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Sentenza

Decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario. opposizione.....
Decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario. opposizione..
Il Tribunale di Campobasso afferma che, in tema di decreto ingiuntivo fondato su titolo cambiario, nella richiesta di ingiunzione è implicita la proposizione anche dell’azione causale derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo quale promessa di pagamento (articolo 1988 c.c.), specialmente quando il creditore si riferisce alla cambiale come mera prova documentale del credito facendo ampio riferimento al rapporto sottostante. In caso di esercizio cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non trova applicazione l’articolo 66, III, Rdn. 1669/1933, sull’offerta del titolo in restituzione, non sussistendo il pericolo di doppio pagamento per il debitore. Tale onere di offerta, che costituisce un requisito per l’esame nel merito della domanda in relazione ad esigenze disponibili del debitore, può essere comunque assolto mediante la produzione della cambiale in sede monitoria, stante il vincolo di indisponibilità (articoli 641 e 643 c.p.c.) fino alla scadenza del termine per l’opposizione, o nel corso del giudizio di primo o secondo grado. Con la precisazione, inoltre, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su di una ricognizione di debito (quale è quella insita nell’emissione della cambiale), l’opponente è tenuto a provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e sottostante all’emissione della cambiale e, quindi, anche la denunciata non autenticità della sottoscrizione.

Invero, la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l’astrazione processuale della causa debendi, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l’esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull’obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di opposizione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una ricognizione di debito, incombe sull’opponente l’onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento.

Tribunale di Campobasso, sentenza 28 aprile 2025, n. 345
Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 345/2025 del 28-04-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella
persona del ### ha pronunziato la seguente
SENTENZA
resa nella controversia iscritta al numero 487 del Ruolo generale affari
contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto ### A ###
TRA ### nato a ### il ###, rappresentato e difeso, in virtù di
procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'###
presso il cui studio professionale in ### è elettivamente domiciliato;
OPPONENTE
CONTRO
### nato a ### il ###, rappresentato e difeso, in virtù di procura
alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'### presso il cui
studio professionale in ### via ### è elettivamente domiciliato;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto provvisoriamente esecutivo n. 48/2022 (R.G. Ing.
109/2022) emesso in data ###, il Tribunale di ### ingiungeva a
### su istanza di ### di pagare a quest'ultimo la somma capitale di
euro 11.343,75, oltre interessi come da domanda e le spese della
procedura monitoria, credito fondato su un effetto cambiario. ###
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo,
notificatogli in data ###, evidenziando ed eccependo l'inammissibilità
del ricorso monitorio, essendo l'effetto cambiario già munito di
efficacia di titolo esecutivo, e nel merito l'insussistenza della pretesa
creditoria perché frutto di pressione psicologica che l'aveva indotto a
firmare l'effetto cambiario in bianco, dopo le continue ed insistenti
richieste di danaro del ### Sulla base di tali allegazioni, dunque,
l'opponente chiedeva sospendersi preliminarmente l'esecuzione del
decreto ingiuntivo, sospendersi il giudizio di opposizione fino alla
definizione del procedimento penale in ragione della querela proposta
nei confronti dell'opposto e, infine di dichiararsi nullo e/o inefficace il
decreto ingiuntivo opposto, siccome illegittimo ed infondato in fatto
come in diritto. ### si costituiva in giudizio e, nel prendere posizione
sui motivi di opposizione, rilevava come la somma portata dall'effetto
cambiario costituiva il corrispettivo, da esso opposto versato al ###
per la cessione del 50% delle quote dell'### come da contratto
preliminare stipulato nell'anno 2018 e mai formalizzato con atto
pubblico; che l'opponente versava diversi acconti in danaro contante
utilizzato per la sistemazione dell'insegna dell'autolavaggio
dell'opposto, tuttavia, non provvedendo al pagamento della somma
ancora dovuta, in data ### sottoscriveva la cambiale con scadenza il
### di importo pari ad euro 11.240,00, oggetto del ricorso monitorio;
che a seguito della notifica in data ### di un atto di pignoramento
presso terzi, l'opponente proponeva una proposta transattiva, che non
aveva avuto seguito.
Il convenuto - opposto, quindi, concludeva per il rigetto delle
preliminari richieste di sospensione dell'esecuzione e del giudizio e,
nel merito, per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto
ingiuntivo opposto.
