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Sentenza

STATUS E CAPACITÀ...
STATUS E CAPACITÀ

    Corte di appello di Venezia, 6 ottobre 2025 n. 2912
Infine l'appellante evidenzia che l'attrice non ha assolto all'onere
della prova che su di essa gravava, atteso che lo stesso ctu ha
riconosciuto che nel caso di specie non può operare la presunzione
iuris tantum di incapacità naturale del periodo intermedio in caso
di accertamento della totale incapacità di un soggetto in due
periodi, prossimi nel tempo e ciò perché non risulta provato che la
### fosse incapace naturale né prima né dopo la stipula degli atti
notarili, ed ha inoltre valorizzato la condizione di fragilità ed
influenzabilità della ### in termini di mera “possibilità” e non in
termini di “probabilità” e/o di “verosimiglianza”. 2.2 Con il secondo
motivo di gravame censura il capo della sentenza che l'ha
condannato al risarcimento del danno, malgrado il tribunale abbia
riconosciuto l'assenza di alcun comportamento fraudolento da
parte del donatario, il quale confidava nella piena capacità di
intendere e di volere della donante, così come si evince dalla
relazione stilata dal dott. ### in prossimità delle donazioni, ed
essendo stato il procedimento penale instaurato a suo carico per
circonvenzione d'incapace archiviato dal GIP del Tribunale di
Vicenza all'esito dell'opposizione all'archiviazione che era stata
presentata dalla parte offesa.
Egli, inoltre, evidenzia che il danno liquidato nella somma di
€53.116,00 non corrisponde alla somma degli importi delle fatture
dimesse in atti dall'attrice. 2.3 Con il terzo motivo di gravame
chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione
delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure
che precedono. 3. Si è costituita ### la quale ha chiesto la
declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. o
il suo rigetto e la conferma della sentenza impugnata. 4. Con
ordinanza emessa in data ### questo collegio ha disposto la
rimessione sul ruolo sottoponendo al contradditorio tra le parti, a
norma dell'art. 101 c.p.c., la questione relativa alla possibile
nullità, ai sensi dell'art. 1418 c.c., delle tre donazioni per contrasto
con la norma imperativa contenuta nell'art. 643 c.p., che disciplina
la fattispecie incriminatrice della circonvenzione d'incapace.
La causa è stata quindi nuovamente rimessa in decisione e nelle
conclusioni rassegnate ### ha chiesto che sia dichiarata la nullità
dei tre contratti di donazione del 02.08.2016, per contrasto con la
norma imperativa di cui all'art. 643 c.p.
5. Il primo motivo di appello è fondato.
5.1 Il tribunale, richiamandosi alle conclusioni della ctu svolta dal
prof. ### ha ritenuto provata l'incapacità naturale della ### al
momento del compimento dei tre atti di donazione in favore del
figlio ###
5.2 Nella propria relazione il prof. ### ha innanzitutto dato atto
che in occasione del colloquio clinico la ### nonostante la grave
ipoacusia di cui soffre, aveva risposto alle domande che le si
ponevano in maniera corretta, anche se talvolta era indispensabile
ripetere la stessa domanda.
Ciò che è emerso dall'esame psichico e dall'osservazione diretta è
una discrepanza, ma di entità moderata, tra come appare e come
ella è in realtà; se ad un approccio immediato e non approfondito
emerge un soggetto abbastanza in linea con la propria età in
ambito cognitivo e con aderenza alla realtà, ad un
approfondimento maggiore emergono discreti deficit di “sapore”
psicopatologico che riguardano la collocazione mnemonica del suo
racconto biografico che si snoda prevalentemente nella
rievocazione lavorativa e discreti deficit del campo della critica.
Il deficit mnemonico emerso tanto dal suo racconto biografico
quanto dal test che le è stato somministrato, non è però collegato
ad un processo organico ma è riconducibile ad una ridotta capacità
di concentrazione e ad una fisiologica perdita di capacità di
recupero di tracce mnemoniche tipica dell'età avanzata, essendo
stata esclusa la presenza di segni di una condizione psicopatologica
debilitante (“si può affermare che oggi la signora, se si escludono
gli esiti dei processi patologici osteoarticolari patiti nel passato
(protesi dell'anca, protesi di spalla sx, osteosintesi per la frattura
trimalleolare di sx, esiti di infarto del miocardio) si trova in
condizione psicofisica soddisfacente e prevalentemente in linea
con la propria età anche se è corretto affermare che ad un
maggiore approfondimento si apprezzano discreti deficit di
“sapore” psicopatologico anche nel campo della critica”).
