Si possono installare le telecamere in condomino? Nessuna violazione della privacy
Corte d'Appello Catania Sez. II, Sent., 15-02-2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
La Corte di Appello di Catania, seconda sezione civile, composta dai Signori Magistrati:
- Dott. Roberto Centaro - Presidente
- Dott.ssa Claudia Cottini - Consigliere
- Dott. Sergio Florio - Giudice ausiliario-rel.-est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 474/2021 R.G. vertente tra
- C.E. , nato a X il X (...) (C.F. X , P.S. nata a X il X (...) C.f. X ) e V.R.G. , nato a X l' X (...), (c.f. X ), rappresentati e difesi per procura in atti, dall'avv. Enrico Ciraldo, elettivamente domiciliati nel suo studio, in Catania Via Macallè n. 29
APPELLANTE
CONTRO
- CONDOMINIO di viale X n. 35/B, in X (C.F. X ), in persona dell'Amministratore protempore, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avvocato Barbara De Luca, elettivamente domiciliato preso il suo studio, in Catania, via Umberto n. 296
APPELLATO
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catania, con sentenza n. 546/2021, pubblicata il 3.2.2021, rigettava la domanda proposta da C.E. , P.S. e V.R.G. , avente ad oggetto il diritto di appore telecamere a custodia e vigilanza dei beni e dell'accesso ai medesimi, senza autorizzazione del condominio, nonché la restituzione di spese della fase cautelare, e li condannava al pagamento delle spese di giudizio del primo grado in favore del Condominio di viale X n. 35/B, in C..
Avverso detta sentenza hanno proposto appello C.E. , P.S. e V.R.G. , con citazione notificata il 19.3.2021.
Si è costituito il Condominio di viale X n. 35/B, che ha chiesto venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., e comunque il rigetto, con vittoria di spese e di compensi.
All'udienza dell'8.11.2021 svoltasi a trattazione cartolare, venivano depositate note scritte e la causa veniva posta in decisione con assegnazione di termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Avendo parte appellante chiesto, ritualmente, la discussione orale, essa si è svolta all'udienza del 17 gennaio 2022 e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza di primo grado.
Si deduce in particolare che la stesura grafica della sentenza, le conclusioni degli attori e il percorso fattuale seguito dal primo giudice sono mancanti e ciò determina la nullità della sentenza impugnata.
Il motivo è infondato.
In realtà, osserva la Corte, le due parti mancanti della sentenza, a cagione di problematiche concernenti la sua traslazione telematica nella fase della pubblicazione, afferiscono una alla narrativa della fase cautelare, l'altra ai contenuti del ricorso ex art. 702 bis, introduttivo del giudizio di primo grado, il cui rito è stato mutato in quello ordinario.
La parte rilevante è quella relativa al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ma a questo, nonché ad una più completa cognizione dei fatti, soccorre sia il testo, completo, in atti, del predetto atto, che riassume anche il contenuto dell'altra parte mancante, cioè la fase cautelare, sia gli scritti difensivi del Condominio.
Da tanto, inferisce la Corte, sia il primo giudice, che questa Corte, hanno avuto ed hanno a disposizione ogni elemento per conoscere adeguatamente della causa e, quindi, deciderla. Ciò si evince anche dai contenuti della sentenza impugnata, a mente della quale sono adeguatamente individuati l'oggetto della domanda (liceità o meno dell'istallazione delle telecamere) e l'iter logico seguito, sul punto, dal Tribunale a sostegno della decisione.
Quindi, coerentemente alla giurisprudenza in materia, la sentenza qui impugnata contiene una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, da cui è possibile evincere il percorso argomentativo funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione; quindi non merita la declaratoria di nullità (Cass., III, 15/11/2019, n.29721; VI, 20/01/2015, n.920).
Il secondo ed il terzo motivo si esaminano congiuntamente, attesa la connessione logica e giuridica.
Con il secondo motivo di appello si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c..