Disattese le richieste di sospensione dell'esecuzione e del giudizio di
opposizione ed espletata la negoziazione assistita, la causa veniva
istruita con l'assunzione delle prove orali ed introitata a sentenza sulle
conclusioni precisate dai procuratori delle parti. ### è infondata e
pertanto deve essere rigettata.
Quanto alla eccezione preliminare di inammissibilità del decreto
ingiuntivo opposto, perché la cambiale costituirebbe già un titolo
esecutivo, la stessa è infondata.
La Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “in tema di decreto
ingiuntivo fondato su titolo cambiario, nella richiesta di ingiunzione è
implicita la proposizione anche dell'azione causale derivante dal
rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo quale promessa
di pagamento ex art. 1988 c.c., specialmente quando il creditore si
riferisce alla cambiale come mera prova documentale del credito
facendo ampio riferimento al rapporto sottostante. In caso di esercizio
cumulativo di azione cambiaria e azione causale, non trova
applicazione l'art. 66, comma 3, L. camb. sull'offerta del titolo in
restituzione, non sussistendo il pericolo di doppio pagamento per il
debitore.
Tale onere di offerta, che costituisce un requisito per l'esame nel
merito della domanda in relazione ad esigenze disponibili del debitore,
può essere comunque assolto mediante la produzione della cambiale
in sede monitoria, stante il vincolo di indisponibilità ex artt. 641 e 643
c.p.c. fino alla scadenza del termine per l'opposizione, o nel corso del
giudizio di primo o secondo grado” (cfr. Cass. 373/2023).
Nella specie l'opposto ha dato ampio risalto nella comparsa di
costituzione e risposta al rapporto sottostante ed ha prodotto in sede
monitoria l'effetto cambiario.
Ciò premesso, costituisce principio pacifico della giurisprudenza di
legittimità che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è il
creditore opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale
e, in quanto tale, a essere principalmente onerato della prova degli
elementi costitutivi del credito vantato, mentre spetta al debitore
opponente, convenuto in senso sostanziale, fornire la prova del fatto
estintivo, impeditivo o modificativo della pretesa altrui.
Ritiene il Tribunale che parte opposta abbia fornito prova della propria
pretesa creditoria avendo provveduto a ricostruire, sin dalla comparsa
di costituzione e risposta, il rapporto sottostante che ha originato
l'emissione del titolo cambiario, costituente riconoscimento di debito
a favore di colui che ha ricevuto il titolo.
Inoltre, nell'odierno giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
fondato su di una ricognizione di debito (quale è quella insita
nell'emissione della cambiale), l'opponente è tenuto a provare i fatti
che tolgono valore al riconoscimento del debito preesistente e
sottostante all'emissione della cambiale e, quindi, anche la denunciata
non autenticità della sottoscrizione, atteso che, secondo il costante
orientamento della giurisprudenza di legittimità: "La ricognizione di
debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto
fondamentale, determinando l'astrazione processuale della "causa
debendi", con la conseguenza che il destinatario è dispensato
dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto,
che si presume fino a prova contraria; essa, però, non costituisce
autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre
l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza
che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente
provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto,
ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al
rapporto fondamentale, che possa comunque incidere
sull'obbligazione oggetto del riconoscimento. Pertanto, nel giudizio di
opposizione promossa in virtù di un titolo esecutivo che comporta una
ricognizione di debito, incombe sull'opponente l'onere di provare i fatti
che tolgono valore al riconoscimento ... " (cfr Cass. n. 21950/2019;
Cass. n. 13506/2014).
Nel caso in esame, parte opponente non ha nè tempestivamente
disconosciuto la sottoscrizione della cambiale in questione né ha
provato in altro modo l'inesistenza del credito vantato dal ###
essendo stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale per tardivo
deposito delle memorie n. 2 ex art. 183 c.p.c.