Il ctu ha poi riferito che la ### all'epoca della sua permanenza
presso la struttura riabilitativa in ### aveva 84 anni e si trovava
in una condizione di sofferenza clinica legata alla lesione
fratturativa a carico dell'arto inferiore di sinistra (frattura
trimalleolare) avendo manifestato, sin dal suo ingresso in reparto
ortopedico, un'alterazione psichica caratterizzata da uno stato
confusionale, sia pure temporaneo ed altalenante, e da un
disorientamento, soprattutto spaziale. Queste manifestazioni, a
parere del ctu, devono ritenersi usuali in qualunque soggetto che
improvvisamente si trovi a far fronte ad un fatto patologico acuto
e che viene spostato in ambiente diverso da quello a cui è abituato.
A maggior ragione il disorientamento e lo stato confusionale era
riscontrabile in una persona anziana che tra l'altro soffriva di una
importante ipoacusia che non le permetteva di attivare le funzioni
attentive in maniera sufficiente per potersi sentire “a proprio agio”
nel nuovo ambiente in cui era collocata.
Ha altresì escluso che l'attrice presentasse segni importanti di
decadimento cognitivo.
E' così giunto ad affermare che non esistono elementi oggettivi né
tantomeno soggettivi da cui si possa inferire, con sufficiente grado
di probabilità razionale, che le condizioni psichiche della ### alla
data del 2.8.2016 fossero tali da renderla incapace di comprendere
la portata di quanto stava facendo e di scegliere liberamente la
propria condotta.
Ha però sottolineato che “le condizioni psichiche, fisiche e di
collocazione ambientale se non escludevano completamente o
ledevano in maniera sostanziale la sua capacità di intendere e di
volere, la qualificavano come portatrice di una “deficienza psichica”
ovvero la mettevano in condizione di particolare fragilità tale da
ridurre la sua capacità di intendere e di volere e da “soccombere”
ad una induzione a compiere atti che potevano esporre sé e la
propria famiglia a gravi pregiudizi” e che tale condizione di
deficienza psichica fosse “percepibile dall'esterno con un contatto
appena approfondito ed a maggior ragione da chi abbia
dimestichezza con arti sanitarie” (v. 51 e 52 della relazione
peritale).
Al riguardo ha evidenziato che “l'ambiente in cui la signora si
trovava era un ambiente non usuale per la stessa ed in quel
periodo ella era abbastanza sofferente per gli esiti dell'intervento
di osteosintesi cui era stata sottoposta due mesi prima (8.6.2016).
###à avanzata della stessa, nonostante la sua condizione socio
culturale, la rendeva abbastanza fragile di fronte a scelte
esistenziali ed anche di fronte alla quotidianità. Tale fragilità era
acuita anche dalla importante ipoacusia di cui soffriva e soffre
tutt'ora, handicap che determinava anche una sorta di
smarrimento in assenza di figure note (a parte la presenza del
figlio oggi convenuto) cui fare affidamento in quel momento. Si
aggiunga inoltre, per quanto si tratti di una deduzione, che la
lettura del documento o dei documenti da firmare era stata fatta
da persona a lei sconosciuta ed alla quale ella dava una
connotazione errata ritenendola la compagna del figlio. Quella
lettura, ricca di passaggi specifici relativi alle collocazioni catastali
dei beni donati, con ogni probabilità poteva aver messo la signora
in una condizione di sudditanza inconscia e le sue dichiarazioni di
aver ben compreso ciò che le era stato letto (come emergerebbe
dall'interrogatorio reso dal notaio) possono ritenersi collegabili ad
una sorta di malcelata ammissione di aver compreso al fine di non
essere mal giudicata essendo ella stata in passato una
professionista efficiente. A conferma di questa condizione di
fragilità psichica si collocano anche i vari episodi in cui si segnalava
o uno stato di confusione oppure un disorientamento. E solo dopo
qualche tempo, sia autonomamente sia anche su stimolo dell'altro
figlio, ella aveva dovuto prendere coscienza del suo
comportamento e come tentativo di attivare una valida difesa,
aveva presentato una denunzia ed anche si era convinta a chiedere
la nomina di un ADS” (v. pag. 50 della relazione peritale).
Significativi sono altresì i chiarimenti forniti dal ctu in risposta alle
osservazioni critiche formulate dai consulenti di parte.
