SUCCESSIONE – (Cc, articoli 747, 1322, 1872 e ss.)
Il contratto atipico di cosiddetto “vitalizio alimentare” è autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di cui all’art. 1872 c.c.: i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si differenzino perchè, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo.
Nel vitalizio alimentare l’alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato dall’art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell’età e della salute del beneficiario
I profili di sinallagmaticità tra cessione immobiliare e prestazioni assistenziali programmate desumibili in via interpretativa dal complesso delle espressioni usate e pattuizioni raggiunte (“corrispettivo” della presente cessione e previsione di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai cessionari), consentono di qualificare il contratto come oneroso, il che esclude anche l’assoggettamento a collazione o a riduzione del trasferimento immobiliare pattuito, riguardando questi ultimi istituti gli atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius.
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai magistrati:
dott. Marcello Maggi - Presidente rel.
dott. ssa Patrizia Nigri - Giudice
dott.ssa Enrica Di Tursi - Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 817 del R.G. anno 2015;
TRA
C.S.-rappresentato e difeso dall’ avv….
-ATTORE
E
C.F. - C.L. - C.C. - rappresentati e difesi dall'avv. …
-CONVENUTI
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con atto di citazione spedito per la notifica in data 6/2/2015, C.S., esponeva: di essere figlio - insieme
ai germani C.L., C.C. e C.F. - di C.C. , deceduta in Manduria il 1-10-2014; che dopo il decesso della
madre egli aveva scoperto che questa si era spogliata di entrambi gli immobili di sua proprietà in
favore degli altri tre figli; che infatti con atto per notar B. in data (...) n.(...) rep. e (...) racc. la de cuius
aveva donato al figlio C.C. la piena proprietà di un casa di abitazione in M.L.C. in catasto al foglio
di mappa n.(...), p.lla (...), gravata dall'onere rappresentato dalla prestazione da parte della donataria
in favore della donante "di assistenza morale e materiale per tutta la durata della sua vita durante il
periodo estivo e precisamente dal mese di giugno al mese di settembre" prevedendo che l'assistenza
avrebbe dovuto essere prestata "nell'abitazione oggetto della presente donazione"; che il 23-1-2008
con atto per notar B. rep.(...) e raccolta (...), C.C. aveva stipulato un atto denominato "cessione con
obblighi" trasferendo ai figli C.F. e C.L. la nuda proprietà di una casa di abitazione in M. via T. n.44,
convenendo che a carico della parte cessionaria sarebbe spettata la prestazione consistente nel
"somministrare alla medesima parte cedente vita natural durante ogni assistenza, morale e
materiale, diurna e notturna di cui dovesse necessitare, i normali e convenienti alimenti, vitto,
vestiario cure e medicinali non corrisposti dagli eventuali enti preposti, igiene alla casa e alla dimora
e alla persona, i funerali e la tumulazione alla sua morta, il tutto secondo le condizioni sociali"; che
egli invece nulla aveva ricevuto dalla genitrice con evidente violazione dei propri diritti di erede
legittimario ; che la C. aveva sempre goduto di ottima salute sino agli ultimi giorni di vita, tanto da
non richiedere alcuna forma di assistenza, aveva beneficiato in vita di una pensione di circa
1000/1200 Euro mensili con la quale aveva potuto soddisfare pienamente le proprie esigenze di vita,
ed inoltre nel periodo estivo non si era mai trasferita presso il villino in Campomarino; che i due atti
erano viziati da nullità assoluta per violazione degli artt. 1872 e segg. cod. civ ed evidente mancanza
di una causa giustificatrice di natura corrispettiva avente come elemento essenziale l'alea, giacchè
l'aleatorietà andava valutata al momento della conclusione, con riguardo non solo alla rendita in sé
corrisposta, ma anche all'entità del vitalizio che deve essere tale da non rendere certa e prevedibile
l'entità del vantaggio che dalla conclusione del contratto può ricavare il vitaliziante; che i convenuti
con la complicità della de cuius avevano inteso realizzare mediante simulazione una vera e propria
donazione, così sottraendo l'asse ereditario, eventualmente comprensivo di ulteriori beni immobili
e mobili, alla necessaria ripartizione tra tutti i legittimari, compreso esso attore.
