Nel caso di un richiedente l’assegno sociale, titolare dell’assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, che non lo percepisca effettivamente per mancata erogazione, non può bastare la mera titolarità di un reddito non potendosi prescindere dalla sua concreta percezione.
Tribunale Benevento, sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2025 n. 375 - Giudice Chiariotti
TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi
dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.3218 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente
TRA
(...) elettivamente domiciliato\a in Via…, n. 10 82100 Benevento ITALIA presso lo studio dell'Avv….
e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente
E
I.N.P.S. - SEDE DI BENEVENTO, in persona del legale rapp. p.t.
Resistente CONTUMACE
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 25/07/2024 (...) conveniva in giudizio I.N.P.S. - SEDE DI BENEVENTO
esponendo che, con ordinanza del 12 dicembre 2016, il Presidente del Tribunale poneva a carico di
(...)’obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 500,00 per il mantenimento della moglie
(...) che, con sentenza numero (...), pubblicata il (...) il Tribunale di Benevento, Prima Sezione Civile,
confermava "le statuizioni emesse in sede di comparizione dei coniugi", con il solo aumento
dell'assegno di mantenimento ad Euro 600,00 mensili; che il (...) non aveva mai corrisposto tali
importi tant'è che veniva condannato per il relativo reato con sentenza numero (...) del Tribunale di
Benevento, Sezione Penale, del (...) confermata dalla Corte d'appello di Napoli numero (...), né aveva
corrisposto la somma di Euro6.000,00 attribuitale a titolo di provvisionale con la sentenza penale di
condanna; che con la scrittura privata di transazione del (...) le parti concordavano che
"All'esecuzione del pagamento delle somme di cui sopra agli articoli (...) si obbliga, altresì, a
rinunziare all'assegno di mantenimento ordinario disposto con sentenza (...) del Tribunale di
Benevento, alla provvisionale…nonché al futuro assegno divorzile; che in data (...), presentava
domanda per il conseguimento dell'assegno sociale numero (...) rigettata con nota del 2 ottobre 2023,
protocollo INPS (...) con la motivazione "La scrittura privata tra coniugi in sede di separazione e
divorzio è inefficace quando dovesse contenere clausole chiaramente lesive degli interessi dei
beneficiari dell'assegno di mantenimento. L'effettivo stato di bisogno può essere supportato dal
dovuto sostegno dell'ex coniuge (titolare redditi da locazione immobili)"; che in data 26 febbraio
2024 veniva presentata una nuova domanda, inevasa e perciò da ritenersi rigettata.
Concludeva chiedendo "1. Accerti e dichiari il diritto soggettivo della ricorrente alla percezione
dell'assegno sociale, oltre accessori, dalla data dell'11 settembre 2023 o, subordine, del 26 febbraio
2024.
2. Condanni l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente dei ratei arretrati di alla prestazione di assegno
sociale, con decorrenza dalla data dell'11 settembre 2023 o, subordine, del 26 febbraio 2024, oltre
accessori, per le motivazioni tutte espresse in narrativa. 3. Condanni l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e
competenze del presente giudizio da liquidarsi nella misura di cui alD.M. n. 55 del 2014, come
integrato dalD.M. n. 37 del 2018".
Regolarmente convenuto in giudizio con PEC 30.07.2024, INPS non si costituiva, pertanto deve
dichiararsene la contumacia.
La causa, di natura documentale, veniva decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va richiamata anzitutto la disciplina dell'assegno sociale stabilita dalla L. n. 335 del 1995, art. 3,
comma 6: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative
maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle
condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino
ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a
concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se
coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui
il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla
sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla
base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del
reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad
imposta sostitutiva, nonchè gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si
computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno
e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare
reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in
misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un ter5)
dell'assegno sociale".
Nel caso in esame l'INPS ha negato la spettanza dell'assegno sociale sostenendo che la (...) non
versasse in stato di bisogno, ritenendosi inefficace la rinunzia all'assegno di mantenimento in
presenza di un coniuge in grado di dare un sostegno economico perché percettore di redditi da
locazione di immobili.