Deduce parte appellante che il Tribunale ha errato nell'individuare la domanda avanzata dal Condominio, in quanto esso non aveva chiesto il risarcimento del danno, ma solo l'eliminazione delle telecamere istallate dall'odierna parte appellante e per questo il primo giudice ha confuso le domande e violato il tema di indagine.
Con il terzo motivo di appello, invece, si deduce l'erroneità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 1122 ter del codice civile.
Quanto alla normativa sulla privacy, gli appellanti asseriscono che l'art. 5 è inteso ad evitare la diffusione dei dati allorquando essi sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Inoltre, che è possibile riprendere le immagini dei pianerottoli e delle scale, in quanto dette parti comuni non assolvono alla funzione di consentire l'esplicazione della vita privata al riparo da sguardi indiscreti e che non costituiscono reato le video riprese di un pianerottolo e l'ingresso di un garage condominiale. Nel caso di specie, le telecamere sarebbero state istallate per uso esclusivamente personale.
Quanto all'articolo 1122 ter c.c., sostiene parte appellante che ha errato il primo giudice nel ritenere che occorreva l'autorizzazione del condominio e che quindi è stata violata la privacy, in quanto nel caso a mani le telecamere sono state istallate non già per la videosorveglianza delle parti comuni dell'edificio bensì a beneficio della proprietà del singolo condomino; e richiama dottrina e giurisprudenza al riguardo.
I motivi sono fondati, nei limiti di cui infra.
Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che è vero che il Condominio non ha avanzato domanda risarcitoria, ma ha però chiesto la rimozione delle telecamere istallate dagli odierni appellanti, i quali, nel riassumere la causa nel merito, hanno chiesto, specularmente, che l'istallazione delle due telecamere venisse accertata quale legittima e, quindi, venisse dichiarato il diritto a mantenerle.
Ciò trova conferma nella sentenza, che alle pagine 4 e 5 motiva proprio sull'illegittimità dell'istallazione delle telecamere, ritenendole in violazione sia della normativa sulla privacy che dell'articolo 1123 ter del codice civile.
Il riferimento all'articolo 2043 c.c., pure contenuto a pagina 5 della sentenza, seppure estraneo alle domande spiegate, è comunque irrilevante. Tanto è vero che nel dispositivo si statuisce solo sulla menzionata domanda di merito, siccome svolta dagli odierni appellanti, come detto, speculare a quella svolta in fase cautelare dal Condominio, e sulle spese di lite, senza alcuna pronuncia in ordine al risarcimento del danno.
Quindi, a mente della Corte, la sentenza, sotto il profilo sollevato con il secondo motivo di appello, non è nulla, né merita riforma.
Merita accoglimento, invece, il terzo motivo di appello.
Ritiene invero la Corte che nel caso di specie non possa trovare applicazione l'articolo 1122 ter c.c., in quanto non si tratta di un impianto di video sorveglianza condominiale posto a salvaguardia di parti comuni, in quanto esso è di proprietà esclusiva ed è posto a tutela di beni di proprietà del singolo condomino.
In punto di fatto, corre obbligo rilevare, come dedotto da parte appellante, che la conformazione dei luoghi pone chiaramente in evidenza che le botteghe, a tutela delle quali sono state istallate le due telecamere, contrapposte, ai lati degli ingressi delle botteghe medesime, si trovano, tutte, su un lato dell'edificio, dotate pure di un ingresso autonomo, seppure non esclusivo né unico, distinto dagli altri due, uno pedonale e l'altro carrabile, serventi tutte le unità immobiliari. Ciò si evince, ictu oculi, sia dalla planimetria che dalle foto prodotte dagli odierni appellanti, dalle quali ultime si può, anche, notare che le telecamere, del tipo "fisso", sono "puntate" in posizione praticamente parallela alla facciata, quindi sugli ingressi delle botteghe, senza "allargare" la visione a spazi distanti. Ciò è confermato dal verbale manoscritto di sopralluogo in atti, del 3.10.2016, corredato da tre foto timbrate del Corpo della polizia municipale di Catania.
