PRIVACY
Corte di appello di Palermo, 6 ottobre 2025 n. 1399
danno esistenziale. 4) Condannare controparte alla refusione delle
spese di lite del primo grado di giudizio od in subordine
compensarle totalmente, ponendo in ogni caso interamente a
carico di controparte le spese di ### 5) Condannare controparte
al pagamento anche delle spese di lite del presente grado di
giudizio.
Per l'appellata:
VOGLIA ###.MA CORTE DI APPELLO DI PALERMO respinta ogni
contraria istanza, eccezione e difesa - rigettare l'appello proposto
dal Comune di ### avverso la sentenza n. 241/2019 del 1/3/2019
resa dal Tribunale di ### - per l'effetto, confermare in toto la
sentenza n. 241/2019 del 1/3/2019 del Tribunale di ###
emettendo ogni consequenziale statuizione.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado
di giudizio (determinati ai sensi del D.M. n. 147/2022), oltre al
rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge,
da distrarsi in favore del difensore e procuratore costituito ex art.
93 c.p.c.
In fatto e in diritto
1. Con sentenza n. 241/2019 del 25/02/19 pubblicata il giorno
1/03/19 il Tribunale di ### ha accertato la responsabilità del
COMUNE DI ### per avere reso possibile la diffusione delle
informazioni riguardanti i dati anagrafici e lo stato di salute
dell'appellante per finalità estranee a quelle del trattamento, e ha
condannato il Comune al pagamento della somma di € 7.000,00 a
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Ha rigettato la
domanda di risarcimento del danno biologico ed ha condannato
l'ente comunale al pagamento delle spese di lite.
2. Il Tribunale ha motivato la decisione, rilevando che, in violazione
dell'art. 11 D.Lgs. n. 196 cit. e del codice etico, l'ente comunale
aveva reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti i
dati personali, lo stato di malattia del lavoratore per finalità
estranee a quelle del trattamento.
3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il COMUNE DI
### con quattro motivi di appello, chiedendone la riforma con
l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
4. A sostegno del gravame, il COMUNE di ### ha premesso che
### già dipendente del Comune, aveva adito il Tribunale
chiedendo il risarcimento del danno biologico e morale ai sensi
degli artt. 2043 e 2050 c.c. nonché degli art. 3, 4, 11 e 22 del
D.Lgs n. 196/2003, quantificati nella complessiva somma di euro
51.100,00, conseguenti al presunto illecito trattamento e
divulgazione dei dati personali e sensibili effettuati dall'ente
comunale mediante la pubblicazione sull'albo pretorio di delibere
contenenti in chiaro e per esteso, oltre alle generalità, i dati relativi
lo stato di salute e di malattia da lavoro sofferta, nonché dei
contenziosi intercorsi tra le parti.
5. Si è costituita ### che ha chiesto il rigetto dell'appello, poiché
infondato in fatto e in diritto, sottolineando come il Comune avesse
adottato, in altri casi, e per atri dipendenti, invece, un
comportamento rispettoso delle disposizioni sul corretto
trattamento dei dati sensibili e personali, diversamente da come
ha agito ed operato nei suoi confronti, in violazione degli artt.
3,4,11 e 22 del d.lgs n.196 del 2003, pubblicando nel proprio ###
pretorio e nel proprio sito internet istituzionale atti e provvedimenti
riguardanti propri dipendenti comunali, procedendo a non citare il
loro nominativo oppure ad oscurare il loro nominativo mediante
l'apposizione di omissis o mediante la cancellazione del nome
stesso dell'interessato.
6. Sostituita l'udienza del 5 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno depositato le note conclusive e la causa è
stata assunta in decisione, con l'assegnazione dei termini per il
deposito degli scritti difensivi conclusionali.
7. Con il primo motivo di appello, il Comune di ### lamenta che
il Tribunale abbia errato nel non ritenere che le delibere oggetto di
critica in seno alla sentenza non costituiscano oggetto di illecito,
dal momento che il Comune si è limitato ad adempiere agli obblighi
normativi di pubblicazione previsti ai sensi degli artt. 183 e 194
comma 1, lett. a d.lgs n. 267 del 2000, atteso, oltretutto, che
l'### in realtà, non ha mai divulgato dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute della dipendente, ma si è limitata a
riportare dei dati attinenti al contenzioso allora in corso e
all'impegno di spesa conseguente ai vari conferimenti d'incarico
dei legali che avevano assistito il Comune, per il cui trattamento
non era richiesto il consenso. Segnatamente, l'appellante
evidenzia che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 22 del D.lgs.
