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Sentenza

FAMIGLIA E MINORI...
FAMIGLIA E MINORI
    Corte di appello di Bologna, 7 ottobre 2025 n. 1687
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE ### DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 1633/2024
La Corte ### di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei
magistrati: ### Presidente ### Consigliere ### ###
relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra ### (C.F. ###), assistito e difeso
dall'Avv. ### e dall'avv. ### (###) VIA ### con domicilio
eletto in VIA ### APPELLANTE
e
### (C.F. ###), assistito e difeso dall'Avv. ### e dall'avv. ###
(###) ### ### con domicilio eletto in ### N. ### APPELLATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “### l'###ma Corte d'Appello di Bologna,
ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinte, in totale
riforma della sentenza n. ###/2024 emessa dal Tribunale di ###
pubblicata in data ### e notificata in pari data in via principale
nel merito ### le domande formulate dal signor ### nel giudizio
di primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto e, in ogni
caso, non provate e, conseguentemente confermare l'esclusione
del terreno edificabile acquistato dalla signora ### con rogito in
data ###, così come degli immobili edificati sul predetto terreno,
dalla comunione legale con il signor ### ordinare al conservatore
dei registri immobiliari competente ed al gerente il ### di
effettuare la cancellazione della trascrizione della domanda
giudiziale e dell'eventuale sentenza di primo grado, sugli immobili
censiti al ### del Comune di ###, al foglio 25, particella 1506,
subalterno 1, categoria A/2, consistenza 7 vani e al foglio 25,
particella 1506, subalterno 2, categoria ###, mq. 36 con le
conseguenti variazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio”.
Per parte appellata: “### l'###ma Corte di Appello adita,
contrariis rejectis, ### il gravame avversario in quanto
inammissibile, infondato, non provato o come meglio.
In ogni caso accogliere l'appello incidentale proposto e, in modifica
del solo inciso della Sentenza appellata relativo al ritenuto riparto
dell'onere probatorio emarginato in narrativa, accertare e
dichiarare come spettasse alla resistente, quale parte titolare del
diritto oggetto di accertamento negativo, dare prova dei fatti
costitutivi dello stesso, con ogni conseguenza anche in ordine al
rigetto dell'appello principale per mancato assolvimento dell'onere
probatorio e piena conferma degli esiti della sentenza di primo
grado.
Sempre e comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari e
condanna della temeraria appellante al ristoro del danno da
responsabilità processuale aggravata, da liquidarsi
equitativamente in misura corrispondente alle liquidande spese di
lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- ### citava in giudizio ### dinanzi al Tribunale di ### per
accertare l'originaria insussistenza dei requisiti di cui all'art. 179,
lett. f), e l'esistenza di comunione legale con riguardo all'acquisto
effettuato in costanza di matrimonio dalla coniuge in data ###, al
prezzo di ### 101.400.000,00, del terreno edificabile sito in ###,
censito al ### al foglio 25, mappale 1402, e per accessione ex
art. 932 c.c., dei fabbricati ivi edificati, allo stesso poi incorporati
e adibiti a casa coniugale con autorimessa pertinenziale.
A tal fine deduceva che solo per ragioni di convenienza fiscale la
coppia aveva deciso di intestare formalmente il terreno in oggetto
alla sola ### dichiarando nel rogito che quest'ultima acquistava il
bene ai sensi dell'art. 179, lett. f), c.c., mentre invero il prezzo di
acquisto era stato pagato dalla moglie utilizzando risparmi comuni
tratti dall'unico conto corrente bancario cointestato e alimentato
dai proventi delle rispettive attività lavorative.
Chiedeva quindi di accertare la comunione legale sul terreno, posto
che le dichiarazioni dei coniugi contenute nell'atto di
compravendita non erano idonee a sottrarre il bene a tale regime,
in mancanza di indicazione specifica del bene personale che la
### avrebbe in ipotesi alienato per pagare il prezzo del terreno e
comunque dei concreti presupposti di cui all'art. 179, lett. f),
Deduceva infine che la costruzione dell'immobile era stata
finanziata successivamente in parte mediante mutuo ipotecario
contratto dalla ### in data ###, la cui somma di ###
150.000,00 era stata erogata su c/c cointestato e rimborsata
integralmente con provvista costituita sul conto stesso, e in parte
dallo stesso ricorrente mediante la vendita al prezzo di ###
147.000.000,00 dell'immobile personale da lui acquistato prima
del matrimonio.
Si costituiva in giudizio ### chiedendo il rigetto delle avverse
domande in quanto infondate. Esponeva che la controparte non
aveva fornito prova del pagamento del terreno edificabile con
risparmi comuni presenti sul conto corrente cointestato e
deduceva di avere invece impiegato, per pagare il prezzo di
acquisto del terreno, denaro personale proveniente da una
donazione ricevuta dal padre nel 1994 e poi confluita, unitamente
ad altri risparmi personali, nel conto corrente cointestato aperto
dopo il matrimonio, nonché di aver provveduto a sostenere
integralmente i costi per i lavori di costruzione della casa coniugale
mediante la somma ottenuta col mutuo ipotecario.
