Prescrizione - Eccezione di interruzione – Poteri del Giudice (Cpc, articolo 421; Dlgs 46/1999)
Osserva in sentenza il Tribunale di Agrigento che l’eccezione di interruzione della prescrizione, configurandosi (diversamente dall’eccezione di prescrizione) come eccezione in senso lato, può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice in qualsiasi stato e grado del processo, ancorchè sulla base di allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e, in ordine alle controversie assoggettate al rito del lavoro, sulla base dei poteri istruttori legittimamente esercitabili anche di ufficio dal Giudice, che è tenuto all’accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (articolo 421 c.p.c.).
Un tale potere ufficioso rileva vieppiù nelle controversie in cui viene in considerazione la scissione soggettiva operata dal Dlgs n. 46/1999 tra ente impositore e soggetto legittimato all’esperimento della procedura di riscossione, potendo, e dovendo, il Giudice acquisire dal concessionario dei servizi di riscossione ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nel rapporto tra creditore e debitore, con il solo limite dell’avvenuta allegazione dei fatti.
Nel nostro ordinamento, invero, le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riserva il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva o estintiva di un rapporto giuridico si suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale).
Ne deriva che l’eccezione di interruzione della prescrizione, come detto, integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una contro-eccezione, qual è l’interruzione della prescrizione.
Tribunale di Agrigento, sez. lav., sentenza 9 luglio 2025, n. 1103
Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 1103/2025 del 09-07-2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO ### giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa ### in funzione di
Giudice del ### in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza
del 9 luglio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 3022/2024 promossa da
### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'avv. ### giusta procura in atti, -ricorrente
contro
INPS - ### della ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dall'avv. ### giusta procura in atti, -resistente
e
### - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ###
giusta procura in atti, -resistente
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto Con ricorso depositato il ###, l'odierno ricorrente propone opposizione avverso
l'intimazione di pagamento n. ###893931000 e gli avvisi di addebito n. ###764980000 e
###897521000 ad essa sottesi, chiedendo dichiararsene la nullità per mancata notifica degli atti
presupposti, decadenza e prescrizione della pretesa azionata. Con condanna alle spese e
distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio l'### deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il
rigetto. Con condanna alle spese.
Si è altresì costituita in giudizio - seppur tardivamente - ### delle ### - ### chiedendo il rigetto del
ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi
dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
***
La causa va decisa sulla scorta del motivo relativo alla prescrizione ex art. 3, comma 9, della legge
n. 335/1995 (sul principio della ragione più liquida quale derivazione degli artt. 24 e 11 Cost. si
leggano Cass. Sez. U, Sentenza n. 9936 del 2014 e Cass. Sez. 6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014 così massimata: “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio
interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su
quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost.,
con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare
previamente le altre”) con riguardo all'avviso di addebito n. ###764980000.
Segnatamente, l'opposizione va accolta giacché la mancata produzione in giudizio della ricevuta di
consegna completa in formato .eml o .msg impedisce di ritenere validamente perfezionata la
relativa notifica e, pertanto, avuto riguardo alle annualità dei contributi dallo stesso portati (dal
2001 al 2006), si ritiene che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento ### (1.06.2022) -
pur tenendo conto, in mancanza di prova della notifica dell'atto presupposto, dei periodi di
sospensione dei termini di prescrizione previsti, in ragione dell'emergenza ### dall'art. 37, comma
2, del d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 (“I termini di prescrizione
delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno
2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) e dall'art. 11, comma 9, del
d.l. 183/2020 convertito con modificazioni dalla legge 21/2021 (“I termini di prescrizione delle
contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al
30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”) - il termine
quinquennale previsto dall'art. 3, comma 9, della legge 335/1995 fosse già decorso, con
conseguente prescrizione del diritto a procedere alla relativa riscossione coattiva.
Diversamente, va rilevata la tardività dell'opposizione avverso l'avviso di addebito ###897521000,
in quanto proposta oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. n.
46/1999.
Segnatamente, occorre ricordare in punto di diritto che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999
stabilisce che “### l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del
lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento”: tale norma
individua, quindi, un termine pacificamente perentorio, con la conseguenza che, in mancanza di
opposizione nel termine suddetto, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa
incontestabile, anche al fine di consentire una rapida riscossione del credito medesimo (ex multis,
Cass. n. 17978/2008).
La tutela del contribuente è completata dalla previsione, fra i rimedi esperibili nell'ambito delle
procedure di riscossione delle entrate non tributarie, delle opposizioni esecutive richiamate
dall'art. 29, comma 2 d.lgs. n. 46/1999, a mente del quale “le opposizioni all'esecuzione e agli atti
esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. Il debitore, pertanto, potrà proporre opposizione
all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 e 618 bis c.p.c. tutte le volte in cui contesti il diritto dell'ente
previdenziale a procedere ad esecuzione forzata per fatti impeditivi, modificativi o estintivi (quali il
pagamento o la prescrizione contributiva) sopravvenuti alla formazione del ruolo e alla notifica
della cartella di pagamento (la quale ai sensi dell'art. 21, comma 1, secondo periodo del d. lgs.
546/92 “vale anche come notificazione del ruolo”), mentre i medesimi fatti concretizzatisi
anteriormente alla formazione del ruolo e alla sua notificazione devono essere fatti valere a pena
di decadenza entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999
decorrente, come si è visto, dalla notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di addebito).
Infine, il debitore, ove intenda far valere vizi formali o di procedura inerenti al ruolo, alla cartella di
pagamento o ai successivi atti dell'esecuzione esattoriale, potrà proporre opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617 c.p.c. nel termine decadenziale di venti giorni ivi previsto.
Orbene, dalla documentazione versata in atti si evince che il suddetto avviso di addebito è stato
ritualmente notificato a mezzo pec l'11.10.2017 e che il termine di prescrizione quinquennale
decorrente dalla predetta data è stato interrotto dalla notifica dell'intimazione di pagamento ###
(1.06.2022).
Sul punto, va altresì precisato che la documentazione prodotta - seppur tardivamente - da ###
delle ### - ### può trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto, secondo pacifica
giurisprudenza (cfr. Cass. 7 giugno 2018, n. 14755), “l'eccezione di interruzione della prescrizione,
diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere
rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle
allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie
soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art.
421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità
dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ancor più nelle controversie in cui, venendo in
considerazione la scissione oggettiva tra ente impositore e concessionario della riscossione, può
rilevare l'acquisizione da quest'ultimo di ogni documento relativo ad atti della procedura di
riscossione da cui derivino conseguenze di rilievo nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo
limite dell'allegazione dei fatti”.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va, quindi, parzialmente accolto.
Avuto riguardo all'esiguità dell'importo dell'avviso di addebito n. ###897521000 rispetto all'iniziale
valore della causa, il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in
favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del ### definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie
l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. ###764980000 e, per l'effetto, dichiara non dovute le
somme ivi portate; rigetta per il resto; condanna l'### e ### delle ### - ### al pagamento, in favore
di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi 4.500,00 euro per
compensi, oltre ### CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in
favore del difensore dichiaratosi antistatario.
22-07-2025 17:58
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