Su tali presupposti C.S. ha convenuto in giudizio C.F. , C.L. e C.C. per sentire: dichiarare la nullità
dell'atto di donazione in data 1-12-2004 n.(...) rep. e (...) racc. per difetto di causa, e la "natura di
liberalità" di tale atto; dichiarare la nullità dell'atto di "cessione con obblighi" del 23-1-2008 stipulato
con rogito per notar B. rep.(...) e raccolta (...),per difetto di causa accertandone la natura di liberalità;
in subordine dichiarare la simulazione di entrambi gli atti in quanto dissimulanti donazione o
quanto meno un negotium mixtum cum donatione; dichiarare che di conseguenza nell'asse
ereditario erano e sono ricompresi i beni immobili sopra indicati, nonché le somme di denaro che
dovessero essere state prelevate dai convenuti nel periodo precedente o successivo alla morte, ove
occorresse anche per credito di rimborso a carico dei percipienti in assenza di valido titolo; disporre
lo scioglimento della comunione ereditaria previa eventuale collazione a carico dei convenuti
donatari, ove gli atti fossero stati ritenuti di valida liberalità, con formazione della quota ereditaria
di diritto spettante all'attore e condanna dei convenuti al pagamento pro quota delle somme che
sarebbero risultate come dovute; quanto innanzi in subordine ed ove dovesse occorrere riducendo
proporzionalmente le eventuali ritenute donazioni e reintegrando la quota virile spettante all'attore,
con condanna dei convenuti pro quota al pagamento del corrispondente valore in denaro; vinte le
spese di lite.
Si sono costituiti tempestivamente C.L., C.F. e C.C. eccependo la nullità della citazione,
l'inammissibilità della domanda di riduzione per mancata indicazione degli elementi di calcolo della
quota di riserva, l'assenza di prova dei presupposti dell'allegata simulazione, l'infondatezza della
domanda di nullità della donazione modale e della cessione con obblighi ,l'omissione da parte
dell'attore dell'imputazione ex se, e di considerazione del fatto che la donazione in favore di C.C. era
gravata da un onere risalente al 2004, puntualmente adempiuto, coabitando il donatario con la
madre nel periodo estivo, ed il cui valore doveva essere detratto da quello del bene oggetto della
liberalità; che il villino in Campomarino di Maruggio era, al momento della donazione, in pessimo
stato manutentivo e del valore indicato nell'atto di appena Euro 23.000, e C.C. aveva dovuto
eseguirvi ampie opere di ristrutturazione contraendo mutuo ipotecario di Euro 30000 con la B.D.C.
cooperativo di A., ed in seguito altro mutuo per Euro 80.000, ed aveva fatto fronte a spese giudiziarie
e di patrocinio riguardanti detto immobile; che mediante il contratto di cessione con obblighi del
2008 C.F. e C.L. avevano assunto un effettivo ed ampio obbligo di assistenza, ed il contratto era
caratterizzato da alea con incertezza circa la durata della vita dell'assistito e le sue necessità, anche
perché al momento della stipula del contratto la beneficiaria era in buone condizioni di salute, e ciò
sino al 2013 allorquando aveva subito la frattura del femore perdendo la normale funzionalità
motoria; che in concomitanza con tale evento ed il ricovero ospedaliero era stata assistita dai soli
convenuti; che l'immobile alla via T. 44 in M. era al momento della donazione in pessimo stato
manutentivo e C.F. aveva provveduto ad importanti opere di ristrutturazione, adeguamento e
manutenzione col rifacimento dei solai e degli intonaci oltre che della pavimentazione interna ed
esterna; che non sussistevano all'atto dell'apertura della successione somme derivanti dalla
percezione di pensione ed i convenuti avevano sopportato senza il contributo del fratello le spese
funerarie e di sepoltura della madre;che era ricaduto in successione un fondo rustico in agro di
Manduria, di cui l'attore non aveva fatto cenno.