L'Ente, dunque, riteneva non sussistente lo stato di non autosufficienza economica o comunque
l'insussistenza delle condizioni di cui alL. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6.
Tale prospettazione non può essere condivisa, alla luce degli orientamenti espressi sul punto dalla
Suprema Corte.
La Corte, con la sentenza Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14513, ha chiarito che l'assegno
sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad
assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38Cost., comma 1) alle persone anziane che
hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per
fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del
titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli
percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per
intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi
di reddito o godano di un reddito inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di
coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett.
b).
La norma individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale,
indicando testualmente redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, come pure gli assegni
familiari corrisposti a norma del codice civile; esclude il TFR e le relative anticipazioni, le
competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonchè il proprio assegno e il reddito della casa
di abitazione, come pure la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa
L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Nulla prevede, invece, per quanto riguarda il coniuge separato; ciò nondimeno e tenuto conto della
ratio e della formulazione testuale della norma, non può ritenersi che possa assumere rilievo una
mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di godere dell'assegno di mantenimento a carico del
proprio coniuge.
E tanto sia perchè non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi
natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva", nè di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali
soltanto la L. n. 335 del 1995cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale
e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Inoltre ciò che la norma mette in rilievo è esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè
dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, con la conseguenza
che non può darsi alcun rilievo ad un reddito meramente potenziale, mai percepito dal soggetto che
richiede l'assegno sociale, oggetto di azione penale con sentenza di condanna a carico del coniuge
inadempiente ed al quale la ricorrente ha rinunziato con la scrittura (...) in cambio del (...) delle
somme oggetto di sequestro giudiziale pari ad (...) complessivi.
Pertanto deve concludersi, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, che la rinunzia
all'assegno di mantenimento dal coniuge separato, laddove detto assegno non sia mai stato
effettivamente corrisposto pur in presenza di azioni giudiziarie intraprese, non possa essere ritenuta
equivalente ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla
L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di
autosussistenza economica.
Sul punto la Suprema Corte , sentenza n. 6570 del 18/03/2010, nel caso di un richiedente l'assegno
sociale, titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, che non lo aveva
effettivamente percepito per mancata erogazione, ha affermato che non può bastare la mera titolarità
di un reddito e che non si possa prescindere dalla sua concreta percezione.
Conclusivamente deve ritenersi che debba darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi
sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto
della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo),
non già ad un reddito ipotetico, al quale la normativa non fa riferimento.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi il diritto della ricorrente a
percepire l'assegno sociale, con condanna dell'INPS al pagamento dei ratei dalla domanda al
soddisfo, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
Per il principio della soccombenza I.N.P.S. - SEDE DI BENEVENTO dev'essere condannato al
pagamento delle spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima tenuto conto della
minima attività processuale, in favore dell'Erario stante l'ammissione della (...) al patrocinio a spese
dello Stato, calcolate sul valore indeterminato minimo Euro26.000.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto
da (...) nei confronti di I.N.P.S. - SEDE DI BENEVENTO, ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire
l'assegno sociale;
2) condanna l'INPS al pagamento dei ratei dalla domanda al soddisfo, oltre interessi dalla
maturazione dei singoli ratei al soddisfo;
3) condanna l'INPS al pagamento in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in
complessivi Euro2.697 oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA.
Conclusione
Così deciso in Benevento, il 26 marzo 2025.
Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2025.
Deve darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all’atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno successivo), non già ad un reddito ipotetico, al quale la Legge 8 agosto 1995, n. 335 non fa riferimento.
Nel caso in esame, l’INPS aveva negato la spettanza dell’assegno sociale sostenendo che la donna non versasse in stato di bisogno, ritenendosi inefficace la rinunzia all’assegno di mantenimento in presenza di un coniuge in grado di dare un sostegno economico perché percettore di redditi da locazione di immobili. L’Ente, dunque, riteneva non sussistente lo stato di non autosufficienza economica o comunque l’insussistenza delle condizioni indicate dall’ art. 3, comma 6 della Legge n. 335 del 1995.
25-04-2025 19:15
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