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Sentenza

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO...
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Tribunale di Matera, Sentenza n. 440/2025 del 08-10-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, ### ha emesso la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1477/2023,
avente ad oggetto “appello avverso sentenza del Giudice di ###
di ### n. ###/2023”
TRA
### (C.F. ###), in proprio e nella qualità di legale rappresentante
del ### S.A.S. (C.F. ###) con sede in ### alla via ### s.c.,
elettivamente domiciliati in ### alla ###, presso studio avv.
### (C.F. ###) che li rappresenta e difende in virtù di mandato
in atti; - ### -
CONTRO
### (C.F. ###), in persona del legale rappresentante; -
APPELLATA –
* * * * * * * * * *
riservata per la decisione all'udienza del 24/9/2025, la causa è
stata trattata ex articolo 127 ter c.p.c. nella parte in cui dispone la
trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, rilevato che le
parti hanno depositato le proprie note scritte, contenenti le
rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza
l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa
esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. ### in
proprio e quale legale rappresentante del ### s.a.s., ha
impugnato la sentenza n. ### resa il ### dal Giudice di ### di
### che aveva condannato la ### a pagare la somma di
€2.605,94 per il risarcimento dei danni materiali subiti dall'auto tg.
### di proprietà della società attrice, in conseguenza del sinistro
verificatosi sulla strada provinciale ### - ### la sera del 16-5-
2022, quando un ungulato di grosse dimensioni aveva attraversato
improvvisamente la strada, andando ad urtare contro la parte
anteriore destra del mezzo che aveva subito un nocumento
economico, quantificato in € 8.260,03. ### ha lamentato
l'omessa ammissione dei mezzi istruttori finalizzati a provare
l'effettiva entità dei danni, nonché censurato l'errata valutazione
dei documenti prodotti, avendo il primo giudice considerato, ai fini
della liquidazione solo delle fatture del 9 e 23 settembre 2022,
rispettivamente di € 2.500,00 e di € 3.422,00 e non anche quella
del 11-8-2022 di € 3.000,00, ciò che aveva originato una minore
determinazione del quantum risarcibile. Inoltre ha evidenziato
l'omessa liquidazione dell'### nonostante l'indetraibilità
dell'imposta relativa alle spese sostenute per la riparazione del
mezzo, sicché, in riforma della sentenza impugnata, ha concluso
per la condanna dell'appellata al risarcimento dei maggior
pregiudizio economico subito, quantificato in € 6.010,03 (alla
stregua del preventivo delle spese di riparazione di € 8.260,03,
detratta la somma di € 2.250,00 già corrisposta dalla compagnia
assicuratrice del veicolo danneggiato), oltre interessi e
rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al soddisfo. ###
pur regolarmente citata, non si è costituita, sicché stata dichiarata
contumace; nel corso del giudizio è stata espletata la prova per
testi -articolata in primo grado e reiterata in appello a mezzo di
### dipendente della ### rizzi ### S.p.A..
Preliminarmente, avuto riguardo ai motivi di gravame,
concernente la rideterminazione dei soli danni materiali riportati
dal veicolo di proprietà del ### s.a.s., con esclusione di quelli
subiti personalmente da ### quale conducente del mezzo, va
dichiarato il difetto di legittimazione ad impugnare di quest'ultimo.
Nel merito, l'appello è fondato.
Infatti, in ragione delle risultanze della prova orale, si ritiene non
condivisibile l'assunto del primo giudice, secondo il quale
l'appellante non avrebbe dimostrato di aver sostenuto costi per la
riparazione dell'auto tg. ### corrispondenti al preventivo prodotto
in atti.
Dall'esame della documentazione in atti e dalle dichiarazioni rese
da ### marco emerge, che la ### s.a.s. ha eseguito per la
riparazione del veicolo danneggiato dal sinistro verificatosi il ###
tre distinti pagamenti in favore della ### S.p.A., rispettivamente
di € 3.000,00 per la fattura n. 2181 del 11/8/2022, a mezzo di
bonifico bancario, nonché di € 2.500,00 per la fattura n. 2369 del
9/9/2022 e di € 3.422,00 per quella n. 2511 del 23/9/2022 con
emissione di assegni bancari, per un esborso complessivo di €
8.922,00, a fronte di un preventivo di € 8.260,03.
Nella sentenza impugnata vengono espressamente menzionate,
insieme al preventivo, solo le fatture del 9 e del 23 settembre
2022, mentre risulta omesso qualsiasi riferimento alla fattura
n.2181 dell'11 agosto 2022: è evidente dunque che il
convincimento del giudice di prime cure in ordine alla carenza di
prova sulla corrispondenza dei danni ai documenti prodotti deriva
dall'omesso apprezzamento di una delle tre fatture prodotte,
nonché dalla mancata tempestiva ammissione della prova per testi
articolata dall'attrice per suffragare la veridicità del preventivo
allegato in atti.