I convenuti instavano quindi per la dichiarazione di nullità della citazione o comunque il rigetto di
tutte le domande dell'attore; in riconvenzionale , nell'ipotesi di declaratoria di nullità della cessione
con obblighi e/o della donazione modale, chiedevano condannare l'attore al pagamento della somma
di Euro 10.000 quale corrispettivo dell'assistenza prestata da C.C. in favore della de cuius ,e della
somma di Euro 20.000 o nella diversa da accertare in corso di causa per i miglioramenti apportati
all'immobile in Campomarino di Maruggio comprensive anche delle spese di lite e patrocinio legale
sostenute per conto della de cuius e delle spese funerarie ;al pagamento della somma di Euro 6000
quale corrispettivo dell'assistenza prestata da C.F. in favore della de cuius e della somma di Euro
5.000 o quella diversa da accertare in corso di causa per i miglioramenti apportati all'immobile in M.
alla via T. 44; al pagamento della somma di Euro 6000 quale corrispettivo dell'assistenza prestata da
C.L. in favore della de cuius e della somma di Euro 2.000 per spese di assistenza della de cuius e
funerarie; nell'ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione proposta, chiedevano che nella
determinazione del valore delle quote si tenesse conto delle passività ereditarie, del corrispettivo di
assistenza prestata alla madre pari ad Euro 22.000, nonché delle ulteriori spese pari ad Euro 5000 tra
cui quelle funerarie, condannando l'attore al pagamento della somma che sarebbe risultata
eventualmente dovuta in eccedenza; vinte le spese.
La causa istruita documentalmente, mediante prova orale, e consulenza tecnica di ufficio è stata
riservata per la decisione sulle conclusioni in epigrafe.
1- Richiamata e qui confermata l'ordinanza resa in corso di giudizio circa l'infondatezza
dell'eccezione di nullità della citazione, debbono essere esaminate, in via logicamente preliminare,
le domande principali di accertamento di nullità dell'atto per notar B. in data (...) n.(...) rep. e (...)
racc. e dell'atto per notar B. rep.(...) e raccolta (...) del (...).
1.1. Con l'atto di donazione per notar B. in data (...) n.(...) rep. e (...) racc. C.C., allora di anni 79 ,donò
al figlio C.C. la piena proprietà di un casa di abitazione in M. località C. in catasto al foglio di mappa
n.(...), p.lla (...). La donante stabilì che l'attribuzione dovesse essere gravata dall'onere rappresentato
dalla prestazione da parte del donatario in favore della donante "di assistenza morale e materiale
per tutta la durata della sua vita durante il periodo estivo e precisamente dal mese di giugno al mese
di settembre" prevedendo che l'assistenza avrebbe dovuto essere prestata "nell'abitazione oggetto
della presente donazione".
L'interpretazione complessiva del contenuto secondo le previsioni degli artt.1362 e ss. cod. civ.
dell'atto induce a ritenere che C.C. intendesse trasferire senza corrispettivo al figlio la proprietà del
cespite che ne era oggetto. La causa concreta dell'atto, emergente dalle univoche espressioni usate,
risiedeva nell'intento di arricchire l'altra parte per mero spirito di liberalità, indipendentemente da
qualsiasi contraccambio, mentre l'onere imposto era un mero elemento accessorio dell'atto di
liberalità, atteso che la funzione della cessione era chiaramente ed esplicitamente individuata
nell'intento donativo, senza la costituzione di un nesso di interdipendenza tra prestazioni
corrispettive.
Pertanto l'affermazione dell'attore di nullità di tale atto per mancanza di causa o per violazione
dell'art.1872 cod. civ. non coglie nel segno dal momento che la causa concreta della liberalità si
esauriva nella mera previsione di un trasferimento privo di corrispettivo attuato per spirito di
liberalità, e che l'imposizione di un modus non trasformava il contratto in aleatorio ponendosi solo
quale fattore limitativo del beneficio ricevuto dal donatario, da realizzarsi comunque con il limite
previsto dall'art.793 comma 2 cit. del valore della cosa donata.