A fronte della contestazione sollevata dal dott. ### consulente di
parte convenuta, in merito alla sussistenza nella dr.ssa ### di
una “deficienza psichica” tale da esporla a gravi pregiudizi, avendo
questi rimarcato che l'eventuale condizione di “debolezza psichica”
non sarebbe stata determinata da “una incapacità psico-intellettiva
e volitiva” quanto da “instabilità emotiva e/o repentine variazioni
dei comportamenti, disturbi abbastanza frequenti in persone
anziane”, il ctu ha replicato che non vi è alcuna differenza tra la
deficienza psichica da lui indicata e derivante da una fragilità
psichica in cui la dr.ssa ### si trovava e la debolezza psichica
indicata dal consulente di parte convenuta (v. pag. 60 della
relazione peritale: “E' noto che il concetto di deficienza psichica
non appartiene alla clinica ma è espressione giuridica e prescinde
da specifici stati morbosi clinicamente identificabili e comprende
tutte le condizioni che possono agevolare la suggestione. Ed un
soggetto instabile, fragile come il dott. ### definisce la parte
attrice, non è forse un soggetto suggestionabile sia in funzione
della propria età, ma anche e soprattutto per la condizione clinica
e circostanziale in cui si trovava all'epoca (ricoverata da qualche
tempo in ambiente ospedaliero, impedita nei movimenti articolari
a causa del recente intervento subito, che lamentava algie e che
aveva presentato nel recente passato dei momenti di confusione
documentati in cartella clinica), ecc.?), pur ribadendo che “non
esistono elementi certi per affermare che la signora fosse in grado
di comprendere il significato della sottoscrizione e la volesse fare
autonomamente, come non esistono elementi clinici di certezza
che ella fosse portatrice di una condizione psicopatologica che la
menomasse nella capacità di agire”.
A fronte della sollecitazione del consulente tecnico di parte attrice
prof. Zanetti, che ha invitato il ctu a precisare che la
deficienza/fragilità psichica è una situazione patologica
permanente e costante, che tende all'aggravamento nel tempo,
con la conseguenza che sarebbe possibile formulare in termini di
certezza, e non già di mera possibilità, una diagnosi di incapacità
naturale della donante (“La situazione di deficienza e fragilità
psichica, nonché di "sudditanza" nei confronti del figlio, ha portato
la dr.ssa ### ad esprimere una risposta del tutto incoerente
rispetto al "vissuto" della dottoressa: la suggestione del momento
ha portato ad un annullamento della sua capacità di
autodeterminazione), il prof. ### ha chiarito che “la deficienza
psichica non è un concetto clinico, non appartiene alla biologia, ma
è un concetto prettamente giuridico che poggia sul pilastro della
capacità naturale. Se si è negato che allo stato attuale non si
riconosce nella dottoressa una psicopatologia ovvero una
condizione clinica legata ad una “lesione organica” che agisca
determinando un abbassamento importante delle facoltà
intellettive e cognitive, si può retrodatare tale condizione anche di
6 anni”, escludendo che “al momento della sottoscrizione degli atti
ella fosse portatrice di una infermità psichica (o meglio di una
condizione psicopatologica) che agisse escludendo o rendendo
difficile la “formazione di una volontà cosciente” sia pure
temporaneamente”, ma confermando che “allorquando i tre atti di
donazione furono sottoscritti, ma addirittura dal 28.7 al successivo
4.8.2016), la signora fosse da ritenersi portatrice di una deficienza
psichica e quindi si trovasse in condizioni di labilità della propria
coscienza. Deficienza psichica che, nella fattispecie, era legata
all'età, alle patologie organiche di cui era portatrice da vari anni,
alla condizione ambientale in cui si trovava - una struttura
sanitaria -, al fatto che ella fosse costretta a “dipendere da altri” e
non già per una condizione di deterioramento cognitivo
importante, ma perché era in trattamento riabilitativo, alla
importante ipoacusia che certamente le procurava un senso di
isolamento in un contesto ambientale per lei tutto nuovo”. (v.
pagg. 69 e 70 della relazione peritale).
5.3 Utili elementi di valutazione si traggono anche dalla relazione
redatta dal dr. ### nominato ctu dal giudice tutelare nell'ambito
del procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno,
le cui conclusioni sono sostanzialmente sovrapponibili, per quando
riguarda l'aspetto cognitivo, a quanto rilevato dal prof. ### nel
corso del colloquio con la ### Anche in occasione della visita
condotta dal dr ### il ###, alla perizianda non era ben chiaro il
motivo dell'accertamento e più precisamente il ruolo dell'ads. ###
dato che emergeva era un deficit mnemonico soprattutto per quel
che riguardava la sua storia clinica; si poneva l'accento sul declino
cognitivo legato ad un processo di fisiologica senescenza ma che,
nella fattispecie, appariva più accentuato rispetto a soggetti
coetanei.
Il dr. ### così conclude la propria relazione: “la dott.ssa ###
presenta una situazione di assenza di disturbi psichici tipici o altre
patologie prette, che possano incidere sull'assetto ideativo,
percettivo, affettivo e cognitivo, mentre presenta un declino
cognitivo senile un po' più accentuato rispetto alla media, per l'età,
nonché problematica esistenziale inerente all'età anziana e
necessità di avere vicine figure di supporto, con connessi aspetti
di influenzabilità, da considerare, attualmente, di ordine para-
fisiologico, la cui miscellanea costituisce una situazione di
alterazione dello psichismo che, pur non costituendo
psicopatologia in senso clinico, appare, in ogni caso, rientrare nel
concetto più allargato d'infermità di mente, come intesa nel ###
con carattere di permanenza, che conferisce alla persona difficoltà
a fare scelte responsabili, anche se queste non sono abolite del
tutto, nei settori più strutturati dei propri interessi”.
