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Sentenza

Società a partecipazione pubblica - Ente pubblico partecipante - Interessi morat...
Società a partecipazione pubblica - Ente pubblico partecipante - Interessi moratori (Cc, articolo 1655; Dlgs 9 ottobre 2002 n. 231, articolo 2; Dlgs. 19 agosto 2016, n. 175, articoli 12, 16; Direttiva 29 giugno 2000/35/CE)
contestato nel merito, la pretesa creditoria di parte attrice
richiamando quanto affermato dal ### ad acta nominato dall'###
regionale dell'### e dei ### di ### al fine di curare
sostitutivamente gli adempimenti necessari per il pagamento delle
somme dovute alla ### sino al 31/3/15, il quale, al termine del suo
mandato ha precisato che per il 2014 il ### di ### del ### nulla
doveva a ### e, per essa, alla ### attrice e che, per l'anno 2015,
l'esatto ammontare del credito era pari ad € 557.833,52 confermando
tuttavia, l'esistenza di numerosi pignoramenti presso terzi da parte di
creditori della ### - ha negato, inoltre, il valore probatorio delle
fatture prodotte in giudizio in quanto documenti non idonei a fornire
la prova né dell'esatto adempimento dell'esecuzione dei servizi in esse
indicati, né dell'esattezza del corrispettivo indicato comunque
compensato per l'intervenuto pagamento e/o comunque estinti per
intervenuta compensazione con crediti del ### e/o in forza di accordi
transattivi.
L'### ha, quindi, concluso, chiedendo: “ritenere e dichiarare il difetto
di legittimazione passiva del dott. ### e l'inammissibilità delle
domande proposte nei suoi confronti; - in subordine, rigettare le
domande proposte dalla ### attrice nei confronti dell'odierno
comparente perché prescritte;- in ulteriore subordine, respingere nel
merito le domande perché infondate sia in fatto che in diritto; -
condannare la ### attrice, al pagamento di spese e compensi,
nonchè, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite
temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
2.5) La convenuta ### ha contestato le domande attoree in quanto
prescritte e comunque infondate sia in fatto che in diritto lamentando
altresì il difetto di legittimazione passiva per le stesse motivazioni
espresse dagli altri convenuti. Ha chiesto, in conclusione di: “-
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa; -ritenere e
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Dott.ssa ### e
l'inammissibilità delle domande proposte nei suoi confronti; - in ogni
caso rigettare le domande proposte dal ### attore nei confronti della
Dott.ssa ### perché prescritte e comunque infondate sia in fatto che
in diritto; - con vittoria di spese e compensi di lite”.
2.6) Il convenuto ### contestate le domande attoree in quanto
prescritte e comunque infondate sia in fatto che in diritto lamentando
altresì il difetto di legittimazione passiva per le stesse motivazioni
espresse dagli altri convenuti, ha, pertanto chiesto: “ogni contraria
istanza, difesa ed eccezione, in via preliminare, ritenere e dichiarare
inammissibile la domanda avanzata dalla ### attrice nei confronti
dell'### stante il difetto di titolarità passiva in capo a questo, per i
motivi in narrativa indicati e per ogni altro migliore ritenuto di
giustizia. In via subordinata e senza recesso alcuno dalla superiore
contestazione preliminare, ritenere e dichiarare in ogni caso
infondata, in fatto ed in diritto, la domanda attorea e, per l'effetto,
rigettarla, con ogni e conseguente statuizione, anche in ordine alla
spese ed ai compensi di causa”.
3) Parziale fondatezza della domanda attorea
3.1) A sostegno della propria pretesa, l'attrice ha premesso che i
servizi di gestione dei rifiuti che la ### costituita in attuazione
dell'art. 23 D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997, era tenuta ad eseguire erano
regolati da appositi contratti di servizio stipulati con i comuni dell'###
così come previsto dall'art. 113, comma 11, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267
del 19 aprile 2001 (il ### di ### del ### in forza di ### del ###
pubblicato nella ### n. 29 del 06.06.2001, è stato inserito
unitamente ad altri comuni nell'ambito territoriale della ### di ###
denominato “###”).