Ne consegue che, nel concorrere alla successione dell'ascendente, il figlio coerede C. è assoggettato
all'obbligo della collazione sebbene, trattandosi di donazione modale, limitatamente alla differenza
tra il valore dei beni donati e il valore dell'onere, come appresso si dirà.
1.2 - Nessuna dimostrazione è stata fornita di un accordo simulatorio tra le parti della donazione
volto a dissimulare sotto le vesti della liberalità donativa un contratto di diverso contenuto; né
sarebbe motivo dell'allegata nullità un preteso intento della donante di sottrarre all'asse ereditario
futuro un bene di rilevante valore per impedire che dello stesso avesse potuto fruire il figlio
legittimario S., dal momento che, come è noto , l'atto eventualmente lesivo delle ragioni del
legittimario non è nullo ma solo riducibile, nei limiti in cui ciò serva a reintegrare la quota di
riserva(art.555 comma 1 cod. civ.), salva peraltro nel caso di specie l'operatività della collazione,
come meglio precisato in seguito.
1.3 - Infondata è anche la domanda di accertamento di nullità del contratto per notar B. rep.(...) e
raccolta (...) del (...). Con questo contratto denominato "cessione con obblighi" C.C., all'epoca di anni
83, trasferiva ai figli C.F. e C.L. in parti eguali ed in comunione tra loro la nuda proprietà di una casa
di abitazione in M. via T. n.44,riservandosene l'usufrutto; le parti convenivano che "in corrispettivo"
della cessione, sarebbe spettata agli acquirenti la prestazione consistente nel "somministrare alla
medesima parte cedente vita natural durante ogni assistenza, morale e materiale, diurna e notturna
di cui dovesse necessitare, i normali e convenienti alimenti, vitto, vestiario cure e medicinali non
corrisposti dagli eventuali enti preposti, igiene alla casa e alla dimora e alla persona,i funerali e la
tumulazione alla sua morte, il tutto secondo le condizioni sociali"; con l'ulteriore previsione (
denominata "clausola risolutiva espressa") che l'atto si sarebbe risolto in caso di inadempimento
degli obblighi di assistenza assunti dalla parte cessionaria con la restituzione dell'immobile ceduto
alla cedente. La mancanza di causa di questo negozio viene affermata da parte attrice per carenza
del requisito di aleatorietà proprio del contratto di rendita vitalizia ex art.1872 cod. civ. ,
affermandosi che la cedente al momento della stipula non era bisognosa di assistenza alcuna
godendo di buona salute, ed essendo autosufficiente dal punto di vista fisico ed economico quale
titolare di trattamento di pensione.
In ordine alla qualificazione del contratto così impugnato, è pacifico in giurisprudenza che, in base
al principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., sia configurabile il contratto atipico
di cosiddetto "vitalizio alimentare", autonomo e distinto da quello, nominato, di rendita vitalizia di
cui all'art. 1872 c.c., sulla premessa che i due negozi, omogenei quanto al profilo della aleatorietà, si
differenzino perchè, mentre nella rendita alimentare le obbligazioni dedotte nel rapporto hanno ad
oggetto prestazioni assistenziali di dare prevalentemente fungibili, nel vitalizio alimentare le
obbligazioni contrattuali hanno come contenuto prestazioni (di fare e dare) di carattere
accentuatamente spirituale e, in ragione di ciò, eseguibili unicamente da un vitaliziante
specificatamente individuato alla luce delle qualità personali proprie di questo (cfr. in tal senso
Cassazione civile, sez. II 22/4/2016 n. 8209; Cass. 5 maggio 2010, n. 10859; Cass. 29 maggio 2000, n.