Egli ha pertanto concluso per la necessità da parte della
beneficiaria di essere assistita da un ads nel compimento degli atti
di straordinaria amministrazione, riconoscendo però la capacità di
quest'ultima di compiere in autonomia gli atti di ordinaria
amministrazione.
5.4 Vanno infine considerate le valutazioni psichiatriche espresse
dal dott. ### che, su incarico conferitogli da ### visitò la ### il
###, pochi giorni prima della sottoscrizione delle tre donazioni e
riscontrò che l'attrice era “persona con perfetta integrità psichica
ed assolutamente in grado di intendere e volere”, pur omettendo
di segnalare la grave ipoacusia da cui la stessa era affetta (v.
certificazione del 20.07.2016).
Qualche tempo dopo, a seguito del deposito della perizia redatta
dal dott. ### il dott. ### su richiesta del convenuto, redasse
una seconda relazione nella quale riconsiderò le modalità cliniche
che lo avevano portato a stilare il certificato medico del
20.07.2016, ribadendo le conclusioni cui era giunto al termine
della consulenza specialistica psichiatrica effettuata.
Il dott. ### inoltre, nel confrontarsi con la valutazione espressa
dal dr. ### il quale aveva segnalato la fragilità psichica della ###
quando sottoposta a intensi e “affettivi” condizionamenti e/o a
pressioni psicologiche significativamente coinvolgenti i legami
familiari, nel contesto della conflittualità tra i due figli, portatori di
interessi distinti e talvolta profondamente opposti, così
testualmente scrive: “### evidente al CTU la necessità della
scelta a favore di una figura terza di AdS quando le tensioni
decisionali sulle gestioni non più ordinarie ma cariche di significato
“affettivo” da parte di una genitrice, si indeboliscono e si
confondono per il perdurare di una impossibile soluzione di
equilibrio tra le parti. Mi trovo assolutamente d'accordo con il dott.
### anche se devo dire che non ho trovato nella trattatistica
psichiatrica e psichiatrico forense (come concetto più allargato di
infermità di mente) una precisa definizione di “condizione para
fisiologica” (cui CTU fa riferimento) per ottenere evidenza di
opportuno strumento di cautela nella nomina di un ### di ###
per la ### Indicazione che conclusivamente condivido comunque
pienamente, in siffatte condizioni relazionali”.
E' lo stesso dr. ### a riferire che la ### nel corso del colloquio
del 18.07.2016, gli aveva fatto cenno dello stato di “sofferenza
decisionale” provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli,
precisando che “si poteva cogliere certamente la preoccupazione
per i dissidi dei figli ma la stessa ### forse anche per le condizioni
di inabilità fisica in cui si trovava, mi riferiva la volontà di sistemare
le cose con cura e di sperare di poter calmierare le questioni, una
volta ristabilita”. 5.5 Il tribunale ha ritenuto che questa condizione
di fragilità o deficienza psichica sia idonea ad integrare lo stato di
incapacità naturale della ### al momento della stipula dei tre atti
di donazione (“la fragilità della dott.ssa ### è un dato acquisito e
tale elemento va letto in relazione funzionale, con quanto scatena
detta debolezza: l'età avanzata, le scarse condizioni di salute,
l'influenzabilità esercitata dai familiari (senza con ciò voler
addossare condotte manipolative ai figli). Proprio tale ultimo
aspetto risulta dirimente, posto che nel caso di specie non vengono
in rilievo degli atti di donazione a terzi estranei, ma ad uno dei figli
e, quindi, ad una delle persone verso cui la attrice è maggiormente
esposta, visto anche il suo vissuto che appare improntato alla cura
della famiglia e del lavoro”).
Tale affermazione si basa tuttavia su una non corretta applicazione
dei principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla definizione
del concetto di incapacità naturale di cui all'art. 428 cod. civ., per
la cui esatta individuazione è utile effettuarne la comparazione con
la fattispecie del contratto concluso per circonvenzione di incapace
disciplinata dall'art. 643 cod. pen.
nell'annullabilità ex art. 428 c.c. (Cass. 1427 del 2004; 12126 del
2006 e 2860 del 2008). 5.6 Alla luce dei richiamati principi non si
ravvisa una sostanziale incompatibilità tra le valutazioni
psichiatriche espresse dal ctu prof. ### e le conclusioni cui sono
giunti il dr. ### ed il dr. ### emergendo da quanto riferito dai
tre specialisti che la ### era all'epoca dei fatti persona capace di
intendere e di volere, ma in una condizione di fragilità psichica e
di suggestionabilità legata all'età, alle patologie organiche di cui
era portatrice da vari anni, alla condizione di stress ed al senso di
isolamento percepiti in conseguenza del fatto che si trovava
costretta, in quanto sottoposta a trattamento riabilitativo ed
affetta da una importante ipoacusia, a dipendere dagli altri in un
contesto ambientale per lei del tutto nuovo (una struttura
sanitaria), e scaturente in primo luogo dallo stato di “sofferenza
decisionale”, riferito nel corso del colloquio con il dr. ###
provocato dalla conflittualità esistente tra i due figli in ordine alle
pretese vantate dagli stessi sul suo patrimonio ed in vista della sua
successione.