Risultano prodotti in atti i contratti di servizio stipulati con il ### di
### del ### 1) contratto del 31/12/2009 (### 16 atto citazione)
con la relativa integrazione del 29 aprile 2010 (All. 17 atto di
citazione), con scadenza al 31.12.2011; 2) contratto di servizio per
gli anni 2012-2013 approvato con deliberazione di G.M. n. 92 del
17/07/2012. (All. 19 atto di citazione). 3.2) ### del ### domanda,
in via principale, la condanna del ### di ### del ### al pagamento
delle somme dovute in relazione alla gestione in suo favore del ciclo
integrato dei rifiuti quantificati in € 7.200.876,74, secondo il seguente
prospetto riassuntivo: Anni 2010/2013 Anno Anno Anno Anno €
434.161,84 € 731.515,00 € 2.968.106,65 € 2.909.576,32 €
157.516,53 Con la comparsa conclusionale depositata il ### parte
attrice ha precisato l'ammontare dell'asserita esposizione debitoria del
comune convenuto, ed in relazione ai rilievi contenuti nella CTU
depositata in data ###, ha chiesto l'accoglimento della domanda
principale proposta nei confronti del ### di ### del ### al
pagamento della cifra accertata dal CTU come pari - al netto delle
somme oggetto di contestazione per servizi non resi, anticipi su
carburante e prescrizione - di € 7.051.883,25, secondo il seguente
prospetto riassuntivo: Anni 2010/2013 Anno Anno Anno Anno €
434.161,84 € 554.993,39 € 3.001.165,25 € 2.909.576,32 €
157.516,53 ### di ### del ### ha dedotto che l'attrice non ha
fornito la prova rigorosa in ordine all'espletamento del servizio di
raccolta dei rifiuti limitandosi a depositare le fatture, ed ha dedotto di
vantare un credito nei confronti della ### S.p.a. che ha determinato
l'estinzione per compensazione del credito asseritamente vantato da
quest'ultima, con i conseguenti saldi annuali di seguito descritti:
Anni 2010/2013 Anno Anno Anno Anno Nessuna somma dovuta ###
del ### di € 24.891,93 ### del ### di € 681.501,19 Nessuna
somma dovuta o in subordine € 14.052,73 accertata dal CTU ### del
### di € 32.154,83 Ebbene, dall'esame del compendio documentale
versato in atti emerge che le prestazioni e i rapporti patrimoniali della
società d'ambito erano regolati da appositi contratti di servizio,
previsti dall'art. 113, comma 11, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, stipulati
con i comuni dell'### Con specifico riguardo al ### di ### del ###
il primo contratto risale al 31/12/09, successivamente integrato il
###, con scadenza al 31/12/11, e poi rinnovato per il periodo 2012
- 2013.
In particolare, l'art. 10 del contratto di servizio, così come modificato
il ### (con clausola presente anche nel rinnovo riguardante il periodo
2012 - 2013), prevedeva che il ### per l'espletamento dei servizi,
fosse tenuto a corrispondere alla società un corrispettivo a totale
copertura dei costi concordati, da pagare in rate trimestrali entro
trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura.
Ancora, l'art. 10 prevedeva l'elaborazione annuale da parte della
società di gestione di un documento previsionale dei costi e di un
piano finanziario dei servizi da eseguire nell'anno successivo (###
piano economico e finanziario), costituente il documento base sia per
la fatturazione (che avveniva con gli aggiustamenti necessari alla luce
dei piani consuntivi predisposti dal gestore) che per la determinazione
della TIA (### di ### da parte dei ### Quindi, a partire dal 2010,
l'art. 10 del contratto rendeva indispensabile il PEF per la
determinazione del quantum dovuto da ogni singolo comune inserito
nell'ambito territoriale.
8 prevedeva poi servizi aggiuntivi, estranei alla TIA e che venivano
richiesti, approvati e fatturati di volta in volta, quali ad es. pulizie di
discariche abusive, raccolta di olii vegetali, pulizia caditoie, raccolta
rifiuti di giardini, di aree cimiteriali.
La ripartizione dei costi indiretti (per come risulta pure dal PEF allegato
alla delibera del 2012 appena prima citata e dalla deliberazione
intercomunale del 22.12.2009) era la seguente per ogni comune
appartenente all'ambito ottimale rappresentato dalla società: - 50%
costi indiretti attribuiti in base al quantitativo rifiuti conferiti presso la
discarica di C.da Campana ### di C.bello di ### - 30% costi indiretti
attribuiti in base alla popolazione residente risultante da ultimo
censimento ### 20% costi indiretti attribuiti in base alla percentuale
di partecipazione azionaria.
Ancora, la fatturazione dei costi diretti e indiretti avveniva sulla scorta
delle previsioni contenute nei PEF e che la società d'ambito
provvedeva a fine esercizio a elaborare un PEF consuntivo riportante
i costi reali e i servizi effettivamente sostenuti, dal quale poteva
scaturire una ulteriore fatturazione in caso di scostamento con i dati
previsionali Di seguito, anche ai fini di una più intellegibile trattazione,
si procederà ad esaminare le rispettive, contrapposte, pretese
creditorie distinte per intervallo temporale.
3.3) Analisi dei crediti dedotti in giudizio.
3.3.1) La curatela attrice deduce per gli anni 2010-2013, con riguardo
al periodo di vigenza dei contratti di servizio prodotti in giudizio e
sopra elencati, i crediti contemplati nelle seguenti fatture: - fattura n.
78 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti
assimilabili agli urbani nella discarica di c/da ###” €. 13.374.68; -
fattura n. 79 del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti
di rifiuti assimilabili agli urbani nella discarica di c/da ### €.