7033; Cass. 8 settembre 1998, n. 8854). Secondo diffusa interpretazione inoltre, il vitalizio alimentare,
come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria; e l'alea è ravvisabile ogni volta che
le concrete pattuizioni realizzino una situazione di incertezza circa il vantaggio economico e,
correlativamente, circa le perdite che potranno alternativamente verificarsi nello svolgimento e
nell'effettiva durata del contratto. Pertanto l'alea si correla ad un duplice fattore di incertezza,
costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in
rapporto al suo stato di bisogno e di salute (Cass. 12 febbraio 1998, n. 1502); si è detto, quindi, che
nel vitalizio alimentare l'alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia configurato
dall'art. 1872 c.c., in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano,
giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell'età e della salute del beneficiario (Cass. 9
ottobre 1996, n. 8825, richiamata in motivazione da Cass. 19 luglio 2011, n. 15848). Inoltre, come
costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'individuazione dell'aleatorietà nei
contratti in esame postula la comparazione delle prestazioni sulla base di dati omogenei, secondo
un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento al
momento di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a
detta epoca, in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato (Cass. 19
luglio 2011, n. 15848; Cass. 24 giugno 2009, n. 14796), risultando anche "dall'infungibilità di quanto
pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non
patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza
derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del
beneficiario" (Cass. n. 1590472016; Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98).
Il contratto di "cessione con obblighi" stipulato in favore di C.L. e C.F. deve essere appunto
qualificato come vitalizio alimentare, ricomprendendo le prestazioni ivi contemplate in corrispettivo
della cessione, l'assistenza non solo materiale ma anche di carattere morale da prestarsi intuitu
personae, da ciascun cessionario, estesa a tutto quanto necessario per garantire alla cedente decorosa
esistenza. L'affermazione di mancanza di alea (e perciò di causa) rispetto a tale operazione negoziale
non è fondata. In termini generali, un contratto è aleatorio quando una parte assume il rischio di un
evento futuro e incerto che incide sul contenuto del suo diritto o della sua
prestazione. Nella specie tale rischio vi era in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte attrice ed
incontestato in causa, al momento della stipula del contratto, rilevante al fine di apprezzarne gli
elementi costitutivi, la cedente sebbene di età avanzata godeva di apparente buona salute, e non
erano note particolari patologie, sicchè non era possibile escludere che la stessa, come poi in effetti
avvenuto, sarebbe vissuta ancora un apprezzabile numero di anni, rendendo per questo periodo
incerta l'entità del beneficio ricevuto dai cessionari. Nè si sarebbe potuto ex ante escludere che nel
corso della vita residua della cedente si sarebbe resa necessaria in favore della stessa sia pur dopo
un certo tempo (ciò in effetti pare documentato dal 2013 in poi come da verbale della commissione
per l'accertamento di invalidità civile del 27 marzo di quell'anno) ,stante l'apparente condizione di
buona salute al momento della stipula, un'attività assistenziale anche continua ed onerosa, ed anche
tale da non rendere sufficiente le disponibilità economiche di pensione(la cui entità affermata
dall'attore in almeno mille Euro è peraltro stata contestata e comunque non provata), così
diminuendo concretamente il beneficio ricevuto dai cessionari.
Tutto ciò rende possibile rispetto al contratto in esame un giudizio di non palese sproporzione tra le
prestazioni programmate e consente di escludere sotto il profilo causale, sia l'allegata mancanza di
alea del contratto, sia la concreta prevalenza di aspetti di liberalità rispetto a quelli corrispettivi
propri del negotium mixtum cum donatione.
Né alcuna dimostrazione è stata data della simulazione relativa del contratto in questione in quanto,
in tesi, dissimulante una donazione; in particolare sarebbe spettato all'attore ex art.2697 comma 1
cod. civ. provare, sebbene senza i limiti dell'art.1417 cod. civ. agendo egli a tutela della propria quota
di riserva, l'accordo simulatorio tra le parti del contratto. Tale prova non è stata in alcun modo
fornita, neanche con riguardo al comportamento successivo alla stipula, avendo anzi i testi escussi
confermato che la de cuius ricevette effettivamente dai figli cessionari la programmata assistenza
presso il proprio domicilio o quello della madre venendo coadiuvata nel disbrigo delle faccende
domestiche,di pulizie della casa ed in genere nelle proprie esigenze personali, ed in particolare dopo
una frattura al femore subita nel 2013 (cfr. dep. teste M. addotta dalla convenuta della cui
attendibilità non sembra esservi motivo di dubitare). I profili di sinallagmaticità tra cessione
immobiliare e prestazioni assistenziali programmate desumibili in via interpretativa dal complesso
delle espressioni usate e pattuizioni raggiunte ("corrispettivo" della presente cessione e previsione
di clausola risolutiva espressa in caso di inadempimento degli obblighi assunti dai cessionari),
consentono, in definitiva, di qualificare il contratto in questione come oneroso, il che esclude anche
l'assoggettamento a collazione o a riduzione del trasferimento immobiliare pattuito, riguardando
questi ultimi istituti gli atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius (art.555 cod. civ. per la riduzione
ed art.737 per la collazione). Ne consegue anche che la casa di abitazione in M. alla via T. n.44 non è
rientrata nell'asse ereditario di C.C..