Inoltre, tutte le botteghe insistono su un lato del perimetro condominiale, in posizione decentrata e distinta rispetto agli ingressi delle altre unità condominiali, in zona poco frequentata, delimitata da una recinzione in ferro. Inoltre, altra circostanza pure rilevante, osserva ancora la Corte, è costituita dalla sentenza del Tribunale di Catania, n. 3813/2002, in atti, supportata da CTU, la quale ha accertato che lo spazio immediatamente frontistante le botteghe in esame, seppure di proprietà condominiale, per la sua consistenza non è destinato a parcheggio dei condomini, ma costituisce un'area libera, che primariamente, seppur non esclusivamente, serve da accesso alle botteghe. Siffatta circostanza rafforza, ed è compatibile, a mente del Collegio, con l'istallazione delle due telecamere "de qua".
Né il Condominio ha provato che delle riprese si sia fatto un utilizzo diverso rispetto a quello strettamente indispensabile alle ragioni che ne hanno determinato l'istallazione, cioè di vigilanza e custodia delle botteghe, che si evince anche dalle modalità in concreto della collocazione dell'impianto de quo.
In subiecta materia la Corte di giustizia UE sez. III, con sentenza dell'11/12/2019 n.708, ha avuto modo di precisare che gli artt. 6, 1, lett. c), e 7, lett. f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di videosorveglianza (come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo) al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso di altri, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di videosorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f); aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio (la Corte si è così pronunciata nella controversia promossa da un cittadino rumeno contro una associazione di comproprietari di un immobile affinché fosse messo fuori servizio il sistema di videosorveglianza di un immobile e fossero rimosse le telecamere installate in alcune parti comuni dello stesso).
Nel caso di specie, questa Corte ritiene che l'istallazione delle telecamere non costituisca violazione di un diritto fondamentale dei condomini.
Inoltre, la Corte osserva che la giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che è escluso che vi sia violazione del diritto alla privacy nel caso in cui un soggetto effettui riprese dell'area condominiale destinata a pianerottoli ovvero a scale condominiali, ovvero ancora a parcheggio e del relativo ingresso, trattandosi di luoghi destinati all'uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all'art. 615 bis c.p. (Cass. penale, V, 30/05/2017 n.34151 e 21.10. 2008 n. 44156; Cass. civile, I, 03/01/2013, n.71).
Ancora, è stato deciso nel senso che l'installazione di telecamera di videosorveglianza è lecita laddove risulti proporzionata a quanto necessario per la tutela dell'incolumità fisica personale e famigliare, purché non violi, nell'ambito del necessario bilanciamento da operare tra diritti aventi entrambi tutela costituzionale, il diritto alla riservatezza di soggetti terzi. Nel caso di specie, la telecamera è puntata sul vialetto, facente parte di un'area comune, che consente di accedere alle abitazioni, rispettivamente, di proprietà dei ricorrenti e del resistente, ma non è in alcun modo provato che tramite la stessa si possa riuscire a vedere anche solo in parte all'interno della villetta dei ricorrenti. Dunque non risulta violato il diritto alla riservatezza degli stessi e deve essere rigettata la domanda di tutela cautelare proposta da costoro al fine di ottenere la disinstallazione di detta telecamera (Tribunale Avellino sez. I, 30/10/2017).
Inoltre, osserva la Corte, l'immagine di una persona, in sè considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, non costituisce un "dato personale" ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 4, lett. b), come indicano specifiche decisioni del Garante per la protezione di dati personali (21 ottobre 1999, 4 ottobre 2007, 18 giugno 2009, n. 1623306), e lo stesso Codice della privacy prevede un bilanciamento di interessi tra tutela della riservatezza e legittimo interesse di un terzo laddove non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali.