Infatti, il capo officina della ### S.p.A. ### ha confermato di
avere redatto il suddetto preventivo; inoltre, in base agli
accertamenti effettuati dai militari intervenuti nella circostanza
(che ha rilevato gravi danni al paraurti, parafango anteriore dx
completamente distrutti, nonché altri danni meccanici da
accertare) e ai rilievi fotografici allegati, risulta compatibile
l'intervento eseguito per la riparazione del mezzo con le
conseguenze dell'urto avvenuto il ###.
Sul punto, va infatti rammentato che, per orientamento
giurisprudenziale consolidato, nel giudizio di risarcimento del
danno da sinistro stradale, il preventivo di riparazione, pur
trattandosi di documento redatto da un soggetto estraneo alla
controversia, può assumere valore di prova ove corroborato da
altri elementi, quali il listino dei prezzi relativo ai pezzi di ricambio
o le fotografie del mezzo all'esito del sinistro (cfr.Cass. Sez.III
sent.26-6-2024 n.17670) e che, nella specie, la ### non
costituendosi in giudizio, non ha contestato la quantificazione del
danno operata dall'attrice.
Gli elementi di prova acquisiti consentono pertanto di determinare
l'entità del pregiudizio sofferto in misura corrispondente al
preventivo, sottratti gli esborsi sostenuti per i lavori di
manutenzione ordinaria e revisione del veicolo, rispetto ai quali,
peraltro, non è stata avanzata pretesa risarcitoria.
Quanto all'omessa liquidazione dell'IVA versata sulle spese di
riparazione del mezzo, è condivisibile la censura dell'appellante,
atteso che, in sede di liquidazione delle spese per riparare un
veicolo, il risarcimento deve comprendere anche tale imposta (per
tutte Cass. Civ. Sez.III sent.6/4/2023 n.9467), salvo che il
danneggiato per l'attività svolta abbia diritto a rimborso o
detrazione dell'IVA versata. Nella specie, avuto riguardo all'art.19
secondo comma D.P.R.633/1972 che sancisce l'indetraibilità
dell'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi
afferenti operazioni esenti, quali quelli inerenti all'attività di
fabbricazione e riparazione di protesi dentarie esercitata
dall'appellante (visura camerale in atti), deve ritenersi che la
società danneggiata non possa ottenere il rimborso o la detrazione
dell'imposta. Tanto impone l'accoglimento del motivo di appello
e la rideterminazione del quantum risarcibile alla stregua del
preventivo in atti di € 8.260,03, da cui va detratta la somma di €
2.250,00 già corrisposta dalla ### che garantiva per la
responsabilità civile il veicolo danneggiato.
Ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, la ### va
condannata a pagare in favore del ### s.a.s. di € 6.010,03, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma
annualmente devalutata dalla data del sinistro al soddisfo, a titolo
di risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo ### tg. ###
In applicazione del principio della soccombenza, a norma dell'art.
91 c.p.c. e non ricorrendo giusti motivi per disporne la
compensazione, l'appellata va condannata al pagamento delle
spese del doppio grado di giudizio che, considerato il valore della
controversia e l'impegno in concreto profuso dal difensore, nonché
la semplicità delle questioni giuridiche trattate, sono determinate,
alla stregua dei parametri minimi dettati dal D.M. 55/2014, per il
primo grado in € 264,00 per esborsi ed € 1.046,00 (€ 213 studio,
€ 176 fase introduttiva, 284 trattazione ed € 373 fase decisionale)
per onorari, nonché per il presente giudizio in € 382,50 per esborsi
ed € 2.540,00 (€ 460 studio, € 389 fase introduttiva, € 840
trattazione, € 851 fase decisionale) per onorari, oltre accessori di
legge.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso
di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale
destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono
possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
### in proprio e quale legale rappresentante del ### s.a.s., nei
confronti della ### avverso la sentenza n. ### resa il 12-9- 2023
dal Giudice di ### di ### così provvede nella contumacia
dell'appellata: - dichiara il difetto di legittimazione ad agire di ###
- accoglie l'appello proposto dal ### s.a.s. e, in riforma della
sentenza impugnata, condanna la ### al pagamento in favore
della stessa di € 6.010,03, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali sulla somma annualmente devalutata dalla data del
sinistro al soddisfo; - condanna l'appellata al pagamento in favore
del ### s.a.s. delle spese legali che liquida per il primo grado di
giudizio in € 264,00 per esborsi ed € 1.046,00 per onorari e per il
presente giudizio in € 382,50 per esborsi e € 2.540,00 per onorari,
oltre per entrambi i gradi rimborso spese generali, IVA e CNA come
per legge.
Avv. Antonino Sugamele

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