Al riguardo è senza dubbio significativa la circostanza che gli atti
di donazione furono fatti sottoscrivere alla ### dal figlio ### solo
qualche mese dopo che ella aveva redatto in data ### ed in data
### due testamenti olografi e a meno di un anno e mezzo di
distanza dal testamento pubblico del 21.04.2015.
Inoltre va rimarcato che il contenuto degli atti di liberalità coincide
solo in parte con le disposizioni testamentarie e che pure queste
ultime divergono tra loro in alcune parti.
Con il testamento pubblico del 21.04.2015 la ### individua
determinati beni che assegna ai due figli, manifestando la volontà
di lasciare la titolarità della partecipazione sociale in A.R.A. s.r.l. al
figlio ### precisa di aver beneficiato in precedenza il figlio ###
fornendogli la provvista utilizzata per l'acquisto di un
appartamento a ### e della farmacia a ### di cui questi era
divenuto titolare; attribuisce il denaro ed i titoli azionari e/o
obbligazionari presenti nel suo patrimonio alla data della sua morte
alla nipote ### figlia della sorella ### e dispone che tutti i
restanti cespiti (tra i quali doveva ritenersi compreso il credito da
lei vantato nei confronti di A.R.A. s.r.l. pari ad euro 1.284.662,00
in quanto non menzionato tra quelli specificamente assegnati)
vengano divisi in parti uguali tra i due figli.
Con il testamento olografo del 14.01.2016 la ### revoca
espressamente il precedente (“Il presente testamento supera ed
annulla ogni eventuale altro precedente”), lascia “al figlio ###
denaro e valori presso banche, e se non capienti, crediti verso ###
del ### s.a.s. e verso A.R.A. S.r.l., in misura pari al valore
corrente, così come determinato dalla data della mia morte dal
dott. ### e/o dal dott. ### commercialisti in ### dei beni donati
in vita al figlio ### (immobili in ### e ###; divide in parti uguali
tra i due figli il resto del suo patrimonio (“Al figlio ### e al figlio
### in misura eguale, il resto del mio patrimonio”).
Infine il testamento olografo del 03.05.2016 riproduce il contenuto
del testamento pubblico del 21.04.2015, con l'unica modifica che
non è più previsto il lascito in favore della nipote.
Come in precedenza indicato, gli atti di donazione hanno ad
oggetto: a) la nuda proprietà della quota del 90% di partecipazione
al capitale sociale di A.R.A. s.r.l.; b) la nuda proprietà del
fabbricato residenziale in ### d'###, con dispensa dalla
collazione; c) il diritto di credito vantato nei confronti di A.R.A.
s.r.l. pari ad euro 1.284.662,00; Tra i cespiti donati al figlio ###
solo il fabbricato residenziale in ### d'### gli sarebbe spettato
secondo le previsioni di ultima volontà della madre, dal momento
che la titolarità della partecipazione sociale in A.R.A. s.r.l. era stata
lasciata al figlio ### ed il credito verso la società, in quanto non
menzionato specificamente nell'ultimo testamento del 03.05.2016,
avrebbe dovuto essere suddiviso in parti uguali tra i due figli.
Ora, è un dato acquisito e non contestato che la ### aveva
sempre manifestato la volontà di riservare post mortem un uguale
trattamento ai propri figli, senza fare differenze o distinzioni.
Questo continuo ritornare sulle proprie determinazioni in un così
breve arco temporale non è spiegabile altrimenti che con la
situazione di permanente conflittualità esistente tra i due figli e le
conseguenti pressioni ricevute dalla ### per ristabilire
quell'equilibrio che, a torto o a ragione, essi ritenevano fosse stato
alterato dalle pregresse donazioni materne che avrebbero
beneficiato in maggiore misura l'uno piuttosto che l'altro.
Può dunque ritenersi provato che questa situazione di conflitto
intrapsichico e sofferenza interiore che stava vivendo la ### il cui
desiderio, come riferito al dr. ### era quello di ricostituire
l'armonia tra i due figli “una volta ristabilita”, considerata
unitamente agli altri fattori sopraindicati, ha comportato
l'indebolimento della sua funzione volitiva, inficiandone il potere di
critica e ponendola in uno stato di minorata capacità di
autodeterminazione, tale da rendere possibile l'altrui opera di
suggestione e pressione.