38.486,67; - fattura n. 165 del 19.10.2011 relativa a corrispettivi per
“### a prestazione per carico e scarico per il trattamento delle acque
reflue urbane (190805) nella discarica di c/da ### ” €. 1.590,73; -
fattura n. 166 del 19.10.2011 relativa a corrispettivi per “### e
prestazione per la bonifica. Lo smaltimento e il conferimento dei rifiuti
assimilabili agli urbani” €.5.371,74;
- fattura n. 121 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per
“conferimento di rifiuti fanghi prodotti dal trattamento delle acque
reflue urbane (190805) nella discarica di c/da ### Campana”
€.15.484,34; - fattura n. 122 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per
“servizio a prestazione per svuotamento e sgombero di materiale
assimilabile ai rifiuti urbani, cod. CER 200301, proveniente dall'###
Comunale” € 25.310,00; - fattura n. 292 del 31.12.2012 emessa “per
interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture
relative al contratto di servizio anno 2010 - ### dal 01/02/2010 al
31/12/2011 (calcolati in riferimento al ### 231/2002 art. 4 e 5)”, di
€. 351.427,55, stornata parzialmente dalla nota di credito n. 238 del
24.9.2014 emessa “a storno parziale della FT n. 292/2012 “per errato
calcolo interessi di mora” relative al contratto di servizio anno 2010
periodo dal 1.2.2010 al 31.12.2010” di €.146.898,66, quindi da
pagare per residui €. 204.528,89, interessi maturati sulle seguenti
fatture: n. 21 del 14.4.2010, relativa ad acconto per gestione diretta
del primo trimestre 2010, come da PEF previsionale del 13.4.2010, di
€. 1.554.672,25; n. 42 del 18.8.2020 per secondo trimestre PEF del
13.4.2010, di €. 1.554.672,25; n. 61 del 10.2020 per terzo trimestre
PEF 13.4.2010, di €. 1.554.672,25; 83 del 14.6.2011 per saldo 2010
PEF 13.4.2010; n. 78 del 16.12.2010 relativa a corrispettivi per
“conferimenti di rifiuti assimilabili …” di €. 13.374.68; fattura n. 79
del 20.12.2010 relativa a corrispettivi per “conferimenti di rifiuti
assimilabili” di €. 38.486,67; - fattura n. 303 del 31.12.2012 emessa
“per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture
relative al contratto di servizio anno 2011 - ### dal 01/02/2011 al
31/12/2011 (calcolati in riferimento al ### 231/2002 art. 4 e 5)” di
€. 71.787,10, in relazione ai ritardati pagamenti delle seguenti
fatture: fattura n. 51 del 28.4.2011, relativa ad “acconto per
prestazioni relative al primo trimestre 2011”, di €. 770.000,00; n. 84
del 17.6.2011, relativa a “II acconto per prestazioni relative al primo
trimestre 2011” di €. 770.000,00; fattura n. 99 del 20.7.2011,
relativa a “saldo prestazioni relative al 1 semestre 2011 - ### P.E.F.
2011 trasmesso con ### n. ### del 15.6.2011”, di €.
1.770.335,56; n. 125 del 25.8.2011, “per prestazioni relative ai mesi
di luglio e agosto 2011”, di €. 1.103.445,18, fattura n.150 del
30.9.2011, relativa a “saldo prestazioni relative al periodo gennaio -
settembre 2011 - ### P.E.F. 2011 del 30.9.2011”, di €.
1.111.853,16; fattura n. 176 del 2.11.2011, “per prestazioni relative
al mese di ottobre 2011 - 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31;
fattura n. 196 del 1.12.2011, “per prestazioni relative al mese di
novembre 2011 - ### 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31;
Fattura n. 1 del 2.1.2012, “per prestazioni relative al mese di
dicembre 2011 - ### 2011 del 30.9.2011”, di €. 613.959,31; fattura
n. 165 del 19.10.2011 per “### a prestazione per carico e scarico”
di €. 1.590,73; fattura n.166 del 19.10.2011 per “### e prestazione
per la bonifica” di € 5.371,74; - fattura n. 326 del 31.12.2012 emessa
“per interessi di mora maturati per ritardato pagamento delle fatture
relative al contratto di servizio anno 2012 - ### dal 01/02/2012 al
31/12/2012 (calcolati in riferimento al ### 231/2002 art. 4 e 5)” di
€. 8.562,77, in relazione alle seguenti fatture: n. 16 del 10.2.2012,
relativa ad “### per prestazioni relative al mese di gennaio 2012”, di
€. 550.000,00; n. 30 del 1.3.2012, relativa ad “### per prestazioni
relative al mese di febbraio 2012”, di €. 550.000,00; n. 55 del
5.4.2012, per “saldo prestazioni relative al 1 trimestre 2012 - ###
2012 del 2.4.2012”, di €.867.597,48; fattura n. 76 del 2.5.2012, per
“prestazioni relative al mese di aprile 2012 - ### 2012 del 2.4.2012”,
di €. 655.865,83; n. 129 del 1.6.2012, per “prestazioni relative al
mese di maggio 2012 - ### 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83;
145 del 2.7.2012, per “prestazioni relative al mese di giugno 2012 -
### 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 191 del 1.8.2012, per
“prestazioni relative al mese di luglio 2012 - ### 2012 del 2.4.2012”,
di €. 655.865,83; n. 207 del 3.9.2012, per “prestazioni relative al
mese di agosto 2012 - ### 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83;
n. 227 del 1.10.2012, per “prestazioni relative al mese di settembre
2012 - ### 2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 243 del
2.11.2012, per “prestazioni relative al mese di ottobre 2012 - ###
2012 del 2.4.2012”, di €. 655.865,83; 272 del 3.12.2012, per
“prestazioni relative al mese di novembre 2012 - ### 2012 del
2.4.2012”, di €. 655.865,83; n. 345 del 31.12.2012, per “prestazioni
contratto di servizio a consuntivo anno 2012”, di €. 461.917,27; n.
