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Sentenza

Autonomia contrattuale - Collegamento negoziale – Requisiti (Cc, articolo 1419)...
Autonomia contrattuale - Collegamento negoziale – Requisiti (Cc, articolo 1419)

La Corte d’Appello di Napoli precisa come il collegamento negoziale non dia luogo a un nuovo e autonomo contratto, ma sia un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento dei reciproci interessi, aventi ciascuno una causa autonoma, con la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza, in virtù del quale le vicende relative all’invalidità, all’inefficacia ed alla risoluzione dell’uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi conserva una propria distinta individualità giuridica.

Affinché possa configurarsi un collegamento tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione degli interessi di una o più parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l’effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Accertare natura, entità, modalità e conseguenze del collegamento rientra nei compiti esclusivi del Giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

Nell’esercizio dell’autonomia contrattuale, dunque, le parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i quali, pur conservando l’individualità propria di ciascun tipo negoziale e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo che le vicende dell’uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la validità e l’efficacia.

Ne consegue che la nullità parziale di uno dei contratti, o quella di singole clausole, importa la nullità, rilevabile d’ufficio, dell’intero contratto, senza che le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a mantenere in vita l’altro contratto, siano tenute ad allegare la situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti (articolo 1419 c.c.).

    Corte di Appello di Napoli, sez. VII, sentenza 28 maggio 2025 n. 2709
Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2709/2025 del 28-05-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI
7° SEZ CIVILE
Così composta Dr.ssa ### Presidente Dr. ###ssa ### est.
Riunita in ### di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 5207/2019 Ruolo Generale Civile avente ad
oggetto: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del
22.10.2019 TRA
### S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I
###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in
Napoli, ### n. ### APPELLANTE
### S.R.L. (P. IVA ###) in persona dell'amministratore dott. ###
nato a ### il ### (C.F. ###) giusta visura camerale (doc. 1),
domiciliato per la carica presso la sede ### alla via ### n. 38,
rappresentata e difesa dall'Avv. ### (C.F. ###) ed elettivamente
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli, ### ###
NONCHE' ### S.AS. ### & C., rappresentata e difesa dall'Avv. ###
(C.F. ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di
quest'ultimo sito in Napoli ###, ### di ### APPELLATA
CONCLUSIONI
Gli avvocati costituiti concludevano come da note scritte ex art. 127
ter cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
### leasing S.p.A., con ricorso ex art. 702 bis cpc, agiva in giudizio
al fine di ottenere la dichiarazione di avvenuta risoluzione di diritto
per effetto della clausola risolutiva espressa del contratto di leasing n.
### stipulato in Napoli il ### con la ### s.a.s. di ### & C., per
inadempimento di quest'ultima, chiedendo la condanna della stessa a
rilasciare libero e sgombero l'immobile medesimo. In particolare,
chiedeva all'autorità adita accogliersi le seguenti conclusioni
“accertare e dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di leasing
n. ### stipulato Napoli il ### tra la ### S.p.A. e la ### S.a.s. di
### & C per inadempimento di quest'ultima; - per l'effetto
condannare la ### S.a.s. in persona del legale rapp.te pro tempore
domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla via ### a
rilasciare libero e sgombero da sé persone e cose l'immobile sito nel
comune di ### contrada ### piano terra censito al catasto dei
fabbricati del predetto comune come foglio 11 particella 596 sub 6
categoria Di rimettendolo nel pieno e legittimo possesso della ###
S.p.A.; - con vittoria di spese e competenze del presente
procedimento..”
Si costituiva la convenuta, la quale, nell'opporsi alle avverse pretese,
eccepiva che il contratto di compravendita del 22.06.2010 con cui Ubi
avrebbe acquistato l'immobile era da ritenersi totalmente nullo per
difetto di forma scritta e che la nullità della compravendita travolgeva
anche la locazione finanziaria traslativa in quanto a questa collegata.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi la domanda di risoluzione e di condanna
poiché infondate. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari
del giudizio.