2- La donazione effettuata in favore del figlio C. deve essere assoggettata a collazione da parte di
quest'ultimo coerede ai sensi dell'art.737 cod. civ., non essendo stata posta in dubbio da parte sua
l'accettazione dell'eredità materna, e non contenendo il rogito in data 1-12-2004 alcuna dispensa dal
relativo obbligo legale a carico del donatario.
A ciò si aggiunga che gli atti dispositivi di cui s'è detto innanzi non esaurirono l'asse ereditario
essendo ricaduto in successione, come accertato in corso di causa, anche il fondo rustico in catasto
terreni del Comune di Manduria al foglio di mappa n. p.lla (...), mentre non vi prova della esistenza
di altri beni mobili o immobili da comprendersi nell'asse relitto.
Poiché la liberalità del 2004 integrò donazione modale, l'obbligo di conferire alla massa per
imputazione quanto ricevuto opera limitatamente alla differenza tra il valore dei beni donati e il
valore dell'onere (Cassazione civile, sez. II, 27/11/1985, n. 5888; Tribunale Brindisi, 12/5/2002).
Secondo quanto emerso in sede di prova testimoniale, la de cuius dal 2004 in poi, soggiornò
effettivamente durante i mesi estivi (da giugno a settembre) presso l'abitazione estiva in
Campomarino di Maruggio donata al figlio C. ricevendone vitto ed alloggio ed assistenza (cfr. dep.
teste C. e per la circostanza del soggiorno estivo insieme al figlio C., le deposizioni M. e L.). Il valore
del modus sulla scorta di tali dati può tuttavia determinarsi solo in via presuntiva, giacchè non vi è
dimostrazione che la prestazione di assistenza e quelle volte a fornire vitto e pulizia richiedessero
impegno continuativo da parte del donatario, senz'altro assimilabile a quella del lavoratore
domestico convivente con persone autosufficienti, considerato dal CTU Antonacci nel proprio
elaborato. Il carattere verosimilmente discontinuo dell'assistenza domestica nell'arco della giornata
reso nei rapporti tra persone legate da vincoli di parentela e non di vero e proprio lavoro
subordinato, induce a ritenere equa la stima operata in sede di consulenza tecnica con una riduzione
del 50% rispetto al totale computato dall'ausiliare dal 2005 al 2014, ottenendosi così il valore del
modus Euro 18.351,88 (Euro 36.703,77 diviso due). Sempre ai fini della collazione deve inoltre essere
detratto dal valore del bene donato all'apertura della successione quello dei miglioramenti apportati
dal donatario al fondo e delle spese di conservazione ai sensi dell'art.748 cod. civ.. Secondo quanto
risultato dalla prova testimoniale (dep. C. e L.) il donatario C.C. dopo avere ricevuto la liberalità,
provvide ad eseguire sensibili migliorie nell'immobile in C. ,procedendo alla sua completa
ristrutturazione e comunque a dotarlo di impianti idrico, fognante (con fossa I.) ed elettrico, nonché
ad eseguire la pavimentazione esterna(previ lavori di sbancamento e livellamento dell'area
frontistante il villino) ed interna, alla impermeabilizzazione del lastrico solare, alla ristrutturazione
del vano cucina e del bagno esterno, ed alla intonacatura interna ed esterna; i lavori di
ristrutturazione vennero pagati dallo stesso C.C.(cfr. deposizione di M.C. che ha riconosciuto anche
le fatture emesse dalla propria ditta per i lavori edili). Il presumibile valore delle migliorie è stato
poi calcolato dal CTU geom. Bianco, ai fini della stima dell'immobile al tempo dell'apertura della
successione, in complessivi Euro 54.091.03; la valutazione dell'immobile e delle migliorie, oggetto di
analitico conteggio da parte dell'ausiliare, con indicazione dei criteri seguiti, appare sufficientemente
motivata e condivisibile.