n. 196 del 2003, si deve ritenere che il trattamento e la
divulgazione dei dati sensibili in oggetto sia avvenuta nel rispetto
dei limiti della anzidetta normativa e che dunque non fosse
necessaria l'anonimizzazione, cifratura o criptatura degli atti
pubblicati, poiché le suddette operazioni erano finalizzate
esclusivamente, nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza,
proporzionalità e non eccedenza, al perseguimento di quelle
finalità di interesse pubblico per le quali il trattamento è
consentito.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, l'appellante lamenta
che il Tribunale abbia provveduto ad operare la liquidazione del
danno morale ed esistenziale, sebbene non richiesto, fondando la
propria decisione su di una motivazione meramente apparente,
carente da qualsivoglia ragionamento logico deduttivo, che
consente di inferire la prova dell'esistenza del danno, di fatto,
senza neppure dare atto degli elementi da cui aveva tratto la prova
sia della condotta illecita dell'### sia della esistenza del nesso
eziologico tra la detta condotta e il danno paventato.
9. Ancora, con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la
sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha operato la
liquidazione del danno morale ed esistenziale ricorrendo a una
valutazione equitativa, sebbene la presunta danneggiata non abbia
provveduto a ottemperare all'onere su di essa gravante di
allegazione e dimostrazione degli elementi dai quali poter
desumere l'esistenza del danno e la sua entità. Nello specifico,
l'ente comunale ha ribadito che circa i fatti illeciti asseriti dalla
dipendente non emergerebbe alcun profilo di gravità, ancor più
tenendo conto delle modalità della pluralità delle asserite condotte
illecite, del lasso temporale in cui sarebbero avvenute, delle ridotte
dimensioni del Comune di ### nonché, e non meno rilevante, del
pregresso stato di salute della donna, inficiato da anni da disturbi
di natura psichica. Il Comune ha, altresì, chiesto, in subordine una
rivalutazione inferiore del danno presumibilmente cagionato alla
###
10. Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante chiede la riforma
del capo della sentenza impugnata riguardante il regolamento
delle spese, ivi comprese quella della ### in virtù del principio per
il quale le spese devono essere poste a carico di colui che vi ha
dato causa, o in subordine in caso di conferma della sentenza, della
compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
11. Nessuno dei sopra esposti motivi di appello merita
accoglimento.
12. Tanto dedotto, passando all'analisi congiunta dei motivi di
gravame, poiché strettamente connessi, va, preliminarmente,
respinta l'eccezione di nullità della sentenza impugnata sollevata
dall'appellante, poiché generica e del tutto priva di fondamento
stante il corretto processo motivazionale condotto dal giudice di
prime cure.
13. Quanto alla disamina del merito della questione, giova
rammentare che in virtù dei principi affermati dalla giurisprudenza
di legittimità in materia di trattamento dei dati personali e tutela
dei dati nominativi, la Suprema Corte ha stabilito che, sulla scorta
di quanto disciplinato nel ### del ### del d.lgs. 196/2003, la
cui tutela è posta a protezione dei diritti fondamentali alla salute e
alla riservatezza, nonché sulla base dell'art. 3 della l. 2010/1992,
“I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere
trattati soltanto mediante modalità organizzative, quali tecniche di
cifratura o criptatura che rendono non identificabile l'interessato.
Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private,
anche quando agiscano rispettivamente in funzione della
realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento
di un obbligo contrattuale, sono tenuti all'osservanza delle
predette cautele nel trattamento dei dati in questione” (Cass. civ.
Sez. Un n. ### del 2017).
14. E ancora, occorre poi rammentare, ai fini che ci occupano, che
la Suprema Corte ha chiarito che costituisce diffusione di un dato
sensibile quella relativa all'assenza dal lavoro di un dipendente per
malattia, in quanto tale informazione, pur non facendo riferimento
a specifiche patologie, è comunque suscettibile di rivelare lo stato
di salute dell'interessato. Così, precisano i ### di legittimità,
“### la privacy del lavoratore la p.a. che dia notizia mediante
pubblicazione nell'albo pretorio e nel sito internet ufficiale
dell'assenza per malattia del proprio dipendente e della pendenza
di processo per "mobbing", trattandosi di dati personali relativi allo
stato di malattia” (Cass. civ. Sez. I n. 18980 del 2013).
15. I superiori principi sono stati confermati, altresì, dal ### per
la privacy, il quale aveva più volte espresso una posizione chiara,
specificando che «l'indicazione del dato relativo all'assenza per
“convalescenza” dà luogo ad un trattamento di dati sensibili, dal
momento che tale informazione, pur non facendo riferimento a
specifiche patologie, è comunque suscettibile di “rivelare lo stato
di salute” dell'interessato». Anche le linee guida in materia di
trattamento dei dati personali di lavoratori per finalità di gestione
del rapporto di lavoro in ambito pubblico avevano ribadito che, tra
i dati idonei a rivelare lo stato di salute, può rientrare anche una
informativa relativa all'assenza dal servizio per malattia, anche se
non sia contestualmente indicata la diagnosi.