Per altro verso, osserva ancora la Corte, quanto sostenuto dal Condominio, a mente del quale le telecamere dovrebbero essere rimosse anche perché istallate sulla facciata, cioè su una parte comune dell'edificio, non è fondato, in quanto sul punto soccorre l'articolo 1102 c.c. Nel caso che ci occupa, invero, l'utilizzazione del bene comune fatta dagli appellanti, peraltro del tutto coerente con la richiamata sentenza n. 3813/2002, non altera affatto la destinazione del bene né compromette il diritto al pari uso da parte dei comproprietari, né della facciata né dell'andito condominiale frontistante le botteghe, e rispetta la proprietà esclusiva (tra altre, Cass., II, 15/09/2021 n.24937; 26/05/2021 n. 14598, con specifico riferimento ai poteri del conduttore; VI, 06/05/2021 n.11870)
Conclusivamente, nei termini di cui sopra, l'appello deve essere accolto.
Conseguentemente, deve essere accolta l'ulteriore domanda degli appellanti, intesa ad ottenere la condanna del Condominio alla restituzione delle spese di lite della fase cautelare e del relativo reclamo e, ciò, nella medesima misura corrisposta dagli odierni appellanti.
Poiché i provvedimenti cautelari sono autonomi rispetto a quello di merito (Cass., II - 04/02/2021 n. 2623; 10/12/2020 n. 28197; sez. II, 31/08/2018 n.21491), la Corte non si pronuncia sulla domanda di revoca e, tuttavia, risulta evidente che il contenuto degli stessi è incompatibile con la presente decisione e ne rimane del tutto assorbito. Quanto alla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., avanzata pure dagli appellanti, la Corte ritiene che, tenuto conto degli argomenti difensivi e del più complessivo contenuto degli atti e documenti tutti, nonché della materia trattata, non ricorre né l'abuso dello strumento processuale, né la temerarietà della pretesa, seppure il petitum e la causa petendi siano discutibili; e, dunque, non è possibile affermare che il Condominio abbia agito o resistito pretestuosamente (Cass., II, 17/11/2021 n.34818; VI, 24/09/2020 n. 20018; I, 15/11/2018 n. 29462).
Rimangono da regolare le spese dei due gradi di giudizio, che seguono la soccombenza e si devono porre a carico del Condominio ed a favore di C.E. , P.S. e V.R.G..
I compensi difensivi si determinano ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, poiché l'attività difensiva si è esaurita nella sua vigenza, fascia di valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi in ragione dell'oggetto di causa, tenuto conto dell'attività svolta.
Pertanto, le spese dei due gradi di lite si liquidano, nella misura di cui sopra, per il primo grado in complessivi Euro 3.318,00, di cui Euro 550,00 per esborsi, Euro 810,00 per la fase di studio, Euro 574,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.384,00 per quella decisionale e, per il secondo grado, in complessivi Euro 4.113,00, di cui Euro 805,00 per esborsi, Euro 980,00 la fase di studio, Euro 675,00 per quella introduttiva ed Euro 1.653,00 per la fase decisionale, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 474/2021 R.G., sull'appello proposto da C.E. , P.S. e V.R.G. avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 546/2021, pubblicata il 3.2.2021 lo accoglie e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto degli appellanti di istallare e mantenere le due telecamere poste a vigilanza delle botteghe in questione.
Condanna il Condominio di viale X n. 35/B, in C., a restituire a C.E. , P.S. e V.R.G. le spese del giudizio cautelare e del reclamo, nella misura da questi ultimi corrispostigli.
Condanna il Condominio di viale X n. 35/B, in C., al pagamento delle spese di lite dei due gradi in favore di C.E. , P.S. e V.R.G. , come sopra quantificate in complessivi Euro 3.318,00 per il primo grado e complessivi Euro 4.113,00 per il secondo grado, oltre il rimborso per spese generali (15% dei compensi), CPA ed IVA come per legge per entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, il 24 gennaio 2021, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2022.
11-04-2022 19:45
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