Come in precedenza indicato, alla situazione di obiettiva
compromissione della capacità decisionale del soggetto passivo,
quale elemento costitutivo del delitto di circonvenzione di
incapace, fa da contraltare, in un coessenziale dualismo
qualificante la fattispecie penale, l'instaurazione di un rapporto
squilibrato fra vittima ed agente, nel senso che quest'ultimo abbia
la possibilità di manipolare la facoltà di autodeterminarsi della
vittima che, a causa dello stato deficitario in cui versa, per la
mancanza o diminuita capacità critica, sia incapace di opporre
alcuna resistenza ad essere agita (Cass. pen. n. 9358 del 2015).
La situazione di minorata capacità dev'essere, poi, oggettiva e
riconoscibile da parte di tutti in modo che, chiunque possa in
ipotesi abusarne per raggiungere i suoi fini illeciti (v. pen. n. ###
del 2015) mentre l'induzione non può configurarsi in un
comportamento meramente passivo, essendo necessario che la
condotta induttiva si concretizzi in un'apprezzabile attività di
suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a
determinare la volontà minorata del soggetto passivo, non
essendo sufficienti, ad integrare il requisito predetto, la semplice
richiesta di compiere l'atto pregiudizievole e tanto meno il mancato
attivarsi, da parte di colui che dall'atto riceve vantaggio, per
impedirne il compimento (Cass. pen. n. 13308 del 1999 e n. 1419
del 2013).
E' stato puntualizzato che, per concretarsi "l'induzione", è
sufficiente l'impiego, da parte dell'agente, di qualsiasi mezzo per
persuadere od anche per rafforzare nel soggetto passivo una
decisione pregiudizievole dallo stesso già adottata, impedendo,
così, l'insorgere di una volontà contraria a tale decisione; e
mancando nella norma ogni tipizzazione della condotta, la prova
della "induzione" può essere anche indiretta, indiziaria o
presuntiva, e cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti
come l'isolamento dell'incapace, i continui e stretti rapporti
dell'agente con lui, la natura degli atti compiuti senza plausibili
motivi e con incontestabile pregiudizio (v. Cass. pen. n. ### del
2015).
Conclusivamente, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale
del delitto di circonvenzione di incapace, devono concorrere: ###
la minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo
(minore, infermo psichico e deficiente psichico) in ordine ai suoi
interessi patrimoniali: ### l'induzione a compiere un atto che
comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici
dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in un'apprezzabile
attività di pressione morale e persuasione che si ponga, in
relazione all'atto dispositivo compiuto, in rapporto di causa ad
effetto; ### l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto
passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della
vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per
raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto. (Cass.
pen. n. ### del 2013).
Ebbene, nel caso di specie il ctu prof ### ha accertato che la
minorata condizione di autodeterminazione dell'attrice in ordine ai
suoi interessi patrimoniali era “percepibile dall'esterno con un
contatto appena approfondito”.
E' poi pacifico che fu il figlio ### ad indurre la madre a compiere
gli atti di donazione in suo favore, dal momento che egli si presentò
il giorno 02.08.2016 presso la struttura riabilitava che la ospitava,
accompagnato da terze persone sconosciute a quest'ultima e
portando con se gli atti già predisposti che le fece leggere e
sottoscrivere.
Inoltre, non risulta che mai prima del suo ricovero la ### avesse
manifestato la volontà di porre in essere le liberalità ed è stato
allegato dall'attrice, e mai contestato dal convenuto, che gli atti
furono formati dal notaio su richiesta del legale di quest'ultimo.
Non vi è infine alcun dubbio che egli fosse pienamente consapevole
dello stato di vulnerabilità in cui si trovava in quel momento la
madre e che ne abbia approfittato a suo vantaggio.
In primo luogo non vi era alcuna urgenza di concludere atti di
donazione aventi ad oggetto beni del valore complessivo di circa
€1.700.000,00, presso la struttura riabilitativa, sicché non è
spiegabile perché il convenuto non abbia atteso che la madre
venisse dimessa dalla casa di cura per farglieli sottoscrivere.
Inoltre, le liberalità, sebbene il loro contenuto risulti
oggettivamente complesso, vennero letti alla ### in meno di 30
minuti, senza che risulti che fossero stati preventivamente
trasmessi in bozza alla donante perché potesse prenderne visione.
Oltre a ciò, come segnalato dal ctu, è indubbiamente anomala la
circostanza che nel diario clinico della paziente non è stata
annotata la presenza in quel giorno di persone estranee (“Non può
non colpire la mancanza in quel diario di una importante
annotazione come quella della presenza, presso la struttura e di
fronte alla ricoverata, di persone estranee: stando a quanto
desumibile dagli atti non è indicata la presenza di un notaio né dei
testimoni, mentre potrebbe essere giustificata la non annotazione
della presenza del figlio, qualora questi avesse fatto visita alla
madre nei giorni precedenti”: v. pag. 44), e che neppure sia stato
registrato il precedente accesso effettuato il ### dal dr. ### per
sottoporre a visita la ### su incarico di ### (“A parere del
sottoscritto era importante fare tale segnalazione in quanto
quell'accesso specialistico non risulta essere stato richiesto dai
sanitari della struttura, ma da “altri”: v. pag. 45).