121 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi per “conferimento di rifiuti
fanghi” di €.15.484,34; n. 122 del 22.5.2012 relativa a corrispettivi
per “servizio a prestazione per svuotamento” di €.25.310,00; - fattura
n. 80 del 23.4.2014 “per interessi di mora maturati per ritardato
pagamento delle fatture relative “ai contratti di servizio anni 2011,
2012 e dal 1.1.2013 al 30.9.2013, (calcolati in riferimento al ###
231/2002 art. 4 e 5)” di €. 111.802,83, in relazione alle seguenti
fatture: n. 26 del 8.3.2013 “Per prestazioni relative al mese di gennaio
e febbraio 2013 - ### 2013 del 08/03/2013”, di €. 1.267.499,28; n.
43 del 4.4.2013 “Per prestazioni relative al mese di marzo 2013 - ###
2013 del 08/03/2013”, di €. 633.749,63; n. 68 del 3.5.2013 “Per
prestazioni relative al mese di aprile 2013 - ### 2013 del
08/03/2013”, di €. 633.749,63; n. 120 del 3.6.2013 “Per prestazioni
relative al mese di maggio 2013 - ### 2013 del 08/03/2013”, di €.
633.749,63; n. 139 del 1.7.2013 “Per prestazioni relative al mese di
giugno 2013 - ### 2013 rimodulato in data ###”, di €. 646.914,07;
n. 154 del 2.8.2013 “Per prestazioni relative al mese di luglio 2013 -
### 2013 rimodulato in data ###”, di €. 665.247,50; n. 168 del
2.9.2013 “Per prestazioni relative al mese di agosto 2013 - ### 2013
rimodulato in data ###”, di €. 670.247,60; n. 190 del 30.9.2013 “Per
prestazioni relative al mese di settembre 2013 - ### 2013 rimodulato
in data ###, salvo eventuali differenze che saranno successivamente
determinate e fatturate a conguaglio”, di €. 670.247,60; n. 310 del
31.12.2013 “Per prestazioni di servizio a consuntivo relative al periodo
dal 1.1.2013 al 31.12.2013 - - ### 2013 a consuntivo - ### dal
1.1.2013 al 30.9.2013”, di €. 55.521,75.
In ordine a dette fatture previo scomputo della somma di € 62.137,91
portata dalla nota di credito n. 264 del 31.12.13 (relativa a riaccredito
di premialità dell'anno 2012), la pretesa creditoria ammonta ad €
434.161,84. 3.3.2) In relazione ai crediti maturati nel periodo 2010-
2012 il ### di ### del ### ha eccepito la prescrizione decennale,
mentre il convenuto ### ha eccepito la maturazione del termine di
prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 c.c., a mente del
quale “si prescrivono in cinque anni: …… 4) gli interessi e, in generale,
tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi” A tale duplice eccezione la ### attrice ha replicato, con la
prima memoria istruttoria, indicando gli atti interruttivi e i
riconoscimenti di debito già versati in atti agli allegati 85-95 dell'atto
introduttivo.
Ebbene, gli allegati 85, 86 e 87 non fanno riferimento ai crediti
maturati prima del 30/9/13, mentre il “riepilogo crediti” datato
23/6/17 (allegato 88 dell'atto di citazione) e il “riepilogo crediti”
datato 27/10/17, contengono l'esplicito riferimento al saldo di €
434.161,84 per crediti maturati prima della gestione liquidatoria
iniziata il ### e, tuttavia, pure a fronte di netta contestazione ad
opera del convenuto comune di ### del ### la curatela attrice non
è stata in grado di fornire prova dell'invio e della ricezione delle
suddette note, sì che le stesse risultano prive di efficacia interruttiva
della prescrizione.
Risulta, invece, non specificamente contestato l'invio (provato dalla
copia della ricevuta dell'invio a mezzo pec) della diffida del 29/7/2020,
pure contenente lo specifico riferimento al saldo di € 434.161,84 per
crediti maturati prima della gestione liquidatoria iniziata il ###.
Ebbene, “Non si applica la prescrizione breve quinquennale agli
interessi moratori poiché è necessario che questi interessi siano
contraddistinti da periodicità, elemento mancante agli interessi
moratori; affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i
crediti di interessi è necessario che vi siano accordi che conferiscano
autonomia e periodicità al debito di interessi, distinguendolo dal
debito principale che si regola in un'unica soluzione” e ancora “laddove
l'obbligazione per il debito di interessi attenga ad un debito rateizzato
in prestazioni periodiche costituenti adempimento parziale di
"un'unica obbligazione principale", quando nei versamenti rateizzati
siano inclusi gli interessi sulla somma dovuta, si ha identità della
causa debendi tra detta obbligazione accessoria e quella principale,
con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere
per entrambe le obbligazioni dal momento utile per il pagamento
dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi, anche per
gli interessi, con quello ordinario decennale” (Cass. Civ. Cass. Civ.
sez. I, 24/04/2024, n.11125; conf. Cass. Civ., 21 marzo 2013, n.
7127; Cass. Civ., n. 25047 del 2009; Cass. Civ., n. 9695 del 2011).
Pertanto, alla luce dell'atto interruttivo sopra riportato, l'eccezione di
prescrizione risulta infondata tanto per i crediti per interessi moratori
sopra descritti e complessivamente ammontanti ad € 396.681,59,
tanto per i crediti vantati in relazione alle prestazioni indicate nelle
fatture n. 78 del 20.12.2010 per €. 13.374.68, n. 79 del 20.12.2010
continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili
le singole prestazioni”.
