
del 29 aprile 2025 - doc. 3 fasc. P1
In termini di corpus et animus, non può negarsi che il ricorrente avesse mantenuto la propria
relazione di fatto sul bene potendo, in astratto, riacquistarne la disponibilità in qualsiasi momento.
La circostanza di aver "promesso" di avvertire la coniuge dell'esercizio di tale potere non può essere
equiparata a derelict io o rinuncia della situazione possessoria quanto ad una mera modalità di
attuazione della stessa in accordo con le esigenze personali di ambo i coniugi vista l'imminente
separazione.
In verità la prova e contrariis di tale causa petendi è stata "offerta", per facta concludentia, dalla stesa
resistente laddove ha pensato di cambiare la serratura della porta di ingresso dell'immobile
(rendendo inservibile la chiave rimasta nella disponibilità del ricorrente) al fine di precludere
effettivamente il coniuge l'esercizio di tale situazione possessoria. Ciò denuncia la persistenza del
potere di fatto sulla cosa che il ricorrente aveva fino all'immutatio loci.
Allo stesso tempo costituisce "confessione" dello spoglio perpetrato in danno del coniuge.
Lauto basta per accogliere il ricorso di P1 e ordinare a C1 la reintegrazione della codetenzione
qualificata in cui il primo si trovava ante spoglio (la consegna della copia delle nuove chiavi ne
costituirebbe l'attuazione).
A questo proposito non possono accogliersi i velati riferimenti della resistente a finalità difensive,
quasi di legittima difesa personale o reale, (pp. 4 memoria) a cui sarebbe stato finalizzato lo spoglio.
In disparte il profilo probatorio, la parte non ha attivato alcuno degli strumenti previsti
dall'ordinamento sia civile che penale al fine di prevenire siffatte e supposte aggressioni alla persona
o alle cose.
C1 va condannata alla reintegrazione di P1 P1 nella codetenzione qualificata dell'immobile sito in
M. via (...), n. 1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 259.00 per anticipazioni non
imponibili, Euro 2.536,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
- condanna C1 alla reintegrazione di P1 nella codetenzione qualificata dell'immobile sito in M. via
(...), n. 1 ;
- condanna C1 alla rifusione delle spese di lite sostenute da P1 liquidate in Euro 259.00 per
anticipazioni non imponibili, Euro 2.536,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se
dovuta, e C.P.A.
Si comunichi.
Conclusione
Così deciso in Milano, il 6 luglio 2025.
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2025.
Avv. Antonino Sugamele

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