16. Il Tribunale, facendo applicazione dei principi sopra richiamati,
con decisione immune da censure, ha condivisibilmente ritenuto
che la divulgazione tanto dei dati personali, quali il nome,
cognome, luogo e indirizzo di residenza, nonché lo stato di malattia
del lavoratore con indicazione dei giorni di assenza dal lavoro, lo
stato di inabilità totale al lavoro e il collocamento in pensione,
contenuti anche nella sentenza n. 541 del 18/4/07 resa tra parti
nel giudizio per mobbing dal Giudice del lavoro, costituissero una
palese violazione del trattamento di dati sensibili della dipendente.
17. Vieppiù, che, in tema di risarcimento del danno, ai sensi
dell'art. 15, d.lgs. 196/2003, oggi abrogato ma ratione temporis
applicabile, la responsabilità per illecito trattamento dei dati
personali si atteggia come responsabilità ex art. 2050 c.c., e che
come nella responsabilità da cose pericolose, spetta dunque al
danneggiato provare il danno e il nesso di causa, mentre l'autore
dell'illecito dovrà fornire la prova liberatoria (Cass. sent.
02/01/2024, n. 6).
18. Tale prova può essere raggiunta sia dimostrando il caso
fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o della vittima (Cass.
civ., Sez. VI, 26.1.2022, n. 2259) sia attraverso la dimostrazione
di aver predisposto tutte le misure idonee a prevenire il danno
secondo quanto prescritto dalla legge e dalle circostanze concrete
in relazione al progresso tecnico-scientifico. ### della
responsabilità si ha solo quando, dalla prova addotta, possono
ricavarsi - sempre secondo un giudizio ex ante, avuto riguardo alle
risorse offerte dalla tecnologia e tenuto conto delle condizioni
concrete - elementi presuntivi circa l'identificazione di una causa
non imputabile che abbia reso oggettivamente impossibile
l'adempimento dell'ampio dovere di diligenza (ex multis Cass. civ.,
13.5.2003, n. 7298).
19. Ed ancora, occorre ricordare che, come chiarito dalla S.C.
(Cass. sent. 6/2024) al pari di quanto accade nella responsabilità
da esercizio di attività pericolose, “il danneggiato deve dimostrare
di aver subito un danno dal trattamento dei suoi dati, essendo
escluso che si possa trattare di un danno “in re ipsa” ossia
consistente nella mera lesione dell'interesse protetto: la stessa
norma lo configura come un danno che non è coincidente con la
lesione dell'interesse protetto ma che da quella lesione deve
derivare ("chiunque cagiona danno ad altri per effetto del
trattamento dei dati personali"). Se ne ricava dunque che il
danneggiato non può limitarsi a provare che il diritto ai dati
personali è stato leso, ma deve provare che da quella lesione è
derivato un danno”.
20. Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste,
allora, anzitutto nella illecita - perché effettuata in assenza del
consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui
quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza.
21. Ciò non significa che il danno in parola sia in re ipsa, dovendosi
pur sempre individuare non già nella mera violazione delle
prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo in
quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva
(Cass. Civ. ord. n. 16402/2021). Ed invero il diritto fondamentale
alla protezione dei dati personali è tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost.
e dall'art. 8 della CEDU e il danno non patrimoniale risarcibile ai
sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003, non si sottrae alla
verifica della “gravità della lesione” e della “serietà”, quale perdita
di natura personale effettivamente patita dall'interessato, in
quanto anche per tale diritto fondamentale opera il bilanciamento
con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di
tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato (v. Civ.
ord. n. 29323/2022).
22. Orbene, nel caso di specie, mentre il danneggiato ha provato
sia il danno non patrimoniale che il nesso causale, l'ente
Amministrativo ha dedotto ma non ha provato di aver adottato
tutte le misure di prevenzione opportune nell'organizzazione
dell'attività e che quindi il danno non si sarebbe comunque potuto
evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le
leggi dell'arte - tenuto conto del progresso tecnico e scientifico del
tempo - o le regole di prudenza e diligenza suggerite dalle normali
cognizioni tecniche e di comune esperienza comune diligenza
imponevano (Cass. civ., 21.2.2020, n. 4590; Cass. civ.,
30.10.2002, n. 15288).