Dunque, in assenza di specifica allegazione e prova di un regolare
impegno di spesa (nemmeno contemplato, contrariamente a quanto
prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, nelle fatture dedotte in
giudizio), non può dirsi validamente sorta nei confronti del ### di
### del ### l'obbligazione relativa ai crediti sopra indicati. 3.3.4)
A diverse conclusioni deve giungersi per quanto riguarda i crediti per
interessi moratori, maturati con riferimento a prestazioni eseguite
nella vigenza del contratto di servizio, meglio precisati nelle fatture
individuate ai nn. 292/12, 303/12, 326/12 e 80/14.
Esse, invero, riguardano la circostanza non contestata del ritardato
pagamento, a sua volta avente come presupposto la non contestata
regolarità dell'impegno di spesa rispetto all'intera somma dovuta e
corrisposta.
Rispetto alla quantificazione di tali interessi non è stata mossa alcuna
contestazione, mentre il ### in assenza di osservazioni critiche, ne
ha riscontrato l'ampia conformità al dettato normativo.
E del resto, quanto all'applicabilità della disciplina degli interessi
moratori ex d. lgs 231/2002, si osserva che la posizione dell'ente
pubblico partecipante all'interno della società è unicamente quella di
socio in base al capitale conferito, non essendogli consentito d'influire
sul funzionamento della società attraverso l'esercizio dei suoi poteri
pubblicistici e non essendo il legame partecipativo assimilabile ad una
relazione interorganica, neppure nel caso in cui sia previsto il c.d.
controllo analogo, mediante il quale l'azionista pubblico è in grado di
esercitare un'influenza dominante sulla società partecipata, giacché
tale controllo non comporta un'alterazione della natura privata della
società, né incide, sotto il profilo giuridicoformale, sulla distinzione tra
l'ente pubblico partecipante e l'ente privato societario, il quale resta
pur sempre un centro autonomo d'imputazione di rapporti e posizioni
giuridiche soggettive, diverso dall'ente partecipante (cfr. Cass., Sez.
I, 9/04/2024, n. 9593; 22/02/2019, 5346).
Può dirsi che l'esistenza di un rapporto di alterità giuridica tra la
società a partecipazione pubblica e l'ente pubblico partecipante
costituisce un dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità,
rispetto al quale la qualificazione della società come longa manus della
### e della sua organizzazione come mera articolazione interna della
stessa, per effetto del controllo analogo esercitato dall'ente pubblico
sugli organi e l'attività dell'ente privato, assumono rilievo
esclusivamente ai fini della spettanza alla Corte dei conti della
giurisdizione in ordine all'azione di responsabilità per danno erariale
esercitata nei confronti degli amministratori, ai sensi dell'art. 12 del
D.Lgs. n. 175 del 2016 (cfr. Cass., Sez. Un., 22/02/2023, n. 5569;
28/06/2022, n. 20632; 18/05/2022, n. 15979) ed ai fini
dell'affidamento diretto di contratti ad opera dell'ente partecipante, a
determinate condizioni, in deroga alle regole dell'evidenza pubblica
(cfr. art. 16, comma primo, del D.Lgs. n. 175 del 2016), nonché, per
converso, ai fini della necessaria applicazione di tali regole ai contratti
stipulati dalla società per l'acquisto di lavori, beni e servizi (cfr. art.
16, comma settimo, del D.Lgs. n. 175 del 2016).
Tali principi devono ritenersi applicabili anche alle società d'ambito
costituite dagli enti territoriali per lo svolgimento dei servizi di
gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 23, comma quarto, del D.Lgs. 5
febbraio 1997, n. 22, il quale consente a tal fine il ricorso alle forme
previste dall'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tra cui è
compresa la società per azioni a prevalente capitale pubblico locale:
la società d'ambito costituisce infatti una modalità di gestione di un
servizio esercitato in forma associativa e collettiva da tutti gli enti
inclusi nell'ambito territoriale ottimale, i quali la costituiscono e vi
partecipano in qualità di soci, nominando gli organi sociali ed
esercitando i loro diritti di socio in conformità della disciplina civilistica,
affidando alla società lo svolgimento del servizio attraverso la
stipulazione di appositi contratti, ed attribuendole le potestà pubbliche
necessarie mediante provvedimenti di natura concessoria, sicché
anche il corrispettivo previsto dal contratto di affidamento non è
qualificabile come un mero rimborso delle spese sostenute dalla
società per il servizio svolto per conto dell'### costituendo piuttosto
la controprestazione dovuta per la gestione dello stesso.
Nessun rilievo può assumere, in contrario, l'obbligatorietà della
costituzione delle società d'ambito, che consente di provvedervi anche
d'autorità, in mancanza di un'iniziativa volontaria degli enti territoriali
interessati, trattandosi, come precisato dalla stessa giurisprudenza
amministrativa richiamata dalla difesa del ricorrente, di una
caratteristica collegata alla gestione ottimale dei servizi pubblici locali
per ambiti territoriali omogenei, prevista dalla normativa più recente
in conformità ai principi comunitari di adeguatezza ed efficienza
dell'organizzazione, che ha comportato il superamento del modello
fondato sulla gestione frammentaria dei servizi da parte dei singoli
comuni (cfr. Tar Sicilia, ### 10/05/2006, 1061), ma non incide sulla
natura delle predette società, dotate di personalità giuridica distinta
da quella degli enti pubblici che vi partecipano, nonché di autonomia
organizzativa, patrimoniale e finanziaria. Parimenti ininfluente deve
ritenersi il trasferimento di beni e funzioni disposto dagli enti pubblici
partecipanti in favore della società d'ambito al fine di consentirle di
esercitare la propria attività, configurandosi lo stesso come un
fenomeno di successione tra enti (cfr. Tar Sicilia, ### 26/10/2006,
n. 1993; 2/12/2003, n. 1974), attuato mediante atti negoziali o
provvedimenti amministrativi, che, lungi dallo smentire, conferma
semmai la distinzione tra le rispettive sfere giuridiche, in assenza della
quale l'attribuzione potrebbe aver luogo mediante atti aventi efficacia
meramente interna all'organizzazione dell'ente pubblico.
