L’erronea indicazione del termine di impugnazione impedisce le preclusioni processuali.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 17 settembre – 27 novembre 2015, n. 24300
Presidente Stile – Relatore Esposito
Svolgimento del processo
1.S. A. proponeva opposizione, in contraddittorio con E. G. S.p.a. e Inps, avverso il preavviso di fermo amministrativo, relativo a veicolo di sua proprietà, emesso in ragione di omesso pagamento di crediti contributivi nei confronti dell'Inps. Chiedeva l'annullamento dei preavviso, assumendo l'estinzione parziale dei debito, l'emissione di sgravio da parte dell'Inps, la cessazione dell'attività, la prescrizione dei credito.
2.Il Tribunale di Frosinone, investito del ricorso, lo dichiarava inammissibile in ragione di due rilievi: A) le cartelle esattoriali in forza delle quali era stato emesso il preavviso di fermo non erano più contestabili quanto alla sussistenza dei credito, non essendo stati fatti valere eventuali rilievi entro il termine di 40 giorni ex art. 24 c.5 DIg.46/1999, con conseguente incontrovertibilità dei crediti; B) ogni altra doglianza esperibile avverso l'atto impugnato sarebbe preclusa, sostanziandosi in una opposizione agli atti esecutivi ex art. 57 d.p.r. 602/1973 e art. 29 c. 2 D.Igs. 46/1999, proponibile nel termine decadenziale di 20 giorni decorrenti dalla notificazione ai sensi dell'art. 618 bis e 617 c.p.c. (dagli atti, infatti, poteva desumersi che il ricorso giudiziale era stato depositato il 3/1/2010, a fronte di preavviso di fermo notificato al ricorrente il 25/11/2010).
3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il S., affidato a due motivi. E. G. s.p.a. resiste con controricorso. L'Inps svolge le difese in virtù di delega in calce al ricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo di ricorso il S. deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, d.m. 28 giugno 1999, art. 3 comma 4 I. n. 241 del 1990, art. 92, co. 2° c.p.c., nonché motivazione insufficiente, contraddittoria e illogica in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.". Osserva che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto dei termine di 60 giorni, superiore a quello risultato applicabile secondo la qualificazione dell'impugnazione ad opera del giudice, indicato nell'atto di preavviso di fermo quale termine per proporre il ricorso. Rileva che, anche a presumere la correttezza della qualificazione data all'azione nella sentenza impugnata, l'indicazione dei termine di impugnazione contenuta nell'atto da impugnare non poteva essere ritenuta mera irregolarità priva di ogni effetto, ma era idonea a comportare la scusabilità dell'errore dell'interessato. Evidenzia che il ricorso era stato proposto nel termine di 60 giorni indicato nel preavviso di fermo, esattamente il 390 giorno dalla notificazione dei medesimo.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., dell'art. 57 del DPR n. 602/1973, dell'art. 29 del D.lgs. n. 46 dei 1999, nonché motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Osserva che il giudice di primo grado aveva erroneamente e contraddittoriamente qualificato l'atto impugnato quale atto della procedura esattoriale funzionale all'espropriazione forzata, qualificando l'impugnativa come opposizione agli atti esecutivi, laddove la qualificazione di atto della procedura esecutiva è attribuita al fermo amministrativo e non al preavviso di fermo.
3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto modo di affermare, con riferimento a cartella esattoriale per la riscossione di sanzione amministrativa, che l'erronea indicazione contenuta nell'atto dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine "determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689, in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, avendo, tuttavia, l'opponente l'onere di dimostrare (ed il giudice il dovere di rilevare) la decisività dell'errore stesso, la cui scusabilità non rende impugnabile l'atto incompleto in ogni tempo" (Sez. 2, Sentenza n. 1372 del 21/01/2013, Rv. 624962). Analogo indirizzo è stato espresso da questa Corte in tema di contenzioso tributario: "la clausola d'impugnazione, obbligatoriamente inserita in ogni atto impositivo ai sensi dell'art. 7 della I. n. 212 del 2000, produce l'effetto di far gravare interamente sull'autorità amministrativa le conseguenze dei rischio di errore delle informazioni in essa contenute, attuandosi in tal modo la tutela dell'affidamento del contribuente, ai sensi dell'art. 10 della predetta legge. Ne consegue che l'adesione dei destinatario anche ad una sola delle informazioni contenute nella clausola in questione (nella specie, l'indicazione del termine, divenuta erronea per effetto di "ius superveniens") è sufficiente a giustificare la rimessione in termini ai fini dell'impugnazione, anche quando il contribuente sia riuscito autonomamente a rettificare l'errore incidente su altre informazioni (nella specie, riguardanti l'organo giurisdizionale e le modalità dell'impugnazione)" (Sez. 5, Sentenza n. 10822 del 05/05/2010, Rv. 613280).
4. I richiamati principi di tutela dell'affidamento incolpevole devono trovare applicazione, in presenza di un errore scusabile, anche in ambito di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo disposto a seguito di omesso pagamento di cartelle esattoriali per crediti previdenziali. Anche nel caso in disamina, infatti, si è di fronte a una clausola d'impugnazione sulla quale il destinatario è legittimato a fare affidamento con riferimento alle conoscenze trasmessegli e a pretendere che l'errore nel quale egli incorra, seguendo le indicazioni date, sia da considerare scusabile e, conseguentemente, privo di effetti.
5. Quanto alla scusabilità dell'errore, va rimarcato che nella specie la stessa risulta dalla circostanza dell'essersi l'opponente attenuto alle indicazioni contenute nell'atto circa il termine per impugnare, essendo pacifico che la notifica dell'atto è intervenuta il 25/11/2010, mentre il ricorso in opposizione è stato proposto mediante deposito in cancelleria il 3/1/2011.
6. In base alle argomentazioni svolte va accolto il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbito nella pronuncia di accoglimento il secondo. Va disposto, pertanto, il rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, al giudice dei merito, il quale, nel riesaminare la questione, si atterrà al seguente principio di diritto : "in tema di opposizione avverso preavviso di fermo amministrativo disposto a seguito di omesso pagamento di cartelle esattoriali per crediti previdenziali, il destinatario dell'atto è legittimato a fare affidamento sulle conoscenze trasmessegli mediante l'atto medesimo, talché incorre in errore scusabile nel caso in cui abbia proposto impugnazione nel termine in esso indicato, ancorché non corrispondente al termine risultante dalla qualificazione data all'impugnazione dal giudice".
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Frosinone in altra composizione.
01-12-2015 14:47
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