23. Invero, la ### ha assolto all'onere su di sé gravante versando
in atti copia della delibere n.4 del 28/4/09 pubblicata all'###
comunale dal giorno 23/5/09 al giorno 6/6/09, con la quale si
operava la pubblicazione del sentenza resa dal Tribunale di ###
in funzione del Giudice del lavoro n. 541 del 18/4/07, relativa al
processo per mobbing appena concluso con condanna dell'ente al
risarcimento del danno biologico quantificato in euro 10.000,00,
dalla quale si evinceva, oltre alle generalità della donna, anche la
patologia da cui era affetta la ### della determinazioni del ###
del ### e ### al ### n. 376 del 19/10/09, pubblicata all'###
pretorio comunale dal 27/10/09 al 31/10/09, e n. 410 del
17/11/09, pubblicata all'### pretorio comunale dal 1/12/09 al
10/12/09, nonché della deliberazione di G.M. n. 69 del 26/11/09,
pubblicata all'### pretorio comunale dal 16/12/09 al 30/12/09,
della deliberazione n. 85 del 10/12/09, pubblicata all'### pretorio
comunale dal 16/12/09 al 30/12/09, della determinazione n. 10
del ### del ### e ### al ### del 14/1/2010, pubblicata
all'### pretorio comunale dal 10/2/2010 al 19/2/2010 , ove,
unitamente, a quelle del 2012, 2013 e 2014 con le quali si
divulgava la pendenza tra le parti di procedure giudiziarie, sono
stati riportati il proprio nome, cognome, data di nascita, qualifica
e posizione economica, l'informazione relativa alla propria
condizione di salute, il numero dei giorni di malattia usufruiti negli
ultimi tre anni e il numero dei giorni di assenza per malattia
usufruita con la indicazione specifica delle date della propria
inabilità totale al lavoro, e della data di collocamento in pensione,
tutti dati personali, questi, che erano nell'esclusiva disponibilità di
Comune di ### in quanto soggetto titolare del trattamento.
24. Orbene, risulta evidente che la pubblicazione dei superiori dati
personali nell'albo ### del Comune, ivi compreso quello on-line,
in un piccolo territorio quale quello del Comune di ### sia stata
fonte di sicuro disagio ed abbia dunque integrato il danno non
patrimoniale, sub specie di danno morale.
25. In proposito, si evidenzia che non costituisce duplicazione del
danno biologico (peraltro esclusa nella presente fattispecie)
l'attribuzione di una somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi
che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado
di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla
sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la
vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) (tra le tante
Cass. 2461/2020).
26. Così, per la liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi
dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003, adesivamente a quanto statuito
dal Giudice di prime cure, si ritiene in questa sede corretta la
valutazione operata in via equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c., e
conseguentemente l'applicazione in via analogica le tabelle
milanesi per l'anno 2018 relative alla liquidazione del danno non
patrimoniale da diffamazione, tenuto conto che la riparazione
mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve a una
funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale
bensì compensativa di un pregiudizio non economico ed ancora
considerando che più volte a riguardo, la Cassazione si è espressa
sottolineando che” la liquidazione dei danni morali, attesa la loro
natura, non può che avvenire in via equitativa, dovendosi ritenere
assolto l'obbligo motivazionale mediante l'indicazione dei fatti
materiali presi in considerazione e del percorso logico posto a base
della decisione, senza necessità di indicare analiticamente i calcoli
dell'ammontare del risarcimento” (Cass. pen. n. 44477/2024).
27. Nel caso in esame, quindi alla violazione delle prescrizioni in
materia di privacy, avvenuta nel momento in cui i dati sono usciti
dalla sfera di dominio dell'ente comunale titolare del loro
trattamento, è seguita la lesione del diritto alla riservatezza, grave
e seria, nel momento in cui tali dati sono stati pubblicati sulla
bacheca affissa in comune contenente l'albo pretorio e sui siti
online dell'ente comunale di modesta diffusione all'interno del
Comune di ###
28. In definitiva, tanto induce al rigetto dell'appello e alla conferma
della sentenza, con assorbimento della domanda sulle spese.
29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in
dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, e successive
modifiche e integrazioni.
30. Al rigetto dell'impugnazione principale consegue, ai sensi
dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 l'obbligo
l'appellante principale di provvedere al versamento di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti: - Rigetta l'appello avverso
la sentenza n. 241/2019 del Tribunale di ### depositata in data
1 marzo 2019 proposto dal COMUNE DI ### nei confronti di ###
con atto di appello notificato in data 5 aprile 2019; - condanna il
### al pagamento in favore di ### delle spese di lite che si
liquidano in complessivi ### 2.000,00 oltre spese generali, iva e
c.p.a. come per legge. dichiara la sussistenza dei presupposti per
il versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione.
Così deciso in ### nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile della Corte di Appello del 24 settembre 2025 ### est. ###
D'### presente provvedimento viene redatto su documento
informatico e sottoscritto con firma digitale dal ### del collegio
dr. ### D'### e dal ### relatore ### in conformità alle
prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009,
n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del ###
7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ### della Giustizia 21.2.2011. n.
44, così come modificato dal decreto del ### della Giustizia
29.12.2023 n. 157.
22-10-2025 18:07
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