Ebbene, l'autonoma soggettività giuridica di cui sono dotate le società
d'ambito rispetto agli enti pubblici che vi partecipano consente di
ritenere infondata anche la tesi sostenuta dalla difesa del ###
secondo cui il rapporto d'immedesimazione organica esistente tra la
società e l'ente pubblico di cui costituisce espressione esclude la
configurabilità di un rapporto contrattuale tra gli stessi, riconducibile
alla nozione di transazione commerciale di cui al D.Lgs. n. 231 del
2006 (Cass. Civ. sez. I, 30/08/2024, n. 23386).
Quanto poi all'inapplicabilità di tale decreto ai rapporti con le ### va
richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità,
secondo cui, in quanto aventi funzione deterrente e risarcitoria nei
confronti dei debitori inadempienti al pagamento del corrispettivo
nelle transazioni commerciali, gl'interessi moratori introdotti dal
medesimo decreto in attuazione della direttiva 2000/35/UE trovano
applicazione a tutti i contratti tra imprese o tra queste e le ###
comunque denominati, che implichino, in via esclusiva o prevalente,
la consegna di merci o la prestazione di servizi, e sono quindi
compatibili anche con il contratto di appalto, come definito dall'art.
1655 cod. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 25/07/2023, n. 22260).
Dunque, poiché gli interessi pretesi dalla parte attrice, all'esito della
### risultano di ammontare inferiore a quelli computabili secondo i
criteri direttivi del d. lgs 231/2002 (p. 42 relazione ###, può essere
accolta la domanda formulata dalla ### con riguardo al pagamento
di interessi moratori indicati nelle fatture nn. 292/12, 303/12, 326/12
e 80/14 per complessivi € 396.681,59.
3.3.5) In difetto di specifica allegazione e prova degli impegni di
spesa, non può trovare accoglimento, per le ragioni sopra già
esplicitate, la domanda di adempimento formulata in via principale
dalla ### del ### s.p.a. con riguardo ai restanti crediti dedotti in
atto di citazione e riguardanti gli anni 2014-2017.
In memoria di replica parte attrice ha genericamente dedotto che
“tutti i provvedimenti di liquidazione, i mandati di pagamento, le
delibere con le quali si pagavano i terzi pignoranti o si contestavano i
disservizi o si incaricavano i terzi riportavano sempre l'indicazione del
relativo impegno di spesa e del capitolo di bilancio”. ### in disparte
la genericità della deduzione, deve dirsi che le suddette circostanze
non possono ritenersi in alcun modo idonee a dimostrare la necessaria
asseverazione della copertura finanziaria, giacché, a tutto concedere,
idonee a dimostrare la preventiva assunzione dell'impegno di spesa
con riguardo a quanto è stato pagato, non anche in relazione alle
odierne pretese dell'attrice.
3.3.6) Non può trovare accoglimento nemmeno la domanda proposta
in via subordinata nei confronti degli amministratori e funzionari ###
e ### per i seguenti due ordini di motivi.
La domanda indica, esplicitamente, quale fatto costitutivo il difetto di
un contratto scritto a fondamento delle obbligazioni dedotte da parte
attrice.
E', tuttavia, principio di diritto ormai consolidato presso la
giurisprudenza di legittimità quello secondo cui “Per l'operatività
dell'azione diretta in forza della costituzione ex lege del rapporto
obbligatorio tra amministratori, funzionari e dipendenti dell'ente locale
e fornitori di beni o servizi, è indispensabile l'assenza di impegno di
spesa. Tuttavia, tale meccanismo non si applica in caso di invalidità
dei contratti conclusi con l'ente locale se vi è un impegno contabile
registrato. Inoltre, l'azione di arricchimento è considerata sussidiaria
e non competente se è possibile recuperare la diminuzione
patrimoniale attraverso un'altra azione prevista dalla legge” (Cass.
Civ. sez. II, 06/05/2024, n.12164; cfr. Cass. Civ. sez. I, 28/10/2024,
n.27814; Cass. Civ. sez. I, 29/02/2024, n.5480).
Dunque, il fatto costitutivo dedotto da parte attrice (assenza di
contratto avente forma scritta) è inidoneo, in via autonoma, a fondare
la domanda ex art. 191 ### mentre l'assenza di regolare impegno di
spesa non è mai stata dedotta da parte attrice e, addirittura,
apertamente contestata da quest'ultima, come visto, in memoria di
replica.