Ne consegue che dal valore dell'immobile donato pari ad Euro 52900 ottenuto mediante la
consulenza tecnica di ufficio già detraendo Euro 54091,03 per migliorie, va detratto l'importo di Euro
18.351,88 quale valore dell'assistenza prestata; il valore residuo - da conferirsi per imputazione ex
art.746 cod. civ. , in mancanza di una scelta dell'obbligato alla collazione con restituzione del bene
in natura - è pari ad Euro 34.548,12.
Non sono infine state dimostrate donazioni effettuate dalla de cuius in favore di C.S. e
che possano essere oggetto di collazione.
3.In ragione dell'operatività della collazione, nei limiti in precedenza indicati, e della mancanza di
una dispensa dalla stessa nella donazione del 2004, viene concretamente meno l'interesse dell'attore
C.S. ad ottenere una pronuncia sulla domanda di riduzione della stessa donazione, comportando la
collazione effetti più ampi di quelli che deriverebbero dalla domanda volta a fare dichiarare
l'inefficacia dell'atto di liberalità ai fini della reintegrazione della legittima.
4. Quanto alle domande riconvenzionali, i convenuti hanno chiesto "nella denegata ipotesi di
declaratoria di nullità compresa quella di simulazione dell'atto di cessione con obblighi e/o della
donazione modale" (cfr. conclusioni di cui alla lettera F della prima memoria ex art.183 comma 6
c.p.c.) condannarsi l'attore:
-al pagamento della somma di Euro 10.000 quale corrispettivo ex art.2041 cod. civ. dell'assistenza
prestata da C.C. in favore della de cuius, e della somma di Euro 20.000 per i miglioramenti da quello
apportati all'immobile in Campomarino, comprensive anche delle spese di lite e patrocinio legale
sostenute per conto della de cuius e delle spese funerarie;
-al pagamento della somma di Euro 6000 quale corrispettivo ex art.2041 cod. civ. dell'assistenza
prestata da C.F. in favore della de cuius e della somma di Euro 5.000 o quella diversa da accertare in
corso di causa per i miglioramenti apportati all'immobile in M. alla via T. 44;
-al pagamento della somma di Euro 6000 quale corrispettivo ex art.2041 cod. civ. dell'assistenza
prestata da C.L. in favore della de cuius e della somma di Euro 2.000 per spese di assistenza della de
cuius e funerarie sopportate dalla stessa C.L..
Essendo tali domande riconvenzionali espressamente condizionate alla declaratoria di nullità o di
simulazione della donazione del 2004, e/o della cessione con obblighi di cui si è detto, su di esse non
è a pronunciare dal momento che nessuna delle domande di accertamento di nullità o simulazione
è stata accolta. Egualmente non è a pronunziare sulla domanda riconvenzionale di cui alla lettera G)
delle conclusioni della memoria del 17-2-2016 di parte convenuta in quanto espressamente
condizionata alla " ipotesi di accoglimento della domanda di riduzione".
5. In ordine alla domanda di divisione pure spiegata da C.S., è da rilevare che il valore dell'attivo
ereditario è complessivamente pari ad Euro 36948,12, dato dalla somma degli importi di Euro
34.548,12 il quale rappresenta il valore dell'immobile in Campomarino (calcolato in Euro 52900 dal
CTU, al netto delle migliorie apportate da C.C., ed altresì depurato del valore dell'onere di assistenza
pari ad Euro 18.351,88) e di Euro 2400(valore terreno in Manduria).