Con sentenza n. ###/2024 il Tribunale di ### accoglieva la
domanda del ricorrente ritenendo che, dalla cointestazione tra i
coniugi del c/c usato per pagare il prezzo del terreno e
dall'altrettanto pacifica esistenza di rimesse effettuate anche dal
### sul conto medesimo, doveva ritenersi raggiunta la prova sia
della mancanza di esclusiva titolarità in capo alla ### delle
somme ivi depositate, sia l'utilizzo da parte della stessa di denaro
comune dei coniugi, rilevando che la convenuta non aveva fornito
alcun elemento idoneo per superare la presunzione di pari
appartenenza del saldo, non avendo provato che la provvista sul
conto utilizzata per l'acquisto era stata costituita per la totalità (o
quasi) con risorse provenienti da donazione paterna e che,
comunque, la prospettazione della ### si presentava
contraddittoria, laddove aveva dapprima sostenuto che il denaro
impiegato per l'acquisto era derivato “per la maggior parte” da una
donazione ricevuta dal padre e, in seguito, che l'esborso era stato
sostenuto “integralmente” utilizzando “donazioni in conto di
legittima”. ### dell'azione di accertamento della comunione
legale sul terreno edificabile determinava la fondatezza di quella
consequenziale relativa ai beni immobili su di esso edificati,
dovendosi applicare il generale principio dell'accessione di cui
all'art. 934 c.c., ragion per cui la costruzione realizzata in costanza
di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i
coniugi sul terreno in comunione legale era a sua volta di proprietà
comune degli stessi.
2.- Avverso detta sentenza ### ha proposto appello.
Con il primo motivo lamenta l'erroneo valore probatorio attribuito
alla dichiarazione del coniuge non acquirente resa in atto pubblico,
ritenendo che l'interpretazione del giudice si sia spinta oltre il
contenuto dell'art. 179 c.c., dalla cui lettura è possibile unicamente
dedurre che, al fine di escludere dalla comunione un bene
immobile acquistato con il prezzo del trasferimento di beni
personali ex art. 179 lett. f) c.c., è sufficiente la dichiarazione in
atto pubblico e la conferma, sempre in atto pubblico, dell'altro
coniuge, non essendo invece necessario indicare quali siano
esattamente i beni personali venduti.
Con il secondo motivo lamenta l'assenza di prova circa il fatto che
l'acquisto è avvenuto con uscite dal conto cointestato ove
sarebbero confluiti risparmi comuni.
Con il terzo motivo lamenta un'illegittima inversione dell'onere
probatorio, posto che da un lato la dichiarazione del ### in atto
pubblico dimostra di per sè l'assenza di contitolarità delle somme
sul conto comune e che, dall'altro lato, il ### non ha fornito prova
che l'acquisto sia avvenuto con risorse proprie.
3.- Si è costituito in giudizio ### contestando l'avverso gravame
e svolgendo appello incidentale.
Sul primo motivo rileva come le ragioni prospettate siano in
contrasto con il consolidato e univoco orientamento della
giurisprudenza di legittimità richiamato dal primo giudice.
Sul secondo e sul terzo motivo rileva che correttamente il
Tribunale ha ritenuto provato che il prezzo del terreno è stato
pagato con sostanze comuni tratte dal conto corrente cointestato,
da anni alimentato dai proventi delle rispettive attività lavorative,
circostanza che del resto la stessa ### non ha contestato,
nell'assenza di ogni prova circa il versamento sul conto di sue
somme personali; la controparte non è mai stata proprietaria di
beni immobili personali, tanto che che la stessa ### ha
confermato che il saldo del conto era frutto dei rispettivi proventi
lavorativi e di non aver venduto alcun bene per pagare il prezzo
del terreno.
Proponeva poi appello incidentale sulla questione di diritto relativa
al riparto dell'onere probatorio in tema di azioni di accertamento
negativo, per come posto dal Tribunale a carico dell'attore
mediante un generico richiamo alla sentenza della Corte di
Cassazione n. 18114/2010, ormai superata dalla più recente
giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, nelle ipotesi in cui
l'attore in accertamento negativo neghi l'esistenza dei fatti
costitutivi dell'altrui diritto è posto a carico del convenuto, titolare
del diritto di cui si nega l'esistenza, l'onere di provare il
fondamento del proprio diritto anche per il principio della vicinanza
della prova.
Chiedeva inoltre la condanna di controparte per lite temeraria per
abuso dello strumento impugnatorio.