In ogni caso, deve osservarsi come, per effetto della ordinanza
pronunciata in data ###, ai sensi dell'art. 191 D. Lgs 152/2006, dal
Presidente della ### “considerata l'urgente ed imprescindibile
necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale la
continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani
attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione
transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure
necessarie per addivenire all'affidamento del servizio […]”, disponeva,
in ordine a ogni ambito territoriale la nomina di un commissario
straordinario, avente, tra l'altro, ai sensi dell'art. 3, la funzione di
garantire “la continuità del servizio, in nome e per conto dei ###
ricadenti nel territorio di ciascun ### o ### d'### avvalendosi della
struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle
attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a
qualunque titolo dai ### e ### d'### stessi e delle relative
autorizzazioni. Gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà
essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a
carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio. In caso di
mancata corresponsione di detti oneri, il ### straordinario potrà
attingere, previa diffida ai trasferimenti regionali non vincolanti
destinati ai suddetti enti locali”.
Ebbene, in ragione del potere sostitutivo attribuito al commissario
straordinario non appare prospettabile alcuno dei presupposti indicati
dall'art. 191 ### ai fini della configurabilità della responsabilità di
amministratori e funzionari.
Ed invero, tutti i poteri gestori erano esercitati dal commissario in
nome e per conto dei ### sì che l'amministrazione comunale era
esclusa da ogni determinazione in ordine alla determinazione
riguardante la “continuità del servizio” sì che non può appare
sostenibile che alcuno dei funzionari o degli amministratori del ###
di ### del ### abbia disposto la “acquisizione di beni o servizi” o
abbia reso “possibili le singole prestazioni”, secondo previsione di cui
all'art. 191 ### Invero, l'attività provvedimentale
dell'amministrazione comunale, secondo lo schema della gestione
commissariale, si limitava alla liquidazione (o al rifiuto di liquidazione)
delle somme inserite nella contabilità separata quali spese
proporzionalmente ripartite tra i comuni originariamente partecipanti
alla società d'ambito.
Quanto sopra vale - in modo convergente - a precludere
l'accoglimento della domanda subordinata proposta ex art. 191 ###
3.3.7) E' conseguentemente inammissibile la domanda surrogatoria
del pari posta in via subordinata dalla ### attrice.
Ed invero, parte attrice chiede di “ritenere e dichiarare che il ### di
### del ### è tenuto ai sensi dell'art. 2040 c.c. [rectius dell'art.
2041 c.c.] al pagamento, a titolo di arricchimento senza causa, in
favore dei convenuti On. ### arch. ### Dr. ### Dott.ssa ### e
### per le quote a ciascuno spettanti secondo la ripartizione sopra
indicata, della complessiva somma di €.6.766.714,90” e,
“conseguentemente, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ. surrogando la
### del ### nei diritti e nelle azioni spettanti ai predetti convenuti
nei confronti del ### di ### del ### condannare il ### al
pagamento a favore della ### del ### della predetta somma di €.
6.766.714,90, oltre interessi moratori sino al soddisfo”.
Tuttavia, difettando la responsabilità ex art. 191 ### di
amministratori e funzionari, questi ultimi non appaiono legittimati ex
art. 2041 c.c. nei confronti del ### sì che risulta mancante l'oggetto
stesso della domandata surrogazione. 3.3.8) Seguendo la
impostazione contabile del convenuto ### di ### del ### sì come
illustrata in comparsa di costituzione e risposta, nel corso dell'anno di
esercizio 2015 era maturato, nei rapporti di dare/avere con la ###
s.p.a., un credito dell'Ente comunale pari ad € 1.271.136,28, posto in
compensazione con il credito riconosciuto, per quell'anno, in favore
della ### d'### come pari ad € 1.048.922,70.
Da siffatta compensazione residuava, quindi, un credito del ### pari
ad € 222.213,49 che, portato in compensazione con le competenze
spettanti alla ### s.p.a. per l'anno 2017, conduce a un saldo
creditorio finale, in favore del ### di ### del ### pari ad €
32.154,83.
Il CTU ha, tuttavia, all'esito dell'esame delle ### di liquidazione delle
somme pignorate, rilevato che “l'importo di ### 249.171,44 è stato
imputato al pagamento della fattura n. 151/PA del 15/09/2015, giuste
D.D. nn. 278-644-867-907-997 del 2016, come evidenziato nel
paragrafo n. 1. Le ulteriori somme di cui ai pignoramenti subiti
dall'Ente risultano imputate, con le relative ### presenti in atti, al
pagamento di fatture emesse dalla ### S.p.A. che non sono oggetto
del giudizio di che trattasi”.
Detti rilievi non sono contestati nelle osservazioni prodotte dalla difesa
del ### di ### del ### giacché la relazione del ### con riguardo
all'anno 2015, pone in evidenza soltanto le spese sostenute per
interventi sostitutivi evidenziando come dalle stesse sorga la posta
creditoria - non evidenziata in comparsa di risposta - di €
3.204.174,22.
Orbene, è indubbio che le somme pagate per effetto del pignoramento
presso terzi subito dall'Ente comunale vadano imputate a pagamento
del saldo dei crediti vantati dalla curatela attrice.
Tuttavia, gli esiti della ### come visto non criticati sullo specifico
punto, escludono che almeno per € 249.171,44 detti esborsi possano
imputarsi a pagamento dei crediti vantati, per gli esercizi precedenti
al 2015, dalla ###
Quanto agli oneri per interventi sostitutivi sostenuti dall'Ente,
ricostruite secondo la tardiva allegazione operata con le osservazioni
alla ### può al massimo sostenersi che gli stessi valgano a
neutralizzare le poste creditorie riferite alle corrispondenti prestazioni
fatturate dalla ### s.p.a. e contestate nella loro effettività, non anche
a compensare crediti della fallita rinvenienti da annualità precedenti,
come, per l'appunto, il credito per interessi moratori, unico qui
riconosciuto in favore dell'attrice.
