RISCOSSIONE
Tribunale di Locri, Sentenza n. 546/2025 del 07-10-2025
TRIBUNALE CIVILE DI LOCRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Locri, nella persona del Giudice dott. ssa ### ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 789/2024 promossa da: la### s.r.l ( P.I.: ###) in persona del l.r.p.t.
elettivamente domiciliata in ### P.zza ###, presso lo studio dell'Avv. ### che la rappresenta e
difende in virtù di procura alla lite in atti parte attrice ### ( C.F.: ###) rapp.to e difeso dall'Avv. ###
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in ### , in virtù di procura in atti parte
convenuta ### Come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto ricorso depositato presso il Tribunale di Locri iscritto al numero 268-1/2024 R.G.E. ### ha
proposto opposizione al pignoramento presso terzi MQPG###96, cron. ### 55 del 14.03.2024
dell'importo complessivo di € 5.723,96 eseguito da la### s.r.l. ex art. art. 72-bis del D.P.R.
29.09.1973, n. 602, lamentando l'omessa notifica, da parte del concessionario pignorante, sia
dell'atto di pignoramento che degli atti prodromici , la carenza di motivazione dell'atto di
pignoramento, la violazione dei limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio dal
terzo pignorato - ### S.r.l. ( P.I.: ###) Per tali vizi eccepiti, il sig. ### ha chiesto dichiararsi
l'inesistenza /l'illegittimità/nullità e/o inefficacia dell'atto del pignoramento impugnato. Con il
medesimo atto l'opponente ha chiesto disporsi la sospensione della procedura di espropriazione
forzata di crediti presso terzi.
Il giudice dell'esecuzione, con decreto del 09.04.2024 , ha disposto prima la sospensione, inaudita
altera parte, dell'esecuzione della procedura espropriativa e successivamente ha confermato detto
decreto di sospensione dell'esecuzione con ordinanza emessa il ### condannando la resistente
la### s.r.l. al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite della fase
endoprocedimentale e contestualmente ha assegnato alle parti il termine per l'introduzione del
giudizio di merito. La la### s.r.l. con atto di citazione ritualmente notificato , ha provveduto ad
introdurre il giudizio di merito. Il giudizio è stato iscritto a ruolo, con il numero di Registro Generale
789/2024 ; con provvedimento reso fuori udienza in data ### il giudice rinviava la causa per la
decisione, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., all'udienza del 14.07.2025 assegnando alle parti i
termini di cui all'art. 189 c.p.c . , alla predetta udienza il giudice ha trattenuto la causa in decisione.
Parte attrice, con l'atto di citazione in riassunzione, ha chiesto al Tribunale “ previa revoca della
precedente ordinanza emessa dal G.E. in data ### e della statuita condanna alle spese,
preliminarmente ed in via assorbente, dichiarare l'incompetenza funzionale e per materia di
codesto Tribunale adito, per essere competente a decidere il Giudice di ### competente
territorialmente ; nel merito rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata in
fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare l'illegittimità del provvedimento del Tribunale di Locri
del18/07/2024 nel procedimento iscritto al R.G.E. 268/2024 relativamente alla condanna alla
refusione delle spese di lite della fase sommaria in favore della odierna ricorrente” . Con vittoria di
spese e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Ritenuta la competenza di questo Tribunale adito da parte attrice in riassunzione la domanda della
stessa non può trovare accoglimento.
Ed invero, l'eccezione avanzata dall'odierna parte convenuta in ordine all'omessa notifica dell'atto
di pignoramento appare fondata avendo, infatti, la### s.r.l. provveduto ad effettuarla in data ### ,
ovvero in data successiva al deposito del ricorso in opposizione, avvenuto in data ### e ,
comunque, l'interposta opposizione da parte dell'esecutato non ha efficacia sanante di qualsivoglia
motivo di nullità.
A tale proposito si rappresenta che la Suprema Corte con la nota pronuncia del 13/12/2015, n.
2857 ha per la prima volta delineato a chiare lettere la struttura dell'ordine di pagamento diretto,
raffrontandola con il modello previsto dall'art. 543 c.p.c.