4.- ### va rigettato.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
La norma richiamata, art. 179 c.c., comma 2, prevede che
l'acquisto di beni immobili o equiparati, benchè' effettuato dopo il
matrimonio, è escluso dalla comunione, quando tale esclusione
risulti dall'atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l'altro
coniuge e ove si tratti di "beni di uso strettamente personale di
ciascun coniuge" (art. 179 c.p.c., comma 1, lett. c), di "beni che
servono all'esercizio della professione del coniuge" acquirente (art.
179 c.c., comma 1, lett. d), di "beni acquisiti con il prezzo del
trasferimento" di altri beni già personali del coniuge acquirente
(art. 179 c.c., comma 1, lett. f).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, per giurisprudenza
consolidata nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il
matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la
partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non
acquirente, prevista dall'art. 179 c.c., comma 2, non può assumere
portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge
acquirente, ai sensi dell'art. 179 c.c., comma 1, lett. f), che i beni
sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni
personali non contenga l'esatta indicazione della provenienza del
bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c),
d, e, del medesimo art. 179 c.c.. In mancanza di tale indicazione,
l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono il bene
acquistato dalla comunione legale può essere fatta valere con una
successiva azione di accertamento della comunione, senza alcun
valore confessorio della dichiarazione adesiva del coniuge non
acquirente ex art. 179 c.c., comma 2. (Cassazione civile sez. II,
29/11/2022, (ud. 17/11/2022, dep. 29/11/2022), n.###).
E ciò in linea con la giurisprudenza risalente che aveva
chiaramente già affermato che affinché si possa assegnare alla
dichiarazione del coniuge non acquirente, verbalizzata nell'atto
pubblico di compravendita valore di confessione di un fatto storico
(pagamento del prezzo con il ricavato del trasferimento di beni
personali), come tale revocabile successivamente solo per errore
di fatto o violenza (art. 2732 c.c.), è necessario che sia fornita una
indicazione precisa della provenienza dei fondi utilizzati per
l'acquisto dal prezzo ricavato dal trasferimento di beni personali ai
sensi delle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 179 c.c., comma
1, (### 1, Sent. n. 18114 del 2010 e ### 2, Ord. n. 29342 del
2018). ###ambito di un giudizio di accertamento negativo
instaurato in detti termini, come nel caso di specie, valgono quindi
i principi generali sull'onere della prova ragion per cui la ### per
sostenere il suo diritto di proprietà esclusivo avrebbe dovuto
dimostrare in concreto la provenienza del denaro utilizzato per
l'acquisto dalla vendita di beni personali (sul riparto dell'onere
della prova in caso di azioni di accertamento negativo si richiamo
Cass 9706/2024).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della deduzione dell'attore
dell'intervenuto acquisto con l'utilizzo di denaro proveniente da
conto cointestato, la ### non ha contestato che sia stato utilizzato
detto conto, ma ha affermato che su detto conto erano confluite
somme di sua esclusiva spettanza senza tuttavia fornirne prova
certa (nella comparsa di costituzione si legge “Il denaro che la
resistente impiegava per l'acquisto derivava per la maggior parte
da una donazione ricevuta dal padre nell'anno 1994, poi dalla
stessa accantonata e confluita, insieme ad altri risparmi personali,
nel conto corrente cointestato aperto successivamente al
matrimonio”).
Come correttamente rilevato dal primo giudice, infatti, nel conto
corrente bancario intestato a due (o più) persone, i rapporti interni
tra correntisti non sono regolati dall'articolo 1854 del codice civile,
riguardante i rapporti con la banca, bensì dell'articolo 1298,
comma 2, del codice civile, in base al quale debito e credito solidale
si dividono in quote uguali, se non risulti diversamente. Trattasi di
una presunzione legale iuris tantum - quale quelle di cui all'articolo
1298, comma 2, del codice civile - che dà luogo all'inversione
dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso
presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti
(Cassazione civile sez. II, 14/09/2022, n.27069) ### incidentale
risulta inammissibile per difetto di interesse. ###, totalmente
vittorioso, non ha infatti alcun interesse all'impugnazione
incidentale proposta dell'affermazione contenuta in parte motiva,
fermo restando che, comunque, che risulta corretto il criterio
dell'onere della prova come in concreto applicato dal primo giudice,
giacchè quando il primo giudice ha fatto riferimento all'onere della
prova incombente sul coniuge non acquirente era implicito il
riferimento all'onere su di lui gravante secondo gli ordinari criteri
di riparto, onere ritenuto in concreto bene assolto dalla parte
vittoriosa.
Al rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale consegue
la compensazione delle spese di lite.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato
atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte di appellante e appellato dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello
proposto da ### nei confronti di ### costituito, avverso la
sentenza del Tribunale di ### n. ###/2024 ogni altra istanza,
domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le
statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così
provvede: rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile
l'appello incidentale; compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dell'appellante e dell'appellato, dell'ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,
previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR
115/2002.
Avv. Antonino Sugamele

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