Da quanto sopra esposto, dunque, può escludersi la sussistenza del
saldo creditorio finale indicato dal convenuto ### in € 32.154,83,
dato peraltro smentito dalla stessa relazione del CTP dell'Ente, il quale
così conclude, in sede di osservazioni alla ### “### sopra
analiticamente descritto determina un debito finale del comune nei
confronti della ### S.p.A. di ### 21.639,74”.
3.3.9) A sostegno della propria eccezione di compensazione il ### di
### del ### ha invocato anche il contenuto decreto del ragioniere
### della ### n. 15- 91 del 17.10.2016 (all. 75 della comparsa di
risposta).
Detto provvedimento, tuttavia, contempla il piano di rimborso di
anticipazioni di cassa erogate in relazione ad emergenze attinenti la
gestione integrata dei rifiuti ai sensi della L. R. 6/09, senza alcun
riferimento concreto ad erogazioni effettuate dall'ente comunale in
favore di ### s.p.a.
Del pari inconferente appare il richiamo alle note ### N. ###/2010,
poiché non prodotta in giudizio, e ### N. ### del 10.12.2012 (all.
74 comparsa di risposta) inviata dalla ### S.p.a. ai singoli comuni
soci, poiché attestante l'esistenza di un'anticipazione volta a
“defalcare” il credito vantato dalla società d'ambito nei confronti del
### di ### del ### per l'ammontare complessivo di €
1.693.665,05.
In relazione a detta ultima somma posta in compensazione, il CTU ha
osservato che “dall'esame della documentazione in atti non è stato
possibile stabilire se ed eventualmente con quali modalità la predetta
somma sia stata compensata con i crediti [rectius, “debiti”] vantati da
parte del Comune”.
Ad ogni modo, alla chiusura dell'esercizio del 2012, anno della
suddetta comunicazione, il bilancio approvato dall'assemblea dei
comuni soci (ivi compreso l'odierno convenuto) riportava un saldo
debitorio a carico del ### di ### del ### per la specifica voce
“crediti per interessi attivi anni 2010-2011-2012”, pari ad €
431.777,00.
Dunque, all'esito dell'erogazione dell'anticipazione di cui sopra,
residuava un credito per interessi moratorio riguardante gli stessi
esercizi cui fanno riferimento le fatture dedotte dall'attrice in atto
introduttivo, riconosciuto mediante approvazione del bilancio dallo
stesso odierno convenuto, del tutto compatibile con il credito qui
accertato.
Non essendovi crediti del ### da porre in compensazione con lo
specifico debito per interessi moratori qui accertato, deve essere
rigettata la relativa eccezione del convenuto, con conseguente sua
condanna al pagamento della somma di € 396.681,59. 4) Le spese
di lite.
Nei rapporti tra il ### e la ### attrice le spese seguono la
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i valori
medi di cui al D.M. 55/14, opportunamente modulati in considerazione
della concreta articolazione delle questioni dedotte.
Analogamente, nei rapporti tra la ### attrice e gli altri convenuti
occorre procedere alla liquidazione delle spese secondo soccombenza,
alla luce dei valori medi di cui al D.M. 55/14, ridotti in ragione della
minore complessità delle questioni sottese alle difese di ciascuno dei
convenuti vittoriosi, nonché con riferimento al valore del petitum
precisato con riguardo a ciascuno di essi.
In ragione del principio di causalità e del complessivo esito degli
accertamenti e della lite, le spese di ### separatamente liquidate,
devono essere definitivamente poste a carico del convenuto ### di
### del ### e della ### attrice, in solido tra loro, con pari
ripartizione nei rapporti interni.
La complessa articolazione delle difese esclude la ricorrenza dei
presupposti dell'invocata condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M. Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla
domanda come in epigrafe proposta, ogni ulteriore domanda ed
eccezione rigettata o assorbita: 1) condanna il ### di ### del ###
a pagare in favore della ### attrice la somma di € 396.681,59; 2)
rigetta la restante domanda attorea; 3) condanna il ### di ### del
### a rifondere la ### attrice delle spese di lite che liquida in
complessivi € 35.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle
spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### 4) condanna la ###
attrice a rifondere i restanti convenuti delle spese di lite nella seguente
misura: - in favore di ### € 32.070,00 per compensi, oltre rimborso
forfetario delle spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### - in
favore di ### € 8.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle
spese generali al 15 %, IVA e CPA come per ### da distrarsi in favore
dell'avv. ### dichiaratasi antistataria ex art. 93 c.p.c.; - in favore di
### € 7.200,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese
generali al 15 %, IVA e CPA come per ### - in favore di ### €
4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali
al 15 %, IVA e CPA come per ### - in favore di ### € 32.070,00
per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15 %,
IVA e CPA come per ### 5) pone le spese di ### separatamente
liquidate, definitivamente a carico del convenuto ### di ### del
### e della ### attrice, in solido tra loro, con pari ripartizione nei
rapporti interni.
    
Avv. Antonino Sugamele

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