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 21.10.2019, così provvedeva:
“accerta e dichiara la nullità della compravendita asseritamente
conclusa in data del 22 giugno 2010, tra la ### s.p.a. e la ### s.r.l.
con la quale la ### s.p.a. ha acquistato l'immobile in ###, alla ###
piano terra, censito al catasto dei fabbricati del predetto Comune al
foglio (...), particella (...), sub 6, cat. ###, mq. 948 e per l'effetto
accerta e dichiara la nullità del contratto di locazione finanziaria n.ro
### del 22 giugno 2010 con cui la ### s.p.a. ha concesso in leasing
alla ### s.a.s. di ### & C. il predetto immobile; rigetta la domanda
risoluzione del contratto di leasing ### stipulato Napoli il ### tra la
### s.p.a. e la ### S.a.s. di ### & C; condanna la ### s.a.s. di
### & C., all'immediato rilascio in favore della ### s.p.a.
dell'immobile sito nel comune di ### contrada ### piano terra
censito al catasto dei fabbricati del predetto comune come foglio (...)
particella (...) sub 6 categoria DI; compensa integralmente le spese
di lite tra le parti.”.
La UBI leasing S.p.A. con atto notificato in data ### proponeva
appello avverso la predetta ordinanza, deducendone la parziale
erroneità e chiedendo così provvedere: “in riforma parziale
dell'impugnata ordinanza pronunciata dal Tribunale di Napoli in data
### dichiarare la risoluzione di diritto del contratto di leasing n. ###
stipulato ### il ### tra la ### S.p.A. e la ### S.a.S. di ### & C
per inadempimento di quest'ultima; Con vittoria di spese e compensi
di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel giudizio così incardinato si costituiva l'appellata, la quale,
nell'opporsi all'avversa pretesa, insisteva per la conferma della
pronuncia gravata, chiedendo alla Corte accogliersi le seguenti
conclusioni: “rigettare l'impugnazione promossa da ### s.p.a.
siccome improcedibile, inammissibile, nonché infondata, in fatto e in
diritto; condannare ### s.p.a. alla refusione delle spese e dei
compensi legali del doppio grado di giudizio, con le maggiorazioni
dovute per rimborso forfetario, accessori previdenziali e accessori
tributari, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per
anticipo fattone.” Nel corso del procedimento interveniva in giudizio
la ### s.r.l. prospettando: che il ###, ### aveva ceduto a ###
s.r.l. la proprietà del bene oggetto del contratto di locazione
finanziaria n.ro ### nel contesto di un trasferimento di più ampia
portata, avente ad oggetto un complesso di beni e rapporti giuridici
relativi a «contratti di leasing già oggetto, alla data del 19 dicembre
2019, di scioglimento o di risoluzione ai sensi delle leggi applicabili»,
nonché a «contratti di leasing ancora in essere alla data del
19.12.2019, conclusi dalla Cedente (o dalle sue danti causa ###
S.p.A., ### S.p.A. e ### S.p.A.) nel periodo dal 24.12.1997 al
26.09.2014, i cui utilizzatori alla ### di ### sono stati classificati
dalla Cedente come "in sofferenza" o "inadempienza probabile"'; che,
a propria volta, essa ### s.r.l. aveva ceduto alla ### s.p.a. un
complesso di rapporti giuridici individuabili in blocco consistenti in tutti
i beni, le passività ed i rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing
già oggetto alla ### di ### di scioglimento o di risoluzione, i
contratti di leasing ancora in essere alla ### di ### ed i contratti
preliminari di vendita di beni immobili sottostanti ad un contatto di
leasing sottoscritti dalla Cedente (o dalla sua dante causa) prima della
### di ### che la ### aveva ceduto ad essa interventrice i
medesimi rapporti e i medesimi beni in data ###. ### s.r.l. riportava
e faceva proprie le medesime conclusioni rassegnate dalla ### S.p.A.
come da comparsa di intervento volontario, deducendo
l'inammissibilità o infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto,
chiedendo altresì la condanna dell'appellata al pagamento
dell'indennità di occupazione dal 31/05/2016 sino all'effettivo rilascio.
Con vittoria delle spese di lite.