Al contrario, l'opposto, non avendo mai manifestato una inequivoca
volontà abdicativa al vantaggio rappresentato dalla dispensa di
provare il rapporto sottostante, conseguente l'effetto di astrazione
processuale prodotto dalla promessa di pagamento ex art. 1988 c.c.,
ha anche assolto all'onere di provare il rapporto sottostante. Infatti,
avendo chiesto di fornire la prova dell'avvenuta sottoscrizione della
cambiale e del rapporto sottostante, è stato ascoltato il sig. ###
padre dell'opponente, il quale all'udienza del 20.10.2023, sentito a
prova contraria sulle circostanze articolate dall'apposto nella seconda
memoria ex art. 183 cpcp, alla domanda se è “### che essendo stato
adempiuto il contratto preliminare di cessione e corrisposto quanto
dovuto, il sig. ### nel mese di dicembre 2021 firmava una cambiale
pari ad euro 11.240,00 a titolo di restituzione di parte di quanto
ricevuto dal sig. ### per la cessione del 50% delle quote
dell'associazione sportiva ### sita in ### alla via Scardocchia”, il
teste ha così risposto: “non lo so personalmente ma me lo ha riferito
mio figlio dopo qualche tempo”.
Sebbene trattasi di confessione stragiudiziale fatta ad un terzo, essa
può essere “liberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, con
valutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamente
motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al diritto fatto
valere in giudizio” (cfr. 29316/2008; Cass. 25468/2010).
Ebbene, il rapporto sottostante e la sottoscrizione della cambiale,
considerato il tenore della confessione resa dal ### al genitore, non
possono essere messi in discussione tenuto conto anche delle
seguenti ulteriori circostanza: 1) le sottoscrizioni della cambiale e
della scrittura privata di cessione delle quote non sono state
disconosciute dal ### 2) la scrittura privata di cessione del 50% delle
quote dell'associazione sportiva ### pur in difetto di alcuni elementi,
aveva funzione meramente preparatoria per la futura stipula dell'atto
pubblico, poi mai avvenuta; 3) il comportamento delle parti
successivo alla stipula di tale impegno dà ragione alla tesi sostenuta
dall'opposto e non a quella dell'opponente: i testi ### e il sig. ###
della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno entrambi
riferito della effettiva presenza dell'opposto nel locale ### non come
mero avventore ma quale vero e proprio gestore, come riferito dal
sig. ### “posso riferire di averlo visto varie volte anche se non era
sempre presente nel locale….mi ricordo che abbiamo effettuato una
prima fornitura di bevande all'apertura del locale e sapevo che il locale
era stato aperto dal ### e ### che in quella occasione avevano
ricevuto le forniture che avevano ordinato. Conosco la circostanza in
quanto ero dipendente dell'azienda ### Distribuzione”.
In definitiva, l'opposto, tramite la documentazione depositata, tra cui
la proposta di transazione ad oggetto il credito per cui è causa inviata
dallo stesso opponente alla parte opposta, e la testimonianza resa dai
testi nel corso del giudizio, ha provato l'avvenuta sottoscrizione della
cambiale da parte del ### mai disconosciuta da questi, la sussistenza
del suo diritto di credito nonché il motivo per cui la cambiale era stata
emessa (restituzione somma versata per la cessione delle quote).
Detti riscontri probatori non sono stati contrastati dall'opponente con
alcuna prova contraria non rilevando a tal fine né la proposizione della
querela, depositata dopo la notifica del decreto ingiuntivo, dalla quale
non possono trarsi elementi di convincimento ai fini della ricostruzione
storica della vicenda per cui è causa, né il CD, nelle modalità con il
quale è stato depositato, può assurgere a prova legale non essendo
stato prodotto il supporto materiale dal quale poter estrarre il
contenuto ai fini della verifica della paternità dei messaggi e della
veridicità di quanto in essi contenuto. Peraltro, dal contenuto del CD
non è possibile ricavare elementi necessari per affermare l'inesistenza
del credito vantato dall'opposto.
In definitiva, l'opposto ha fornito ampia prova del credito in punto di
an e di quantum debeatur, mentre l'opponente non ha né allegato né
provato di avere esattamente adempiuto. ### è risultata dunque
infondata e deve essere rigettata con conferma integrale del decreto
ingiuntivo opposto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come
da dispositivo sulla scorta del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore
della controversia.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di ### in composizione monocratica e nella persona del
### definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto
ingiuntivo n. 48/2022 del 24.1.2022, proposto da ### nei confronti
di ### così provvede: - rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma
il decreto ingiuntivo opposto; - condanna ### al pagamento, in
favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che
determina in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese generali
nella misura del 15% , I.v.a. e c.p.a. con aliquote di legge.
Avv. Antonino Sugamele

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