Infine è irrilevante la circostanza che il GIP presso il Tribunale di
Vicenza abbia ordinato, ai sensi dell'art. 410 c.p., l'archiviazione
del procedimento penale promosso nei confronti del convenuto per
il delitto in esame.
A prescindere dal rilievo che l'archiviazione è stata disposta anche
perché è stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità
prevista dall'art. 649 c.p. per essere stato il fatto commesso nei
confronti di un ascendente, si tratta in ogni caso di un
provvedimento che non rientra tra quelli dotati di autorità di cosa
giudicata, giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p. e che, a differenza
della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, non
impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito,
valutato e qualificato dal giudice civile (v. Cass. n. 1346 del
20/01/2009).
In definitiva, poiché risulta provato che il convenuto ha indotto la
madre a compiere gli atti di liberalità in questione approfittando
consapevolmente della condizione di minorazione psichica in cui
versava, che ne comprometteva le facoltà volitive pur non
ponendola in una situazione di incapacità naturale, gli atti di
liberalità non sono annullabili ai sensi dell'art. 775 cod. civ. ma
sono nulli, essendo stati stipulati per effetto diretto della
consumazione del reato di circonvenzione d'incapace, ai sensi
dell'art. 1418 c.c., in quanto, come sopra indicato, l'art. 643 c.p.
(il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacità in sé
e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della
libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di
menomazione psichica) deve annoverarsi tra le norme imperative
la cui violazione comporta oltre alla sanzione penale, la nullità del
contratto concluso in spregio della medesima (v. ex plurimis Cass.
civ. n. 1427 del 27/01/2004).
Sotto il profilo processuale va ricordato che alla luce dei principi
affermati dalle ### della Corte di Cassazione nelle note sentenze
n. 26242 e n. 26243 del 12 dicembre 2014, nelle azioni di
impugnativa negoziale, le nullità negoziali che non siano state
rilevate d'ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in
grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti
costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
Deve tuttavia considerarsi che l'art. 345 c.p.c. detta il principio
della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove
proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione.
Tale norma va coordinata, nella sua portata precettiva, con il
perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità
negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di
legittimità) dall'art. 1421 c.c., che non conosce né consente
limitazioni di grado.
Ne consegue, secondo quanto precisato nella suindicata sentenza
n. 26243/2014 (punto 8.4 della motivazione) che: a) “al giudice di
appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di
nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta
l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza
che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti
cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla
perché inammissibile”; b) “a quello stesso giudice è fatto obbligo
di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta né rilevata in
primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2
(norma di portata generale e dunque applicabile anche in sede di
appello)”; c) “tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da
ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 2, che
consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio”.
Nel seguito della motivazione si chiarisce che: “8.5 La corretta
coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce: 1) Alla
declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità
della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo
consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la
conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità,
legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di
ufficio. 2) Alla ### rilevazione della nullità, nell'esercizio di un
potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da
esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti
abbia sollevato la relativa eccezione.
Non può pertanto ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la
inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in
ordine alla ritenuta validità del contratto (come si è verificato nel
caso di specie), con argomentazioni perfettamente speculari
rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso
avesse autonomamente rilevato. 8.6.1. Lungi da risultare
"sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura
come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita
in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante.
8.6.2. Egli non potrà, pertanto, limitarsi ad una declaratoria di
inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità -
emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un
significante esplicito (l'inammissibilità della domanda) ed un
implicito significato (la validità negoziale) -, ma deve, in
conseguenza della conversione della domanda ### in eccezione
### di accertamento della nullità, esaminare il merito della
questione.
In definitiva, nel procedimento di appello relativo a un'azione di
impugnativa negoziale, la conversione di una domanda di nullità
inammissibile perché nuova in una eccezione rilevabile di ufficio,
sottrae alla scure dello sbarramento preclusivo l'esame della
relativa questione. ### parte, è privo di pregio l'assunto
dell'appellante secondo cui la domanda di nullità per integrazione
della fattispecie di circonvenzione di incapace sarebbe già stata
proposta dall'attrice in primo grado e sulla medesima il tribunale
si sarebbe già pronunciato con statuizione coperta dal giudicato.
Come in precedenza rammentato, l'attrice aveva chiesto
l'annullamento dei tre atti di donazione per incapacità di intendere
e di volere od in subordine la declaratoria della loro nullità per
mancanza di volontà o assenza di causa (per mancanza
dell'animus donandi) e di forma; in ulteriore subordine il loro
annullamento per vizio della volontà derivante dalla violenza
morale esercitata dal figlio ### ed in ogni caso la condanna di
quest'ultimo alla restituzione di quanto incassato.