La Corte, all'udienza del 27.02.2025 celebrata nelle forme di cui
all'art. 127 ter cpc, esaurita l'attività prevista nell'art 350 c.p.c., ha
trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di giorni 30 +
20 di cui agli artt. 190, comma 2, e 352, comma 1, c.p.c., per il
deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, in ordine all'intervento spiegato in grado di appello
dalla ### s.r.l., nella qualità di creditore cessionario, rileva la Corte
che la stessa è priva di legittimazione sostanziale, come si evince, per
altro, dal giudicato esterno formatosi tra le stesse parti nel giudizio
definito dal Tribunale di SMCV con la sentenza n 3239/2023 del
04.09.2023 (passata in giudicato, come da attestazione allegata agli
atti), emessa tra le stesse parti ed allegata alla produzione
dell'appellata (cfr.: sentenza in atti che ha accolto l'opposizione
proposta dalla ### & C al precetto di rilascio notificato in data ###
ad istanza di ### relativo all'immobile sito in ### alla ###
identificato in CF al fg. (...) p.lla (...) sub 6, sull'assunto che segue:
“…nel caso che oggi ci occupa, il contratto di locazione finanziaria
dichiarato nullo in conseguenza della declaratoria di nullità della
collegata compravendita immobiliare non può rientrare nell'oggetto
della cessione. Il contratto nullo infatti sul piano della logica giuridica
è affetto da inqualificazione. ### nullo, come è stato autorevolmente
precisato non integra dunque lo schema giuridico formale del fatto ma
è un quid facti a livello materiale che non è in grado di svolgere quella
funzione mediatrice tra norma ed effetto giuridico che è invece propria
della fattispecie. Pertanto considerato che il 14 dicembre 2020 ###
cedeva a ### ex lege 130/99 a titolo oneroso e pro soluto tutti i beni,
le passività ed i rapporti giuridici relativi ai contratti di leasing già
oggetto di risoluzione o ancora in essere, e considerato che nessuna
risoluzione è stata pronunciata trattandosi per contro di nullità con
effetto come noto ex tunc, ne deriva di conseguenza un difetto di
legittimazione attiva della opposta…”). La società che ha spiegato
intervento, dunque, è priva di legittimazione sostanziale e la domanda
nuova dalla stessa proposta con l'intervento, con cui chiede la
condanna della ### al pagamento dell'indennità di occupazione dal
31/5/2016 sino all'effettivo rilascio, è inammissibile. ### nel merito
è infondato.
Con il primo motivo di gravame l'appellante assume “la validità del
contratto di compravendita e del contratto di leasing”, e che, nel
dichiarare la nullità per difetto di forma scritta del contratto di
compravendita del 22.6.2010, il Tribunale sarebbe caduto in errore
perché: a) ha analizzato il documento nella sua individualità e non in
rapporto all'ulteriore materiale istruttorio acquisito in atti; b) non ha
disposto il mutamento del rito onde consentire alla ricorrente lo
svolgimento dell'attività istruttoria necessaria all'accertamento
dell'inesistenza della paventata nullità del contratto del 22.6.2010; c)
tra la compravendita e la locazione finanziaria non vi sarebbe
collegamento negoziale.
La società appellante, in particolare, evidenzia che dall'esame dell'atto
di compravendita comunque allegato in copia in primo grado,
emergerebbe la prova dell'esistenza di un valido vincolo contrattuale
tra le parti in causa. ### non può essere condiviso. Ed invero, da
un'attenta disamina del documento depositato dalla ricorrente a
supporto della propria domanda, non si rinviene affatto la prova
dell'esistenza di un valido contratto di compravendita. Come
correttamente ritenuto dal primo giudice, il predetto documento è
nullo per difetto di forma scritta in quanto mancante della
sottoscrizione sia di ### sia della venditrice ### srl, sia della ###
ed in ultimo della sottoscrizione del pubblico ufficiale in essa indicato
(il ###. Né poteva avere rilievo la presenza sul documento del
numero di repertorio e del numero di raccolta al fine di dimostrare che
l'atto era valido ed efficace. A fronte dell'eccezione di nullità sollevata
specificamente dalla convenuta parte resistente in primo grado,
nessuna argomentazione difensiva veniva svolta dalla ricorrente, che
ometteva anche di specificare che tipo di documento avesse
depositato ed indicato (bozza di contratto, copia informale, ecc…), e
tenuto conto del fatto che l'esistenza di un contratto per il quale la
legge prescrive la forma scritta quoad substantiam non può essere
provata per presunzioni, non essendo stata prospettata, neppure sul
piano meramente argomentativo, nessuna delle condizioni
eccettuative indicate dall'art. 2724 ### parte, poi, il Tribunale, a
fronte della carente produzione documentale offerta a sostegno della
domanda introdotta con ricorso ex art 702 bis cpc, e della carenza di
impulso ed argomentazioni difensive della parte ricorrente nonostante
le specifiche contestazioni formulate dalla parte resistente, non aveva
alcun obbligo di disporre il mutamento del rito da sommario ad
ordinario. Diversamente si finirebbe per ammettere «ipotesi di
conversione del rito determinate non dalla natura non sommaria
dell'istruttoria da compiere, ma da carenze nelle deduzioni delle
prove; ipotesi di conversione del rito non contemplata affatto dall'art.
702 ter c.p.c.» (Cass. 24538- 2018).