In particolare, ha qualificato lo strumento previsto dall'art. 72 bis d.P.R. n. 602/73 come una
procedura di riscossione coattiva assai semplificata, che si svolge in ambito interamente
stragiudiziale e che presenta carattere alternativo rispetto alle modalità espropriative tipizzate dal
codice di rito, la cui scelta nei limiti di legge, è rimessa alla discrezionale facoltà di scelta del
procedente; dall'accostamento del pignoramento esattoriale al procedimento di espropriazione
presso terzi previsto dall'art. 543 c.p.c. ne è scaturita, l'estensione di alcune disposizioni
codicistiche che risultano compatibili con la peculiare struttura delineata dall'art. 72 bis d.P.R.
602/73 e che offrono garanzie di tutela al debitore. ### le argomentazioni esposte dal Supremo
Collegio sussiste per l'agente della riscossione l'obbligo di notifica dell'atto di pignoramento al
debitore. anche se non è espressamente previsto dalla formulazione letterale dell'art. 72 bis d.P.R.
n. 602/73, Ciò discende non solo dalla disciplina dettata dall'art. 543 c.p.c. (compatibile ed
applicabile anche alla normativa de qua) ma altresì sulla base dell'interpretazione
costituzionalmente orientata della norma, tesa ad assicurare al debitore diretta conoscenza
dell'azione esecutiva ed a salvaguardare la facoltà di esercizio degli strumenti di tutela, evitando un
ingiustificata disparità di trattamento rispetto al debitore ordinario.
Ed infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza del 28.11. 2008 n.393 nel respingere la censura di
incostituzionalità ha osservato che la facoltà di scelta del concessionario tra due modalità di
esecuzione forzata presso terzi non crea una lesione del diritto di difesa dell'opponente né una
rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, perché “questi sono portatori di un
interesse di mero fatto rispetto all'utilizzo dell'una o dell'altra modalità e possono in ogni caso
proporre le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi di cui all'art. 57 del d.P.R. n. n. 602 del
1973” . Tale ragionamento sottende necessariamente la necessità che il pignoramento sia
notificato all'esecutato.
Invero la nota massima della Suprema Corte ( Cass. Civ. Sez. III, 12.06.2020, n.11290), distingue
nettamente tra l'ipotesi di nullità della notificazione, suscettibile di sanatoria con la proposizione
dell'opposizione, da quella di inesistenza della stessa e come tale insanabile, configurabile, tra le
altre ipotesi, anche in caso di totale mancanza materiale dell'atto di notifica, come nel caso che ci
occupa non potendosi attribuire alcuna efficacia sanante alla notifica “postuma” ovvero in data
successiva al deposito del ricorso.
Ed invero ancor prima con una pronuncia resa a ### la Suprema Corte aveva affermato il seguente
principio di diritto: “Il vizio di notificazione dell'atto di pignoramento è di regola sanato dalla mera
proposizione dell'opposizione, a meno che l'opponente non deduca contestualmente un concreto
pregiudizio ai suoi diritti di difesa verificatosi prima che egli abbia avuto conoscenza
dell'espropriazione forzata oppure che la notificazione sia radicalmente inesistente per essere la
stessa totalmente mancante o priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere
riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (### U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016).
Reputandosi la questione testè esaminata assorbente ogni altro motivo, in applicazione del criterio
della “ragione più liquida” ; che per le superiori considerazioni la domanda di parte attrice non può
essere accolta, con condanna di la### s.r.l. alla rifusione nei confronti di parte convenuta delle
spese di lite nella misura e per l'importo indicato in dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica ed in persona del Giudice onorario dott.ssa ### ,
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
rigetta la domanda di parte attrice ; condanna la### s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t.-
alla rifusione in favore di parte convenuta - ### delle spese di giudizio che liquida in € 2.538,50
oltre c.p.a, iva e rimborso forfettario spese generali in ragione del 15%, con distrazione in favore
dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario..
Provvedimento redatto e trasmesso con l'applicativo ### del ### in data ### Il G.O.T. dott.ssa ..."
22-10-2025 17:58
Richiedi una Consulenza