Ora, la causa petendi posta dalla ### a fondamento della
domanda di nullità per mancanza di volontà è la “mancanza di
accordo negoziale” (v. pag. 36 dell'atto di citazione in primo
grado), che ai sensi dell'art. 1325 cod. civ. costituisce uno dei
requisiti del contratto la cui assenza ne determina la nullità ex art.
1418, secondo comma ### di inesistenza dell'accordo - inteso
quest'ultimo nei sensi degli articoli 1321 e 1325 n. 1 cod. civ. - si
verifica quando, indipendentemente da qualsiasi accidentale
eziologia psicologica, sia impossibile la giuridica identificazione di
una, sia pure minima o persino invalida, espressione della
combinata autonomia negoziale delle parti, - in altri termini,
quando non si possa, con i sensori del diritto positivo, percepire
l'avvenuta concretizzazione di una loro "volontà comune" che,
sorretta da "comune intenzione" (art. 1362, comma 1 c.c.), abbia
"forza di legge" tra le medesime ai sensi dell'art. 1372, comma 1
c.c. (v. Cass. n. 3378 del 22/03/1993).
Il reato di circonvenzione d'incapace, che si consuma quando la
"fragilità" del soggetto passivo è idonea a determinare un
condizionamento effettivo nella sua libertà di autodeterminazione,
non esclude affatto l'esistenza dell'accordo tra i contraenti.
Pertanto il vizio di nullità delle donazioni denunciato nella domanda
introduttiva del giudizio è diverso da quello oggetto del rilievo
ufficioso in questa fase del processo.
Come pure il petitum e la causa petendi dell'azione di
annullamento del contratto per violenza morale esercitata
dall'attrice in via ulteriormente subordinata sono diversi da quelli
dell'azione di nullità per violazione dell'art. 643 c.p.c.
Il fatto che il giudice di prime cure abbia accolto la domanda di
annullamento delle donazioni per incapacità di intendere e/o di
volere della donante, escludendo l'esistenza di una qualche
condotta manipolativa dei figli, non preclude il rilievo ufficioso della
nullità, dal momento che il tribunale si è pronunciato
esclusivamente sulla domanda di annullamento, dichiarando nel
dispositivo della sentenza espressamente assorbite le ulteriori
domande non accolte.
Costituisce, invero, jus receptum che la mancata impugnazione di
una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla
formazione del giudicato soltanto se esse siano configurabili come
capi completamente autonomi, avendo risolto questioni
controverse che, in quanto dotate di propria individualità, integrino
una decisione del tutto indipendente dalle altre (Cass. 4732/2012;
Cass. 21566/2017).
La nozione di "parte della sentenza", alla quale fa riferimento l'art.
329, comma secondo, c.p.c., dettato in tema di acquiescenza
implicita a cui si ricollega la formazione del giudicato interno,
identifica soltanto le "statuizioni minime", costituite dalla sequenza
fatto, norma ed effetto, suscettibili di acquisire autonoma efficacia
decisoria nell'ambito della controversia.
Nel caso in esame l'affermazione fatta dal tribunale in merito alla
condotta tenuta dai figli è finalizzata unicamente a valutare la
fondatezza della domanda di annullamento, l'unica sulla quale si è
pronunciato.
6. Il secondo motivo di appello è infondato.
Il danno subito dalla ### in conseguenza della condotta illecita
del figlio è costituito dagli emolumenti che la stessa ha corrisposto
al notaio per il compimento dei tre atti di donazione e che
ammontano a complessivi €53.116,00, come si evince dalla
disposizione di bonifico effettuata dall'attrice in favore del
professionista in data ### (v. elenco dei movimenti effettuati sul
conto corrente intestato alla ### di cui al doc. 38 del fascicolo di
primo grado dell'attrice). 7. Quanto alla regolazione delle spese di
lite, poiché all'esito del processo ### risulta soccombente,
essendo stata accertata l'invalidità delle donazioni disposte in suo
favore dalla madre, va confermato il capo condannatorio della
sentenza di primo grado e l'appellato va condannato alla rifusione
delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando,
contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata,
che conferma quanto al resto: 1) rigetta la domanda di
annullamento dei tre atti di donazione stipulati in data ###, per
incapacità di intendere e/o di volere della donante; 2) dichiara
inammissibile la domanda, avanzata in questa fase del giudizio da
### di accertamento della nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., dei
tre atti di donazione stipulati in data ###, per violazione della
norma imperativa di cui all'art. 643 cod. pen.; 3) operata la
conversione della domanda di accertamento della nullità nella
corrispondente eccezione di accertamento della nullità, accoglie
l'eccezione stessa; 4) condanna ### a rifondere a ### le spese
del presente grado di giudizio, che si liquidano in €34.000,00 per
compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge; 5) dà
atto che sussistono a carico di parte appellante i presupposti per
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del
2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Avv. Antonino Sugamele

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