Ciò posto, la nullità del contratto di compravendita esattamente
ritenuta in primo grado determina certamente la nullità del contratto
di leasing, secondo il principio del collegamento funzionale.
Com'è noto, infatti “il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo
ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le
parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che
non si realizza per mezzo di un singolo contratto, ma attraverso una
pluralità coordinata di contratti, finalizzati ad un unico regolamento
dei reciproci interessi, ma aventi ciascuno una causa autonoma, con
la conseguenza che, pur creandosi un vincolo di reciproca dipendenza,
in virtù del quale le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla
risoluzione dell'uno possono ripercuotersi sugli altri, ciascuno di essi
conserva una propria distinta individualità giuridica (cfr. Cass. n.
18884 del 10.07.2008; Cass. n. 20726 del 01.10.2014; Cass. 13888.
6.07.2015; Cass., , Sent. n. 17148 del 26/06/2019).
In ordine ai requisiti per affermarne la sussistenza, la giurisprudenza
di legittimità ha statuito che “### possa configurarsi un collegamento
tra atti giuridici di varia natura tipologica (contratti, provvedimenti
amministrativi, accordi non aventi contenuto patrimoniale), con una
loro considerazione unitaria allo scopo di trarne un vincolo a carico di
una parte, è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo,
costituito dal nesso teleologico tra gli atti volti alla regolamentazione
degli interessi di una o più parti nell'ambito di una finalità pratica
consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un
requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti
di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli atti in concreto posti in
essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di
un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una
propria autonomia anche dal punto di vista causale. Accertare la
natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento tra tale
eterogeneo complesso di atti (negoziali, autoritativi, ecc.) rientra nei
compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è
sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua
ed immune da vizi logici e giuridici.” (Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n.
22216 del 12/09/2018).
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso in esame, deve
ravvisarsi - come anticipato - l'esistenza del collegamento negoziale
tra i contratti di leasing e compravendita per cui è causa.
Dal punto di vista oggettivo, depongono nel senso della ricorrenza del
predetto istituto la contestualità dei contratti, stipulati in pari data,
presso lo stesso ### Peraltro, la conclusione del contratto di
compravendita è immediatamente antecedente a quella del leasing, il
che rende ancora più evidente che il bene veniva acquistato per essere
ceduto in godimento all'utilizzatore e dovrà essere consegnato
direttamente a quest'ultimo. Ad ulteriore conferma di ciò, nel
contratto di compravendita prende parte integrante la stessa
utilizzatrice ### e, viene fatto espresso riferimento che “l'acquisto
avviene al preciso ed unico scopo di cedere lo stesso “in leasing” alla
parte utilizzatrice in esecuzione del contratto suindicato” (Cfr pag. 4
della bozza del contratto di compravendita allegato in atti).
In ordine al requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico
delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in
concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi porre
la realizzazione di un fine ulteriore, concorrono ad evidenziare il fine
comune ulteriore cui le parti miravano attraverso il coordinamento tra
i contratti in esame, idoneo a trascendere gli effetti e le cause tipiche
dei contratti concretamente collegati. Difatti, il compratore si
risolveva alla stipula del contratto di compravendita al fine di
concedere l'immobile in locazione finanziaria alla parte utilizzatrice. È
evidente, dunque, l'esistenza di una volontà, in capo ai paciscenti, di
realizzare una complessa operazione economica, capace di
trascendere le singole pattuizioni negoziali.
Il contratto di vendita stipulato tra fornitore e concedente è
preordinato a fare acquistare al secondo la suddetta disponibilità, e
sarebbe quindi contrastante con i presupposti e lo scopo
dell'operazione di leasing negare al concedente i tradizionali rimedi
accordati dall'ordinamento a chi abbia acquistato la proprietà di un
bene per effetto di una invalida formazione della volontà negoziale
(cfr. Cass. Civ. n. 4065 del - 20/02/2014,), tenuto conto altresì
dell'esercizio del diritto potestativo di riscatto della proprietà del bene
concesso in leasing, disciplinato dalle condizioni di contratto, che
rende concreto l'interesse dell'utilizzatore alla certezza della proprietà
del bene in capo al suo dante causa.
