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Sentenza

L’azione causale che ha il portatore di una cambiale va di pari passo con l’azio...
L’azione causale che ha il portatore di una cambiale va di pari passo con l’azione di regresso esperibile dal girante.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 27 marzo - 25 luglio 2013, n. 18076
Presidente Salmè – Relatore Acierno

Svolgimento del processo

La ditta C. aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di forniture di mercé nei confronti della società in accomandita semplice Edil 2. Il credito azionato in via monitoria era fondato sulla allegazione e produzione di titoli cambiari girati dalla E. D. alla C.
Il Tribunale di Frosinone rigettava l'opposizione proposta dalla E., fondata sulla inammissibilità dell'azione causale proposta dopo la prescrizione dell'azione cambiaria, in violazione dell'art. 66 legge cambiaria. Proposta impugnazione di tale pronuncia, la Corte d'Appello accoglieva invece l'appello proposto dalla E. D.sulla base delle seguenti affermazioni:
l'art. 66 della legge cambiaria addossa al portatore della cambiale intenzionato ad esperire l'azione causale l'onere di offrire la restituzione del titolo e di effettuarne il deposito in cancelleria "purché abbia adempiuto alle formalità necessarie per conservare al debitore le azioni di regresso". Tra gli adempimenti prescritti dalla norma deve individuarsi, secondo la Corte d'Appello, quello di proporre l'azione causale entro il termine di prescrizione dell'azione cambiaria nonché quello di consentire la restituzione del titolo "impregiudicato" ovvero in modo tale da consentirne l'utilizzazione in sede di esercizio delle azioni cartolari.
b) La norma in questione è infatti finalizzata non solo a scongiurare la possibilità che il debitore sia escusso una seconda volta in sede cartolare ma anche che sia messo in condizione di poter esercitare, una volta rientrato in possesso dei titoli, le azioni di sua spettanza. La tutela prevista nell'art. 66 non riguarda soltanto l'onere di conservare al debitore le azioni di regresso in senso proprio, ma anche quella di offrire tutela a tutti i debitori cambiari.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la ditta Cecili affidandosi a due motivi. Ha resistito con controricorso la E.
Nel primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 66 della legge cambiaria sul rilievo che l'esercizio dell'azione causale prima della prescrizione dell'azione cambiaria non rientri tra gli adempimenti richiesti dall'art. 66 dal momento che sarebbe stato sufficiente al debitore pagare l'importo portato dagli effetti cambiari, per poter esercitare le azioni cartolari, ritenute prescritte. A sostegno dell'assunto il ricorrente allega un orientamento di legittimità secondo il quale il comportamento del portatore o di un girante che faccia prescrivere l'azione cartolare e proponga l'azione causale nei confronti del girante non pregiudica a quest'ultimo la possibilità dell'azione cartolare nei confronti dei precedenti giranti, una volta che abbia ottenuto la disponibilità del titolo a seguito del pagamento, atteso che l'azione cartolare si prescrive solo nei confronti del suddetto portatore e del suddetto girante. (Cass. 4910 del 2003).
La locuzione "la restituzione del titolo impregiudicato", secondo il ricorrente, non può significare restituzione pura e semplice del titolo ma invece restituzione cui segue il pagamento da parte del girante. Ragionando altrimenti, il possesso del titolo con la firma di girata del prenditore equivarrebbe a pagamento con effetto liberatorio.
Il motivo si chiude con il seguente quesito di diritto : " In materia di titoli cambiari, è ammissibile l'azione causale del giratario - creditore nei confronti del proprio girante - debitore, sebbene prescritta l'azione cartolare?
Nei rapporti tra giratario - creditore e girante debitore è da considerarsi pregiudicato ai sensi dell'art. 66 legge cambiaria il titolo offerto con deposito in cancelleria ancorché prescritto sebbene il pagamento non sia mai stato effettuato né prima né durante il giudizio?".
Nel secondo motivo viene dedotta l'omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decisiva la prescrizione delle azioni cartolari non considerando che la parte resistente non aveva mai offerto il pagamento dei titoli.
Il motivo si chiude con la seguente sintesi:
"La sentenza ha statuito che i titoli fossero pregiudicati sul presupposto della loro prescrizione ai fini dell'azione cartolare, ma non tenendo conto, ai sensi dell'art.94 terzo comma della legge cambiaria che il pagamento avrebbe consentito e consentirebbe la proposizione delle adeguate azioni volte al soddisfacimento del credito della odierna resistente nei confronti della emittente".
Deve preliminarmente osservarsi, in ordine all'istanza d'interruzione del procedimento formulata dalla Edildue con memoria, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "in tema di giudizio di cassazione, l'intervenuta modifica dell'art. 43 legge fall. per effetto dell'art. 41 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, nella parte in cui recita che l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest'ultimo, che è dominato dall'impulso d'ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge" (Cass.21153 del 2010; 14786 del 2011;8685 del 2012).
Non può, pertanto, trovare ingresso nel giudizio di cassazione la richiesta d'interruzione del procedimento formulata dalla parte resistente.