Del totale dell'attivo spetta a ciascuno dei quattro coeredi la quota di valore di un quarto pari ad
Euro 9237,03; poiché quanto ricevuto da C.C. con la donazione dell'immobile in Campomarino il cui
valore da conferirsi per imputazione è pari ad Euro 34.548,12, è superiore alla quota ereditaria a lui
spettante di Euro 9237,03, egli è tenuto a restituire agli altri germani coeredi quanto eccedente il
quarto di sua spettanza.
Deve poi essere oggetto di scioglimento di comunione il fondo rustico in Manduria al fg. (...) p.lla
(...) ed al cui interno si trovano secondo accertato dal CTU, sedici alberi di ulivo. Poiché si tratta di
fondo di estensione assai ridotta è possibile ritenere antieconomica la sua divisione in quattro quote
fisiche, giacchè verosimilmente la creazione delle stesse non darebbe luogo a frazioni
proporzionalmente rispecchianti il valore dell'intero. La non comoda divisibilità del cespite esclude
inoltre la sua attribuzione mediante sorteggio ex art.729 cod. civ. (Cassazione civile, sez. II,
12/07/2021, n. 19799); appare quindi possibile procedere a sua diretta attribuzione ad uno dei
condividenti ed operarla a favore di C.S., non avendo costui ricevuto alcun immobile ereditario o
comunque già appartenente alla de cuius (risultato invece ottenuto da C.C. e da C.L. e F. per effetto
dei due rogiti già in precedenza citati). Ne deriva che il fondo in questione, del valore di Euro 2400,
deve essere attribuito a C.S.; il valore ricevuto deve essere posto a scomputo della somma di Euro
9237,03 di cui in precedenza si è detto.
In forza di tutto quanto detto innanzi, il condividente C.C. deve restituire a C.L. e C.F. la somma di
Euro 9237,03 per ciascuno, ed a C.S. la somma di Euro 6837,03(Euro 9237,03 - Euro 2400), il tutto
oltre interessi legali dalla data di notifica della domanda di divisione al saldo.
Le spese del giudizio possono essere interamente compensate in ragione dell'accoglimento parziale
delle domande ed eccezioni svolte da ciascuna parte. Le ulteriori spese delle due consulenze tecniche
di ufficio come liquidate in corso di causa vanno poste in via definitiva per un quarto a carico di
ciascun
condividente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando sulle domande proposte con atto di citazione
spedito per la notifica in data 6-2-2015 da C.S. nei confronti di C.L. e C. e C.F., così provvede:
1) rigetta la domanda principale di accertamento di nullità o simulazione dell'atto per notar B. in
data (...) n.(...) rep. e (...) racc. e dell'atto per notar B. rep.(...) e raccolta (...) del (...);
3)dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, sull'asse relitto da C.C. deceduta in Manduria
il 1-10-2014,tra i figli C.S., C.L., C.C. e C.F. l'obbligo di collazione in capo a C.C. in relazione al valore
dell'immobile in M. località C. in catasto al foglio di mappa n.(...), p.lla (...) ricevuto da C.C. con la
donazione per notar B. in data (...) n.(...) rep. e (...) racc.;
4)attribuisce a C.S. la proprietà esclusiva del fondo rustico in Manduria in catasto terreni al fg. (...)
p.lla (...);
5) condanna C.C. a corrispondere a C.S., la somma di Euro 6837,03, ed a C.L. e C.F. la somma di Euro
9237,03 ciascuno, per le causali in motivazione, il tutto oltre interessi legali dalla data di notifica della
domanda di divisione al saldo;
6)compensa le spese di lite nei rapporti tra tutte le parti; pone in via definitiva le spese delle due
consulenze tecniche di ufficio come liquidate in corso di causa con decreti del 25-11-2020 e del 23-7-
2021, per un quarto a carico di ciascun condividente.
Conclusione
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale il 13
febbraio 2024.
Depositata in Cancelleria il 15 febbraio 2024
17-05-2024 14:42
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