In conseguenza quindi della nullità del contratto di compravendita,
viene travolto da nullità anche il contratto di leasing. Sul punto, la
Suprema Corte insegna: "Nell'esercizio dell'autonomia contrattuale, le
parti possono dar vita, con un solo atto, a diversi e distinti contratti, i
quali, pur conservando l'individualità propria di ciascun tipo negoziale
e rimanendo sottoposti alla relativa disciplina, sono tra loro collegati
funzionalmente e in rapporto di reciproca interdipendenza, in modo
che le vicende dell'uno si ripercuotano sugli altri, condizionandone la
validità e l'efficacia. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ.,
la nullità parziale di uno dei contratti o quella di singole clausole
importa la nullità, rilevabile d'ufficio, dell'intero contratto, senza che
le parti, che non abbiano mostrato interesse - dandovi esecuzione - a
mantenere in vita l'altro contratto, siano tenute ad allegare la
situazione di interdipendenza funzionale tra i singoli rapporti") (###
1, Sentenza n. 13888 del 06/07/2015). Dovendosi concludere, quindi,
per la sussistenza di un collegamento negoziale, ben ha fatto il primo
giudice a declarare, in forza del principio simul stabunt simul cadent,
la nullità del contratto di leasing, con conseguente impossibilità delle
### di chiedere la risoluzione del contratto di leasing in forza di un
contratto nullo.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante chiede di valutare
l'ammissibilità del nuovo documento ai sensi dell'art. 702-quater
c.p.c., ovvero della copia conforme del contratto di compravendita del
22.06.2010 (repertorio n. 50627, raccolta n. 12153), ritenendo lo
stesso indispensabile ai fini della decisione.
Il motivo è infondato.
Occorre a questo punto premettere che la riforma dell'articolo 345
c.p.c., introdotta dall'articolo 54 comma 1° del D.L. 22 giugno 2012
n°12, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 settembre 2012
n°134 (in ### n°187 dell'11 agosto 2012), ha soppresso, nel testo
della detta norma, le parole: “che il collegio non li ritenga
indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero”. Per effetto di
tale modificazione normativa, non regolata da alcuna disposizione
transitoria (diversamente dalle altre riforme processuali dettate per il
giudizio di appello dallo stesso articolo 54), anche nei giudizi già in
corso alla data della sua entrata in vigore, non sono più ammesse
nuove prove (e neppure nuovi documenti: Cass. S.U. 8203/05) in
grado di appello.
Come precisato dalla Suprema Corte, “la modifica, in senso restrittivo
rispetto alla produzione documentale in appello, dell'art. 345, comma
3, c.p.c., operata dal d.l. 83 del 2012, trova applicazione, mancando
una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio "tempus
regit actum", solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado
sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di
entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, di conv. del d.l. n. 83 cit. e,
cioè, dal giorno 11 settembre 2012.” Cass. civ. Sez. II, 14/03/2017,
n. 6590 (rv. 643372- 01).
Nel caso di specie, la sentenza di primo grado risulta essere stata
pubblicata in data ### e, di conseguenza, risulta applicabile, al caso
di specie, la nuova formulazione dell'art. 345 c. 3 c.p.p., secondo cui
“non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere
prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver
potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad
essa non imputabile”.
Riportando tali tesi ermeneutiche al caso concreto ritiene la Corte che
la copia del contratto che parte appellante ha allegato alla propria
produzione solo in secondo grado, non può essere acquisita agli atti
del processo siccome documentazione tardivamente prodotta. ###,
pertanto, va rigettato e per l'effetto va integralmente confermata
l'impugnata ordinanza.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza
delle appellanti secondo la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.,
e si liquidano come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come
modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa
(indeterminato, scaglione maggiore in considerazione della
complessità della causa da € 52.000,00 ad € 260.000,00, ex art. 5
comma 6 del DM), con esclusione della sola fase istruttoria non
tenutasi nel presente grado di giudizio, con attribuzione in favore
dell'avv. ### che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 cpc.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a
trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal
31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, gli appellanti hanno
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma
del co. 1- bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di ### definitivamente pronunciando sull'appello
proposto dalla ### S.p.A. e ### s.r.l. contro ### S.A.S. ### & C.,
avverso l'ordinanza del ### del 22.10.2019, così provvede: a)
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata ordinanza; b)
Accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva dalla ### s.r.l.; c)
Condanna la ### s.p.a. e la ### s.r.l., in soldio, al pagamento in
favore della ### S.a.s. di ### & C delle spese del presente grado di
giudizio che liquida in complessivi € 7.995,50 per compensi di
avvocato, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese
generali, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ###
h) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.
1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per le appellanti ###
S.p.A. e ### s.r.l. di versare un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del
co.1-bis di detto articolo.
Avv. Antonino Sugamele

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