I due motivi di ricorso, in quanto logicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. La coerente trattazione di entrambi richiede la preventiva illustrazione del quadro normativo di riferimento. L'art. 66, terzo comma, della legge cambiaria stabilisce che: “il portatore della cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli".
Alla luce di questa norma, il portatore della cambiale deve restituire al debitore il titolo "impregiudicato" ovvero idoneo a consentirgli l'esercizio delle azioni cartolari, in qualità di portatore della cambiale. Se tali azioni, come nella specie, sono prescritte, essendo decorsi oltre tre anni dalla scadenza dei titoli, al portatore non è consentito esercitare l'azione causale nei confronti del debitore medesimo (Cass. n. 1640 del 1998/14864 del 2003; 16816 del 2010;15681 del 2011). Il principio di diritto così enucleato deve tuttavia essere coordinato con l'art. 94, terzo comma della legge cambiaria così come interpretato alla luce degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Secondo questa norma, la prescrizione, limitatamente alle azioni di regresso promosse dai giranti gli uni contro gli altri, decorre dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui. Secondo la parte ricorrente, di conseguenza, mediante il pagamento delle somme portate dagli effetti, la girante Edildue avrebbe ottenuto la disponibilità dei titoli ed avrebbe potuto agire in regresso contro il proprio girante. Tale regime giuridico, tuttavia, non può trovare applicazione nella specie, in quanto esso esaurisce i suoi effetti all'interno del più ampio termine triennale decorrente dalla scadenza dei titoli e applicabile ex art. 94, primo comma, all'azione cambiaria diretta, sia nell'iporesi della cambiale tratta che del pagherò (in virtù' del richiamo all'art. 94 della legge cambiaria operato dal successivo art. 102; cfr. Cass. 1991/5885).
Tale azione, in conclusione, "segna la definitiva estinzione di tutti i diritti cambiari incorporati nel titolo, costituendo il limite temporale massimo per l'utilizzazione di questo sul piano cambiario, si da potersi configurare come eccezione reale opponibile a qualsiasi possessore" (Cass. 16816 del 2010). Risulta, pertanto, chiara la diversa sfera di applicazione dei primi due comma dell'art. 94 rispetto al terzo, invocato dalla parte ricorrente. Nei primi due viene dettato il regime giuridico della prescrizione delle azioni cartolari dirette (tre anni dalla scadenza) e di regresso (un anno dal protesto o dalla scadenza nel caso vi sia la clausola "senza protesto"), spettanti al portatore del titolo. Al fine di poterle esercitare sono necessarie due condizioni: la disponibilità del titolo e il mancato decorso della prescrizione triennale (od annuale, nell'ipotesi del secondo comma). I giranti gli uni contro gli altri possono, tuttavia, esercitare azioni cartolari, ove paghino il titolo od ove contro di essi sia esercitata azione di regresso, ma tale peculiare disciplina normativa è applicabile solo in pendenza del decorso del termine triennale di prescrizione per l'azione cartolare spettante al portatore ex art. 94, primo e secondo comma, essendo quest'ultimo l'unico strumento di tutela, nell'ambito delle predette azioni cartolari, idoneo a garantire il pagamento, qualora le azioni di regresso dei giranti, gli uni verso gli altri, non vadano a buon fine. A conservare l'efficacia delle azioni spettanti al portatore, è finalizzato il citato art. 66 terzo comma, nella parte in cui afferma che il titolo deve essere "impregiudicato" ovvero ancora idoneo a consentire al predetto portatore, l'esercizio delle azioni cartolari ad esso spettanti in tale specifica qualità (e non come mero girante) ed ad esso necessarie qualora venga azionata nei suoi confronti l'azione causale.
Il principio esposto è stato di recente confermato anche da Cass. 15682 del 2011 secondo la quale "In base all'art. 66, comma terzo, della legge cambiaria, il mancato adempimento, da parte del giratario della cambiale, dell'onere di restituire al proprio girante il titolo impregiudicato, vale a dire idoneo a legittimare 1 'esercizio delle azioni cambiarie che gli competono nei confronti del proprio debitore, comporta l'inammissibilità dell'azione causale proposta dal giratario che, per propria inattività, abbia lasciato prescrivere l'azione cambiaria di regresso spettante al girante, o diretta, spettante al girante che sia anche primo prenditore, e non vale ad escludere tale conseguenza la conoscenza informale che il girante abbia avuto del mancato pagamento dei 7 titoli da lui girati, atteso che l'omesso esercizio dei diritti nascenti dalla cambiale può essere giuridicamente addebitato solo al portatore del titolo, quale unico soggetto legittimato ad esercitarli".
Nella fattispecie dedotta nel presente giudizio i titoli cambiari in contestazione (girati in pagamento alla E. e da quest'ultima in pagamento alla C.) avevano scadenze temporalmente collocate tra il dicembre 1992 ed il settembre 1993. Alcuni di essi non andarono a buon fine e, solo decorso il termine per l'azione cartolare diretta nei confronti dell'emittente (art. 94 primo comma) e per quella spettante al portatore contro i giranti (art. 94, secondo comma), veniva esercitata l'azione causale nei confronti della predetta E., con conseguente violazione dell'art. 66 sopracitato.
Deve, pertanto, concludersi, per il rigetto del ricorso con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento nei confronti della parte resistente che liquida in Euro 10.000,00, per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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